Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37858/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 16 febbraio 2022 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Trani in data 4 giugno 2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di estorsione.

2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula 7 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 I primi due motivi di ricorso lamentano, per diversi profili, l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme processuali (art.606 lett. c cod. proc. pen.).

Da un lato, si contesta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di un fatto nuovo effettuato all'udienza 23 aprile 2018 nelle forme del fatto diverso; dall'altro, si lamenta la violazione dell'art.429 cod. proc. pen. per la genericità della nuova contestazione. 2.2 Anche con il terzo motivo si lamenta l'inosservanza di norme processuali ex art.606 lett. c cod. proc. pen., sotto il profilo della inutilizzabilità (art.191 e 526 cod. proc. pen.) di quella parte della deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2017 relativamente a fatti contestati solamente dopo la modifica dell'imputazione effettuata il 23 aprile 2018 (cioè le minacce personali e telefoniche avvenute prima del 9 luglio 2016). 2.3 II quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso attengono a lamentati vizi motivazionali, sotto il profilo della manifesta illogicità e difetto (quarto e quinto motivo) nonché anche della contraddittorietà (sesto motivo) delle valutazioni espresse in relazione alla deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Ad essere contestate sono le conclusioni che la Corte d'appello ha tratto in ordine (i) al coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nelle minacce subite dalla persona offesa in epoca anteriore al suo arresto, avvenuto 1'8 luglio 2016, (ii) all'effettivo pagamento di somme di denaro a favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa nonché infine (iii) sulla pregressa conoscenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua qualità di creditore e di spacciatore dell'Azzarito. 2.4 Infine, con il settimo motivo si denuncia l'inosservanza della legge penale (art.606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 59 comma 2, 118, 629 comma 2 e 628 comma 3 n.1 cod. pen. per l'erronea estensione automatica all'imputato dell'aggravante delle più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va respinto, essendone infondati, per plurime ragioni, i motivi. 1.1 I primi due, attinenti alla contestazione della accusa, possono essere trattati unitariamente, per ragioni di chiarezza espositiva e per esigenze di semplificazione.

Si contesta tanto la riformulazione della accusa attraverso la contestazione di un fatto nuovo rispetto a quello inizialmente ascritto all'imputato, quanto la genericità della accusa.

Entrambi i profili di critica alla sentenza ed al procedimento che l'ha preceduta sono infondati.

In relazione al primo aspetto (contestazione di un fatto nuovo con violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 c.p.p.), è necessario precisare che l'intero complesso normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia la manciata di norme collocate nel Capo VI del Titolo H del settimo libro del Codice di procedura, ha la funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa nella prospettiva della difesa dell'imputato e del soddisfacimento delle esigenze del giusto processo.

Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia può verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e non per una modificazione meramente formale o non sostanziale dell'accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782).

Sussiste quindi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato ( Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).

Nel caso concreto ciò è da escludersi sia avvenuto poiché la 2_ descrizione del fatto era integralmente presente, tanto nella originaria contestazione, che in relazione a quella attribuitagli dal giudice all'esito del dibattimento, senza che l'imputato potesse ritenersi pregiudicato dalla modificazione della accusa, determinata dalla esigenza di adattare l'accusa alle emergenze processuali.

Infatti, lo spostamento dell'epoca di commissione del fatto di appena un paio di giorni così come la attribuzione in forma concorsuale di alcune specifiche modalità esecutive della condotta criminale sono modifiche che non possono in alcun modo comportare una lesione sostanziale del diritto di difesa.

Non si deve nascondere che l'imputato era stato posto, fin dall'inizio, di fronte ad una ben chiara contestazione, estesa su una intera facciata, che aveva chiaramente compreso ed in relazione alla quale ruolo e modalità erano ben definite.

In tale contesto, il mutamento di dettagli temporali ed anche esecutivi, a seguito delle emergenze dibattimentali (non preventivamente identificabili) non può costituire alcuna sorpresa né porre l'imputato nella condizione di non difendersi.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità fin dal decennio decorso (Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 262844 - 01; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018 Rv. 274159 - 02) con un orientamento oramai consolidato con cui si è affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa.

Anche la lamentata genericità dell'accusa, su cui si incardina il secondo motivo di ricorso, è insussistente.

Il capo di imputazione deve contenere la descrizione della accusa nei termini minimi necessari per consentirne la comprensione da parte dell'imputato, al fine di permettere appieno l'esercizio del diritto di difesa.

Nulla di più, nulla di meno.

Ogni eccesso descrittivo sarebbe contrario a principi di economia e speditezza processuale e porterebbe con sé il rischio della confusione.

Nel caso concreto, la valutazione della Corte d'appello, che ha escluso la genericità, è immune da critiche alla luce della estrema semplicità della vicenda e della ampiezza del capo di imputazione.

Val solo la pena di evidenziare, ulteriormente, che la giurisprudenza richiamata a chiusura del motivo è mal citata: in quel caso era carente la stessa indicazione dell'oggetto della appropriazione (le somme di denaro) che al contrario, nel capo di imputazione ascritto al [OSCURATO:PERSONA] sono indicate con sufficiente precisione. 1.2 Dal rigetto del primo motivo di impugnazione discende logicamente anche il rigetto del terzo motivo, che vi è concettualmente collegato.

In esso infatti si lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in udienza (del 18 settembre 2017) in relazione alla nuova parte di imputazione, concernente le minacce personali e telefoniche avvenute prima del 9 luglio 2016.

L'assunto difensivo parte dalla premessa (già sopra contestata) che la modifica della imputazione abbia comportato l'attribuzione all'imputato di un fatto nuovo ma già la lettura della nuova versione (che fa riferimento, come la versione originaria, a fatti commessi "fino all'il luglio 2016-) smentisce tale conclusione.

Va ribadito che non vi è alcuna novità fattuale quanto piuttosto, una mera precisazione del fatto alla luce delle risultanze istruttoria.

Per tal ragione il motivo è infondato. 1.3 I tre motivi di ricorso attinenti a vizi motivazionali, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Di seguito va aggiunto che, a dispetto della formulazione di plurimi profili di critica (manifesta illogicità e difetto di motivazione nel quarto e quinto motivo, cui si aggiunge anche la contraddittorietà nel sesto), i tre motivi si risolvono nella riproposizione, in sede di legittimità, di questioni attinenti al merito.

In sostanza, come troppo spesso accade, si cerca di introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio.

Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto.

Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile.

L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che << a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti ».

Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.).

E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito.

Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura.

Sicché, tra l'altro, come costantemente insegnato da questa Corte, la deduzione alternativa di vizi (come accade nel caso concreto, per quanto si è visto sopra) invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi.

Ciò è quanto accade nel caso concreto, in relazione a ciascuno degli aspetti sollevati nel ricorso che paiono il frutto di una lettura limitata e frazionata della realtà processuale piuttosto che la corretta trasposizione della narrazione della persona offesa, con il rischio di cadere nella parcellizzazione valutativa e conseguente perdita della visione complessiva del fatto.

Così è in relazione alla denunciata manifesta illogicità della sentenza d'appello in relazione alla provenienza delle condotte estorsive da [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], padre del primo.

In effetti dalla lettura della motivazione si comprende che il quadro delle minacce è ben più ampio e complesso rispetto a quello rappresentato nella versione difensiva.

La motivazione spiega che dalla deposizione resa dalla persona offesa, a seguito di contestazione, emerge come vi fossero stati da parte della persona offesa plurimi accessi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto toni ultimativi ed aveva proferito minacce per conseguire il pagamento del dovuto entro il termine del 4 luglio.

Era emerso altresì che il fornitore di stupefacente e l'interlocutore per ogni aspetto inerente al pagamento della droga fornita fosse il padre, riservando al figlio (ed ad altro soggetto che a lui si accompagnava, tale Papeo) il ruolo di esecutore e di esattore.

Ecco quindi che una lettura complessiva della deposizione (consentita dal fatto che essa risulti allegata al ricorso) permette di confermare la validità della ricostruzione fattuale adottata tanto in primo che in secondo grado ed impone pertanto di escludere la fondatezza del quarto motivo di ricorso.

Analoga sorte tocca al quinto motivo.

Va rilevato, infatti, che le dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] sono state introdotte nel tessuto dibattimentale con il meccanismo della contestazione, per evocare il ricordo del testimone e per integrare (ed in parte confutare) quanto da lui dichiarato in fase dibattimentale, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]; la loro utilizzazione è conforme al principio di diritto secondo cui «in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della versione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento» (Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 255185 - 01).

Appare pertanto corretto il procedimento logico adottato dalla Corte d'appello che ha attinto dal complessivo patrimonio conoscitivo costituito da tutte le dichiarazioni di Azzarito per giungere alla propria ponderata decisione.

Infine, nemmeno l'ultimo motivo concernente il merito (il numero 6, a pg. 27) regge al vaglio di legittimità.

Esso è censurabile innanzitutto sul piano della formulazione.

Come accennato sopra, difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

La doglianza difensiva si espone poi ad un ulteriore profilo di inammissibilità: non si comprende infatti quale sia la rilevanza della denunciata aporia motivazionale (sul fatto che l'Azzarito conoscesse -e con quale grado di conoscenza- uno degli 'esattori', tal Papeo).

Il motivo risulta pertanto inammissibile alla luce del principio di diritto secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

Tale onere di specificazione non è stato soddisfatto dal ricorrente e ciò si rendeva tanto più necessario nel caso in esame, ove si consideri che dalla testimonianza resa e dalle contestazioni svolte emerge una parte delle dichiarazioni, dotata di autonomia e dotata di riscontri (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160 - 01; Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 2006, Rv. 233375 - 01), che conferma la condotta tenuta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], per cui il motivo dedotto non ha alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di quest'ultimo. 1.4 Anche il settimo motivo di ricorso è infondato.

Alla luce delle modalità di esecuzione della condotta, realizzata inizialmente con la pretesa del pagamento condita dalle minacce, effettuata direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui hanno fatto seguito, in epoca successiva all'arresto di costui, le 'visite' del figlio Francesco unitamente al Papeo, fino al conclusivo incontro presso il bar Roxy, appare corretta ed adeguatamente motivata la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello, che si trattasse di fattispecie concorsuale, posta in essere unitariamente al fine del conseguimento del risultato da parte della famiglia creditrice.

Ridurre le scorribande del figlio e dell'amico del figlio a delle iniziative personali e sporadiche, scollegate dalle pretese anteriori poste in essere dal genitore è illogico poiché fraziona e scompone il fatto in due tronconi (prima e dopo l'arresto dell'imputato) che erano parte di una condotta unitaria.

Se quindi l'intera condotta estorsiva va considerata ai fini della attribuzione del fatto all'imputato, anche il segmento finale di essa può essere valorizzato.

E siccome commesso contemporaneamente da due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricorre la circostanza aggravante contestata (art.628 comma 3 n.1 cod. pen.) delle più persone riunite.

Infatti, è stato anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284041 - 01) che "la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime".

Sul piano soggettivo, l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 273521 - 01).

Avendo istruito il figlio alla esazione del credito, senza prescrivergli specificamente di agire da solo, il genitore si è esposto al rischio che il figlio ponesse in essere la condotta in unione con altri, divenendone conseguentemente responsabile solidalmente, per la negligenza serbata, anche a titolo aggravato.

2. Per le ragioni indicate il ricorso va respinto e dal rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 16 febbraio 2022 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Trani in data 4 giugno 2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di estorsione. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula 7 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 I primi due motivi di ricorso lamentano, per diversi profili, l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme processuali (art.606 lett. c cod. proc. pen.). Da un lato, si contesta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di un fatto nuovo effettuato all'udienza 23 aprile 2018 nelle forme del fatto diverso; dall'altro, si lamenta la violazione dell'art.429 cod. proc. pen. per la genericità della nuova contestazione. 2.2 Anche con il terzo motivo si lamenta l'inosservanza di norme processuali ex art.606 lett. c cod. proc. pen., sotto il profilo della inutilizzabilità (art.191 e 526 cod. proc. pen.) di quella parte della deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2017 relativamente a fatti contestati solamente dopo la modifica dell'imputazione effettuata il 23 aprile 2018 (cioè le minacce personali e telefoniche avvenute prima del 9 luglio 2016). 2.3 II quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso attengono a lamentati vizi motivazionali, sotto il profilo della manifesta illogicità e difetto (quarto e quinto motivo) nonché anche della contraddittorietà (sesto motivo) delle valutazioni espresse in relazione alla deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Ad essere contestate sono le conclusioni che la Corte d'appello ha tratto in ordine (i) al coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nelle minacce subite dalla persona offesa in epoca anteriore al suo arresto, avvenuto 1'8 luglio 2016, (ii) all'effettivo pagamento di somme di denaro a favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa nonché infine (iii) sulla pregressa conoscenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua qualità di creditore e di spacciatore dell'Azzarito. 2.4 Infine, con il settimo motivo si denuncia l'inosservanza della legge penale (art.606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 59 comma 2, 118, 629 comma 2 e 628 comma 3 n.1 cod. pen. per l'erronea estensione automatica all'imputato dell'aggravante delle più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto, essendone infondati, per plurime ragioni, i motivi. 1.1 I primi due, attinenti alla contestazione della accusa, possono essere trattati unitariamente, per ragioni di chiarezza espositiva e per esigenze di semplificazione. Si contesta tanto la riformulazione della accusa attraverso la contestazione di un fatto nuovo rispetto a quello inizialmente ascritto all'imputato, quanto la genericità della accusa. Entrambi i profili di critica alla sentenza ed al procedimento che l'ha preceduta sono infondati. In relazione al primo aspetto (contestazione di un fatto nuovo con violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 c.p.p.), è necessario precisare che l'intero complesso normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia la manciata di norme collocate nel Capo VI del Titolo H del settimo libro del Codice di procedura, ha la funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa nella prospettiva della difesa dell'imputato e del soddisfacimento delle esigenze del giusto processo. Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia può verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e non per una modificazione meramente formale o non sostanziale dell'accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). Sussiste quindi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato ( Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Nel caso concreto ciò è da escludersi sia avvenuto poiché la 2_ descrizione del fatto era integralmente presente, tanto nella originaria contestazione, che in relazione a quella attribuitagli dal giudice all'esito del dibattimento, senza che l'imputato potesse ritenersi pregiudicato dalla modificazione della accusa, determinata dalla esigenza di adattare l'accusa alle emergenze processuali. Infatti, lo spostamento dell'epoca di commissione del fatto di appena un paio di giorni così come la attribuzione in forma concorsuale di alcune specifiche modalità esecutive della condotta criminale sono modifiche che non possono in alcun modo comportare una lesione sostanziale del diritto di difesa. Non si deve nascondere che l'imputato era stato posto, fin dall'inizio, di fronte ad una ben chiara contestazione, estesa su una intera facciata, che aveva chiaramente compreso ed in relazione alla quale ruolo e modalità erano ben definite. In tale contesto, il mutamento di dettagli temporali ed anche esecutivi, a seguito delle emergenze dibattimentali (non preventivamente identificabili) non può costituire alcuna sorpresa né porre l'imputato nella condizione di non difendersi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità fin dal decennio decorso (Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 262844 - 01; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018 Rv. 274159 - 02) con un orientamento oramai consolidato con cui si è affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. Anche la lamentata genericità dell'accusa, su cui si incardina il secondo motivo di ricorso, è insussistente. Il capo di imputazione deve contenere la descrizione della accusa nei termini minimi necessari per consentirne la comprensione da parte dell'imputato, al fine di permettere appieno l'esercizio del diritto di difesa. Nulla di più, nulla di meno. Ogni eccesso descrittivo sarebbe contrario a principi di economia e speditezza processuale e porterebbe con sé il rischio della confusione. Nel caso concreto, la valutazione della Corte d'appello, che ha escluso la genericità, è immune da critiche alla luce della estrema semplicità della vicenda e della ampiezza del capo di imputazione. Val solo la pena di evidenziare, ulteriormente, che la giurisprudenza richiamata a chiusura del motivo è mal citata: in quel caso era carente la stessa indicazione dell'oggetto della appropriazione (le somme di denaro) che al contrario, nel capo di imputazione ascritto al [OSCURATO:PERSONA] sono indicate con sufficiente precisione. 1.2 Dal rigetto del primo motivo di impugnazione discende logicamente anche il rigetto del terzo motivo, che vi è concettualmente collegato. In esso infatti si lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in udienza (del 18 settembre 2017) in relazione alla nuova parte di imputazione, concernente le minacce personali e telefoniche avvenute prima del 9 luglio 2016. L'assunto difensivo parte dalla premessa (già sopra contestata) che la modifica della imputazione abbia comportato l'attribuzione all'imputato di un fatto nuovo ma già la lettura della nuova versione (che fa riferimento, come la versione originaria, a fatti commessi "fino all'il luglio 2016-) smentisce tale conclusione. Va ribadito che non vi è alcuna novità fattuale quanto piuttosto, una mera precisazione del fatto alla luce delle risultanze istruttoria. Per tal ragione il motivo è infondato. 1.3 I tre motivi di ricorso attinenti a vizi motivazionali, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Di seguito va aggiunto che, a dispetto della formulazione di plurimi profili di critica (manifesta illogicità e difetto di motivazione nel quarto e quinto motivo, cui si aggiunge anche la contraddittorietà nel sesto), i tre motivi si risolvono nella riproposizione, in sede di legittimità, di questioni attinenti al merito. In sostanza, come troppo spesso accade, si cerca di introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che << a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti ». Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. Sicché, tra l'altro, come costantemente insegnato da questa Corte, la deduzione alternativa di vizi (come accade nel caso concreto, per quanto si è visto sopra) invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. Ciò è quanto accade nel caso concreto, in relazione a ciascuno degli aspetti sollevati nel ricorso che paiono il frutto di una lettura limitata e frazionata della realtà processuale piuttosto che la corretta trasposizione della narrazione della persona offesa, con il rischio di cadere nella parcellizzazione valutativa e conseguente perdita della visione complessiva del fatto. Così è in relazione alla denunciata manifesta illogicità della sentenza d'appello in relazione alla provenienza delle condotte estorsive da [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], padre del primo. In effetti dalla lettura della motivazione si comprende che il quadro delle minacce è ben più ampio e complesso rispetto a quello rappresentato nella versione difensiva. La motivazione spiega che dalla deposizione resa dalla persona offesa, a seguito di contestazione, emerge come vi fossero stati da parte della persona offesa plurimi accessi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto toni ultimativi ed aveva proferito minacce per conseguire il pagamento del dovuto entro il termine del 4 luglio. Era emerso altresì che il fornitore di stupefacente e l'interlocutore per ogni aspetto inerente al pagamento della droga fornita fosse il padre, riservando al figlio (ed ad altro soggetto che a lui si accompagnava, tale Papeo) il ruolo di esecutore e di esattore. Ecco quindi che una lettura complessiva della deposizione (consentita dal fatto che essa risulti allegata al ricorso) permette di confermare la validità della ricostruzione fattuale adottata tanto in primo che in secondo grado ed impone pertanto di escludere la fondatezza del quarto motivo di ricorso. Analoga sorte tocca al quinto motivo. Va rilevato, infatti, che le dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] sono state introdotte nel tessuto dibattimentale con il meccanismo della contestazione, per evocare il ricordo del testimone e per integrare (ed in parte confutare) quanto da lui dichiarato in fase dibattimentale, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]; la loro utilizzazione è conforme al principio di diritto secondo cui «in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della versione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento» (Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 255185 - 01). Appare pertanto corretto il procedimento logico adottato dalla Corte d'appello che ha attinto dal complessivo patrimonio conoscitivo costituito da tutte le dichiarazioni di Azzarito per giungere alla propria ponderata decisione. Infine, nemmeno l'ultimo motivo concernente il merito (il numero 6, a pg. 27) regge al vaglio di legittimità. Esso è censurabile innanzitutto sul piano della formulazione. Come accennato sopra, difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. La doglianza difensiva si espone poi ad un ulteriore profilo di inammissibilità: non si comprende infatti quale sia la rilevanza della denunciata aporia motivazionale (sul fatto che l'Azzarito conoscesse -e con quale grado di conoscenza- uno degli 'esattori', tal Papeo). Il motivo risulta pertanto inammissibile alla luce del principio di diritto secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Tale onere di specificazione non è stato soddisfatto dal ricorrente e ciò si rendeva tanto più necessario nel caso in esame, ove si consideri che dalla testimonianza resa e dalle contestazioni svolte emerge una parte delle dichiarazioni, dotata di autonomia e dotata di riscontri (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160 - 01; Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 2006, Rv. 233375 - 01), che conferma la condotta tenuta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], per cui il motivo dedotto non ha alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di quest'ultimo. 1.4 Anche il settimo motivo di ricorso è infondato. Alla luce delle modalità di esecuzione della condotta, realizzata inizialmente con la pretesa del pagamento condita dalle minacce, effettuata direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui hanno fatto seguito, in epoca successiva all'arresto di costui, le 'visite' del figlio Francesco unitamente al Papeo, fino al conclusivo incontro presso il bar Roxy, appare corretta ed adeguatamente motivata la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello, che si trattasse di fattispecie concorsuale, posta in essere unitariamente al fine del conseguimento del risultato da parte della famiglia creditrice. Ridurre le scorribande del figlio e dell'amico del figlio a delle iniziative personali e sporadiche, scollegate dalle pretese anteriori poste in essere dal genitore è illogico poiché fraziona e scompone il fatto in due tronconi (prima e dopo l'arresto dell'imputato) che erano parte di una condotta unitaria. Se quindi l'intera condotta estorsiva va considerata ai fini della attribuzione del fatto all'imputato, anche il segmento finale di essa può essere valorizzato. E siccome commesso contemporaneamente da due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricorre la circostanza aggravante contestata (art.628 comma 3 n.1 cod. pen.) delle più persone riunite. Infatti, è stato anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284041 - 01) che "la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime". Sul piano soggettivo, l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 273521 - 01). Avendo istruito il figlio alla esazione del credito, senza prescrivergli specificamente di agire da solo, il genitore si è esposto al rischio che il figlio ponesse in essere la condotta in unione con altri, divenendone conseguentemente responsabile solidalmente, per la negligenza serbata, anche a titolo aggravato. 2. Per le ragioni indicate il ricorso va respinto e dal rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 37858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris