CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni e due mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione 9i difetto 5fr di correlazione tra accusa e sentenza (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la precisazione secondo cui le fatture in contestazione sono relative ad operazioni "soggettivamente" inesistenti, mentre la contestazione qualifica le stesse come relative ad operazioni "oggettivamente" inesistenti, non comporta il difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza siccome: a) l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue fra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo; b) anche l'art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 definisce unitariamente le «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» come le «fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» (cfr., per questa soluzione, nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728 - 01); Osservato che il secondo motivo, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente evidenziato, a fondamento delle sue scelte, peraltro nettamente inferiori alla media edittale, la gravità della condotta, relativa ad importi per oltre un milione di euro, e la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputata; I assenza - avorevolmente valutabili ai fi concessione delle cir ze atter_21521 at-i-generiche, anch a ando come l'imputato non ha so dichiarazioni nel corso de i ocedimento3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lugl