CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42104/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i ricorsi proposti a mezzo dei risoetAivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto in abitazione, del reato di ricettazione e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Rilevato che a motivi di ricorso i difensori hanno dedotto quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, [OSCURATO:PERSONA]: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Ritenuto che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. non. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso dell'imputato. Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che i motivo unico proposto Si appalesa manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello fornito adeguata giustificazione dei diniego dell'attenuante invocata, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità, rimarcando, con argomentare logico, come il risarcimento non potesse intendersi integrale e come io dichiarazione satisfattiva della persona offesa non sia vincolante per u Giudice (cfr. Sez:. 2. n. 12607 dei - 13/02/2015, Rv. 262771 - 01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 - 02). Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n,186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in curo cinquecento per [OSCURATO:PERSONA] ed earo tremila per Kutaladze P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro.cessuall e della somma di euro cinquecento in favore della i:ossa delle ammende a carico di [OSCURATO:PERSONA] i e curo tremila in favore della cassa delle ammende a carico di [OSCURATO:PERSONA]