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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 02261/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza emessa il 29 aprile 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 20 aprile 2021 — rigettava la richiesta di liberazione condizionale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-noníes

I. 82/1991, nonché vizio di motivazione conseguente.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe tenuto in conto i principi di diritto prefissati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, essendosi limitato alla valutazione del solo periodo di detenzione inframuraria e non anche di quello di detenzione domiciliare, omettendo di valorizzare la collaborazione con la giustizia dal 2002, i rapporti con i familiari, l'acquisto di una abitazione quale indice di reinserimento sociale, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, né considerando il parere positivo reso dal Servizio centrale di protezione.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che con una prima ordinanza, emessa il 23 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA], che risultava sottoposto al regime della detenzione domiciliare in espiazione pena, quale collaboratore di giustizia, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per altri delitti scopo, commessi nell'ambito dell'attività criminale posta in essere dalla consorteria mafiosa nissena - denominata clan Madonia-Emmanuello - nella quale aveva gravitato fino al 2002, quando aveva dato inizio alla collaborazione con la giustizia.

Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non aveva dato prova di "sicuro ravvedimento", non potendo tale requisito essere affermato per il solo fatto che Celona fosse collaboratore, anche alla luce del fatto che non erano emersi comportamenti idonei a fare evincere la prescritta condizione e che l'istante non aveva intrapreso alcuna iniziativa risarcitoria nei confronti delle persone offese dai reati commessi.

3. A seguito del ricorso proposto in cassazione, la Corte di legittimità con la sentenza del 20 aprile 2021 preliminarmente richiamava il dettato dell'art.16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e poi affermava che il beneficio della liberazione condizionale è subordinato alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione, pari a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione o a dieci anni in caso di condanna all'ergastolo, nonché che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del "sicuro ravvedimento", oltre che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Quanto al "sicuro ravvedimento", la Corte di legittimità rilevava come sussista una consistente differenza qualitativa tra tale nozione e l'ordinaria buona condotta carceraria, in quanto il requisito prescritto dall'art. 176, comma primo, cod. pen.

«implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01).

Rilevava la Corte di cassazione come il Tribunale di sorveglianza di Roma non si fosse conformato correttamente a tale principio, avendo omesso di valutare tutti gli atti e le manifestazioni della condotta del condannato, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata dall'art. 176, comma primo, cod. pen., quali la sussistenza o meno di un comportamento attivo, di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie e, nel caso in esame, trattandosi di un collaboratore di giustizia, sulla base del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo, a partire dall'inizio della collaborazione con la giustizia avvenuta fin dal 2002; né risultava valutata la circostanza che l'istante stesse scontando la pena in regime di detenzione domiciliare, riconosciutogli dal 2011.

Entrambi questi dati trattamentali, secondo la Corte di cassazione, non apparivano adeguatamente valorizzati dal Tribunale di sorveglianza.

Pertanto la Corte di legittimità annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che il Tribunale di sorveglianza di Roma provvedesse a rivalutare, in termini prognostici, il processo di ravvedimento compiuto da Celona durante l'esecuzione della pena, da verificarsi nella sua condizione di collaboratore di giustizia, nell'ambito del percorso trattamentale seguito all'apertura della collaborazione, in linea con il principio secondo cui è richiesta ai fini «della concessione della liberazione condizionale, la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente [...]» (Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504-01).

La Corte di cassazione escludeva anche la congruità dei riferimenti effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Roma all'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi dal ricorrente, poiché l'eventuale assenza di tali iniziative non è, di per se stessa, ostativa rispetto alla concessione della liberazione condizionale, dovendo il requisito in questione essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto; giudizio che assume connotazioni ancora più pregnanti nel caso in esame, tenuto conto della risalente condizione di collaboratore di giustizia di Celona.

Tra gli elementi sintomatici del percorso rieducativo la Corte di cassazione richiamava, infine, ulteriori possibili dati comportamentali, quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo; i rapporti con i familiari e il personale giudiziario; lo svolgimento di attività lavorativa o di studio; lo svolgimento di attività sociali che fornisca la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale.

4. ENDene a fronte di tali princip/i il Tribunale di Sorveglianza con l'ordinanza ora impugnata ha premesso che Celona è detenuto dal 2010 per una condanna alla pena di anni trenta di reclusione in ragione della responsabilità penale per i delitti di omicidio, tentato omicidio, partecipazione ad associazione mafiosa, commissione dei delitti fine tipici quali estorsioni, detenzione illegale di armi, ricettazione, reati aggravati dall'art. 416-bis 1 cod. pen., nonché danneggiamenti, oltre che violazione del regime delle misure di prevenzione.

Ha poi analizzato i parametri indicati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio ai fini del 'sicuro ravvedimento': l'arco temporale della collaborazione dall'anno 2002, riferendo fatti di assoluto rilievo quanto alla guerra di mafia fra il gruppo Emanuello, del quale era esponente di spicco, e quello dei Rinzivillo, elementi valorizzati in occasione del riconoscimento della detenzione domiciliare come da ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 6 maggio 2011; quanto al percorso rieducativo, dopo il periodo detentivo dal 2010 al 2011, allorché fu posto in detenzione domiciliare, in ragione dell'attività lavorativa inframuraria, della progettualità familiare e del ritenuto ravvedimento raggiunto e ritenuto proporzionato in relazione alla detenzione domiciliare, nel corso della quale ha dimostrato collaborazione con il personale del servizio di protezione e ha rispettato gli obblighi e le prescrizioni imposte, come attestato dalla nota del Servizio medesimo; nulla emergeva invece quanto alle attività lavorative o di studio che il ricorrente non risultava avere intrapreso, avendo ricevuto dal 2013 al 2021 l'indennità propria dei collaboratori di giustizia, mentre allo stato il detenuto risultava destinatario della cd. capitalizzazione delle misure tutorie: il parere negativo del Procuratore nazionale antimafia riferiva come non vi fosse alcuna ricerca da parte del collaboratore di giustizia di una attività lavorativa, né forme di impegno nell'ambito del volontariato o attività sociali, indicative di riscatto morale; anche quanto al risarcimento dei danni, non ne risultava operato alcuno, neanche simbolico, pur a fronte dell'erogazione della somma a titolo di capitalizzazione delle misure tutorie.

5. Tanto premesso, in relazione ai motivi di ricorso, rileva questa Corte come il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione logica e congrua, per un verso procede a una analisi accurata dei parametri indicati dalla Corte rescindente, per altro verso trae un giudizio globale nel senso della esclusione del 'sicuro ravvedimento'.

Le censure proposte al provvedimento, che a parere del ricorrente avrebbe eluso il principio fissato dalla Corte di legittimità, sono manifestamente infondate.

A ben vedere la circostanza che vi sia stato il rispetto del regime domiciliare, evocato dal ricorrente, viene logicamente considerato doveroso e in sé non indicativo di ravvedimento.

Come anche i temi del contributo collaborativo e dei rapporti con gli organi della collaborazione e del Servizio di protezione sono stati oggetto di valutazione con esito positivo.

E però il Tribunale di sorveglianza, compiendo la valutazione globale richiesta, evidenzia come i fattori positivi enunciati non siano sufficienti a indicare il sicuro ravvedimento, difettando da parte di Celona ogni ricerca di lavoro, di impegno nel sociale, risultando il dato dell'omesso risarcimento fattore marginale ma comunque sintomatico in uno alle predette circostanze negative.

Infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione in sede rescindente, ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16 -nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati, nonchè il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).

In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2021 , Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 - 01).

La valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza risulta logicamente globale e palesa come il rispetto della detenzione domiciliare e la correttezza dei rapporti con il personale destinato alla sorveglianza del collaboratore, come anche la perdurante collaborazione, possano non essere indicativi di una revisione che renda certo, o almeno di elevata probabilità, il ravvedimento necessario alla concessione della liberazione condizionale.

In tal senso l'assenza di fattori positivi — ricerca di lavoro, impegno sociale, attività di studio — appare logicamente ostativa a poter formulare la prognosi, all'esito della globale valutazione, quanto al 'sicuro ravvedimento'.

D'altro canto la normativa speciale dell'art. 16 -nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, cit. che ha funzione derogatoria rispetto al regime ordinario, se avesse voluto subordinare il riconoscimento del beneficio alla sola importanza e durata della collaborazione e alla assenza di legami con la criminalità organizzata, avrebbe posto solo tali condizioni: diversamente, richiede l'ulteriore condizione — «sempre che sussista il ravvedimento » — che impone una valutazione globale aggiuntiva, nella quale rientrano elementi diversi rispetto a quelli esplicitamente citati nella norma afferenti la collaborazione con la giustizia.

Non sono sufficienti i comportamenti doverosi, come la buona condotta in detenzione e il rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b),

I. cit., quanto al sottoporsi agli interrogatori e agli atti istruttori dei quali è richiesto: occorrono anche indici positivi ulteriori, indicativi di una volontà di ravvedimento.

Pertanto deve affermarsi che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 16 -nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione, del rispetto degli impegni assunti ex art. 12, comma 2, lett. b) stessa legge e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno; Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945 - 01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137 - 01).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza emessa il 29 aprile 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 20 aprile 2021 — rigettava la richiesta di liberazione condizionale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-noníes I. 82/1991, nonché vizio di motivazione conseguente. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe tenuto in conto i principi di diritto prefissati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, essendosi limitato alla valutazione del solo periodo di detenzione inframuraria e non anche di quello di detenzione domiciliare, omettendo di valorizzare la collaborazione con la giustizia dal 2002, i rapporti con i familiari, l'acquisto di una abitazione quale indice di reinserimento sociale, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, né considerando il parere positivo reso dal Servizio centrale di protezione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che con una prima ordinanza, emessa il 23 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA], che risultava sottoposto al regime della detenzione domiciliare in espiazione pena, quale collaboratore di giustizia, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per altri delitti scopo, commessi nell'ambito dell'attività criminale posta in essere dalla consorteria mafiosa nissena - denominata clan Madonia-Emmanuello - nella quale aveva gravitato fino al 2002, quando aveva dato inizio alla collaborazione con la giustizia. Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non aveva dato prova di "sicuro ravvedimento", non potendo tale requisito essere affermato per il solo fatto che Celona fosse collaboratore, anche alla luce del fatto che non erano emersi comportamenti idonei a fare evincere la prescritta condizione e che l'istante non aveva intrapreso alcuna iniziativa risarcitoria nei confronti delle persone offese dai reati commessi. 3. A seguito del ricorso proposto in cassazione, la Corte di legittimità con la sentenza del 20 aprile 2021 preliminarmente richiamava il dettato dell'art.16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e poi affermava che il beneficio della liberazione condizionale è subordinato alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione, pari a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione o a dieci anni in caso di condanna all'ergastolo, nonché che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del "sicuro ravvedimento", oltre che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quanto al "sicuro ravvedimento", la Corte di legittimità rilevava come sussista una consistente differenza qualitativa tra tale nozione e l'ordinaria buona condotta carceraria, in quanto il requisito prescritto dall'art. 176, comma primo, cod. pen. «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01). Rilevava la Corte di cassazione come il Tribunale di sorveglianza di Roma non si fosse conformato correttamente a tale principio, avendo omesso di valutare tutti gli atti e le manifestazioni della condotta del condannato, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata dall'art. 176, comma primo, cod. pen., quali la sussistenza o meno di un comportamento attivo, di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie e, nel caso in esame, trattandosi di un collaboratore di giustizia, sulla base del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo, a partire dall'inizio della collaborazione con la giustizia avvenuta fin dal 2002; né risultava valutata la circostanza che l'istante stesse scontando la pena in regime di detenzione domiciliare, riconosciutogli dal 2011. Entrambi questi dati trattamentali, secondo la Corte di cassazione, non apparivano adeguatamente valorizzati dal Tribunale di sorveglianza. Pertanto la Corte di legittimità annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che il Tribunale di sorveglianza di Roma provvedesse a rivalutare, in termini prognostici, il processo di ravvedimento compiuto da Celona durante l'esecuzione della pena, da verificarsi nella sua condizione di collaboratore di giustizia, nell'ambito del percorso trattamentale seguito all'apertura della collaborazione, in linea con il principio secondo cui è richiesta ai fini «della concessione della liberazione condizionale, la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente [...]» (Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504-01). La Corte di cassazione escludeva anche la congruità dei riferimenti effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Roma all'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi dal ricorrente, poiché l'eventuale assenza di tali iniziative non è, di per se stessa, ostativa rispetto alla concessione della liberazione condizionale, dovendo il requisito in questione essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto; giudizio che assume connotazioni ancora più pregnanti nel caso in esame, tenuto conto della risalente condizione di collaboratore di giustizia di Celona. Tra gli elementi sintomatici del percorso rieducativo la Corte di cassazione richiamava, infine, ulteriori possibili dati comportamentali, quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo; i rapporti con i familiari e il personale giudiziario; lo svolgimento di attività lavorativa o di studio; lo svolgimento di attività sociali che fornisca la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale. 4. ENDene a fronte di tali princip/i il Tribunale di Sorveglianza con l'ordinanza ora impugnata ha premesso che Celona è detenuto dal 2010 per una condanna alla pena di anni trenta di reclusione in ragione della responsabilità penale per i delitti di omicidio, tentato omicidio, partecipazione ad associazione mafiosa, commissione dei delitti fine tipici quali estorsioni, detenzione illegale di armi, ricettazione, reati aggravati dall'art. 416-bis 1 cod. pen., nonché danneggiamenti, oltre che violazione del regime delle misure di prevenzione. Ha poi analizzato i parametri indicati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio ai fini del 'sicuro ravvedimento': l'arco temporale della collaborazione dall'anno 2002, riferendo fatti di assoluto rilievo quanto alla guerra di mafia fra il gruppo Emanuello, del quale era esponente di spicco, e quello dei Rinzivillo, elementi valorizzati in occasione del riconoscimento della detenzione domiciliare come da ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 6 maggio 2011; quanto al percorso rieducativo, dopo il periodo detentivo dal 2010 al 2011, allorché fu posto in detenzione domiciliare, in ragione dell'attività lavorativa inframuraria, della progettualità familiare e del ritenuto ravvedimento raggiunto e ritenuto proporzionato in relazione alla detenzione domiciliare, nel corso della quale ha dimostrato collaborazione con il personale del servizio di protezione e ha rispettato gli obblighi e le prescrizioni imposte, come attestato dalla nota del Servizio medesimo; nulla emergeva invece quanto alle attività lavorative o di studio che il ricorrente non risultava avere intrapreso, avendo ricevuto dal 2013 al 2021 l'indennità propria dei collaboratori di giustizia, mentre allo stato il detenuto risultava destinatario della cd. capitalizzazione delle misure tutorie: il parere negativo del Procuratore nazionale antimafia riferiva come non vi fosse alcuna ricerca da parte del collaboratore di giustizia di una attività lavorativa, né forme di impegno nell'ambito del volontariato o attività sociali, indicative di riscatto morale; anche quanto al risarcimento dei danni, non ne risultava operato alcuno, neanche simbolico, pur a fronte dell'erogazione della somma a titolo di capitalizzazione delle misure tutorie. 5. Tanto premesso, in relazione ai motivi di ricorso, rileva questa Corte come il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione logica e congrua, per un verso procede a una analisi accurata dei parametri indicati dalla Corte rescindente, per altro verso trae un giudizio globale nel senso della esclusione del 'sicuro ravvedimento'. Le censure proposte al provvedimento, che a parere del ricorrente avrebbe eluso il principio fissato dalla Corte di legittimità, sono manifestamente infondate. A ben vedere la circostanza che vi sia stato il rispetto del regime domiciliare, evocato dal ricorrente, viene logicamente considerato doveroso e in sé non indicativo di ravvedimento. Come anche i temi del contributo collaborativo e dei rapporti con gli organi della collaborazione e del Servizio di protezione sono stati oggetto di valutazione con esito positivo. E però il Tribunale di sorveglianza, compiendo la valutazione globale richiesta, evidenzia come i fattori positivi enunciati non siano sufficienti a indicare il sicuro ravvedimento, difettando da parte di Celona ogni ricerca di lavoro, di impegno nel sociale, risultando il dato dell'omesso risarcimento fattore marginale ma comunque sintomatico in uno alle predette circostanze negative. Infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione in sede rescindente, ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16 -nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati, nonchè il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01). In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2021 , Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 - 01). La valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza risulta logicamente globale e palesa come il rispetto della detenzione domiciliare e la correttezza dei rapporti con il personale destinato alla sorveglianza del collaboratore, come anche la perdurante collaborazione, possano non essere indicativi di una revisione che renda certo, o almeno di elevata probabilità, il ravvedimento necessario alla concessione della liberazione condizionale. In tal senso l'assenza di fattori positivi — ricerca di lavoro, impegno sociale, attività di studio — appare logicamente ostativa a poter formulare la prognosi, all'esito della globale valutazione, quanto al 'sicuro ravvedimento'. D'altro canto la normativa speciale dell'art. 16 -nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, cit. che ha funzione derogatoria rispetto al regime ordinario, se avesse voluto subordinare il riconoscimento del beneficio alla sola importanza e durata della collaborazione e alla assenza di legami con la criminalità organizzata, avrebbe posto solo tali condizioni: diversamente, richiede l'ulteriore condizione — «sempre che sussista il ravvedimento » — che impone una valutazione globale aggiuntiva, nella quale rientrano elementi diversi rispetto a quelli esplicitamente citati nella norma afferenti la collaborazione con la giustizia. Non sono sufficienti i comportamenti doverosi, come la buona condotta in detenzione e il rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), I. cit., quanto al sottoporsi agli interrogatori e agli atti istruttori dei quali è richiesto: occorrono anche indici positivi ulteriori, indicativi di una volontà di ravvedimento. Pertanto deve affermarsi che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 16 -nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione, del rispetto degli impegni assunti ex art. 12, comma 2, lett. b) stessa legge e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno; Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945 - 01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 02261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris