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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 20005/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea contestazione è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputazione fosse corrispondente all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. sulla base del palese riferimento all'elusione del provvedimento del giudice civile attraverso la revoca dell'accredito degli emolumenti professionali versati dai clienti in favore del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei clienti - asseritamente qualificabili quali indagati in procedimento connesso a prescindere da una loro formale iscrizione -, risulta generico nella parte in cui non confuta la decisione che ha reputato di poter fare a meno di dette dichiarazioni fondando l'accusa, sia sulla documentazione acquisita, sia su elementi di tipo logico deduttivo in linea con le dichiarazione del querelante-parte offesa, circostanze da cui emergeva che tutti i clienti, contemporaneamente e attraverso un unico formato di dichiarazione univocamente predisposta, avessero annullato la delega relativa ai pagamenti periodici in favore del ricorrente presso i rispettivi istituti di credito proprio in costanza della procedura esecutiva promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale valutazione, sulla base di apprezzamenti in fatto logicamente sorretti, non risulta sindacabile in sede di legittimità (terzo motivo) nella parte in cui intenderebbe assegnare alternativa e non logica valenza a dette evenienze attraverso un non consentito diretto riferimento ai dati processuali; ritenuto che il motivo con cui si censura l'eccessivo trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale dato conto della congrua determinazione della pena sulla base dell'insidiosa condotta realizzata, facendo pertinente e concreto riferimento ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato che deve essere rigettata la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado tenuto conto in ipotesi di procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, che nel caso di specie non si è verificata (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea contestazione è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputazione fosse corrispondente all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. sulla base del palese riferimento all'elusione del provvedimento del giudice civile attraverso la revoca dell'accredito degli emolumenti professionali versati dai clienti in favore del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei clienti - asseritamente qualificabili quali indagati in procedimento connesso a prescindere da una loro formale iscrizione -, risulta generico nella parte in cui non confuta la decisione che ha reputato di poter fare a meno di dette dichiarazioni fondando l'accusa, sia sulla documentazione acquisita, sia su elementi di tipo logico deduttivo in linea con le dichiarazione del querelante-parte offesa, circostanze da cui emergeva che tutti i clienti, contemporaneamente e attraverso un unico formato di dichiarazione univocamente predisposta, avessero annullato la delega relativa ai pagamenti periodici in favore del ricorrente presso i rispettivi istituti di credito proprio in costanza della procedura esecutiva promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale valutazione, sulla base di apprezzamenti in fatto logicamente sorretti, non risulta sindacabile in sede di legittimità (terzo motivo) nella parte in cui intenderebbe assegnare alternativa e non logica valenza a dette evenienze attraverso un non consentito diretto riferimento ai dati processuali; ritenuto che il motivo con cui si censura l'eccessivo trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale dato conto della congrua determinazione della pena sulla base dell'insidiosa condotta realizzata, facendo pertinente e concreto riferimento ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato che deve essere rigettata la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado tenuto conto in ipotesi di procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, che nel caso di specie non si è verificata (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris