CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione (che aveva rilevato una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa e di estorsione aggravata), confermava la sussistenza della gravità indiziaria ed applicava all'Anello la massima misura per i reatiídi estorsione e partecipazione alla associazione mafiosa storica nota come "cosca Anello-Fruci". . 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale per il riesame, in sede di giudizio di rinvio, si sarebbe limitato ad esprimere giudizi sociologici sulla personalità del ricorrente attribuendogli il ruolo di sodale in ragione dei suoi legami parentali e di una estemporanea presenza sul luogo delle estorsioni, la cui rilevanza non sarebbe decisiva. Si contestava radicalmente la conferma della gravità indiziaria in ordine al concorso nelle estorsioni, allegando che il collegio non avrebbe dimostrato la consapevole partecipazione del ricorrente alle condotte estorsive. La motivazione veniva contestata anche nella parte in cui dava atto della sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa, in quanto dagli elementi raccolti non si ricaverebbe il coinvolgimento stabile del ricorrente nella attuazione del programma criminoso della consorteria . 2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416 bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe illegittima la conferma della sussistenza dell'aggravante agevolativa in quanto il Tribunale avrebbe espresso un giudizio apodittico con riguardo all'elemento soggettivo necessario per il suo riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. L'impugnazione si risolve - in gran parte - nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa del compendio indiziario, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 1.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti invero assai limitati del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale forniva un'accurata e persuasiva motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa a tutti i reati contestati (estorsioni ed associazione), valorizzando principalmente la capacità dimostrativa delle intercettazioni, che risultano decisive per integrare il compendio indiziario necessario per sostenere la misura contestata. 1.2.1. Nel dettaglio: quanto alla vicenda della realizzazione dei punto vendita Eurospin, il Tribunale evidenziava come il capocosca [OSCURATO:PERSONA] avesse imposto pieffettuare Al movimento terra la ditta intestata al figlio e come tale ditta - sulla quale il committente aveva manifestato grosse perplessità - non fosse stata liberamente scelta, ma fosse stata imposta dalla cosca essendo il manager Gonino pienamente consapevole della caratura criminale dell'Anello. Il coinvolgimento del ricorrente si ricavava (a) dal contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (b) dalla sua presenza nel cantiere Eurospin durante il servizio di videosorveglianza, (c) dalla partecipazione alla riunione presso il cantiere in data 11 gennaio 2017. Si tratta di elementi che - seppure con valutazione "allo stato degli atti" ed effettuata con i canoni valutativi tipici del giudizio cautelare - indicano in maniera logica e persuasiva la colpevolezza del ricorrente. 1.2.2.Analoghe considerazioni valgono anche per l'estorsione descritta al capo 3), le cui vicende prodromiche vengono analiticamente descritte dall'ordinanza impugnata, che evidenzia come il ruolo del ricorrente sia stato determinante nel corso dell'incontro del 21 giugno 2017, sia perché era lui il titolare formale della ditta destinata a prendere i lavori di movimento terra, sia perché lo stesso si era presentato alla riunione accanto al padre capocosca, manifestando tacitamente la piena adesione al suo operato e rafforzandone significativamente il ruolo intimidatorio. 1.2.3. Il tribunale ha approfondito anche le valutazioni in ordine la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle condotte descritte al capo 60). Con motivazione logica il collegio di merito riteneva che gli indizi raccolti fossero univocamente indicativi del fatto che il ricorrente avesse costretto la vittima Caruso a consegnargli la somma (di euro tremila), che aveva promesso a tale Bellissimo quale prezzo della propria mediazione illecita; il Tribunale rilevava come dagli indizi raccolti fosse ukt, emerso Al ricorrente era molto infastidito del fatto di non essere stato informato dell'iniziativa e che si era inserito con prepotenza nell'affare; già la Cassazione nella sentenza di annullamento aveva rilevato come la pretesa del ricorrente, inizialmente all'oscuro dell'interessamento del Bellissimo, era priva di qualsiasi plausibile causale, ed era pertanto inquadrabile come taglieggíamento (pag. 18 dell'ordinanza impugnata) 1.2.4. Il Tribunale affrontava in modo accurato anche il tema costituente l'oggetto principale della sentenza rescindente e, segnatamente, la critica attendibilità dei collaboratori di giustizia. Si rilevava infatti come il Michienzi aveva iniziato a collaborare nel 2006, ma aveva accusato il [OSCURATO:PERSONA] a distanza di molto tempo dall'inizio della collaborazione, il che inficiava la credibilità delle dichiarazioni accusatorie. Con riguardo all'Arena si rilevava invece che non era chiara l'individuazione della fonte dalla quale il collaboratore aveva appreso le informazioni riversate nel procedimento. Il Tribunale, rilevate tale criticità, riteneva di escludere dal compendio indiziario tali dichiarazioni e di valorizzare, quanto alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla associazione, le emergenze indicative della partecipazione del ricorrente alla consumazione delle estorsioni. Si tratta di una scelta ermeneutica in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010 Syndial, Rv. 246441 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088). Del resto la condotta emersa nel corso delle vicende estorsive dava pienamente atto dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, ed attestava in concreto la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U -, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). La motivazione contestata non si presta dunque ad alcuna censura, non essendo emerso alcun vizio logico del tessuto argomentativo; né - si si ripete - può essere rivisitata in questa sede la capacità dimostrativa degli indizi posti dal Tribunale a sostegno della conferma della gravità indiziaria. 1.3. Anche il motivo che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi relativi alla aggravante agevolativa è infondato. Con motivazione ineccepibile il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva agito unitamente al padre aveva imposto alle vittime di rifornirsi da aziende vicine alle cosche:si trattava all'evidenza di una attività ontologicamente funzionale ad "agevolare" il potere criminale della cosca Anello-Fruci. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen,, con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese dei procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'