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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39026/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato la fattispecie di concorso nel reato; mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; applicazione della recidiva e della espulsione dal territorio dello Stato.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese a tutti e ciascun motivo di ricorso a fronte della ampia e logica motivazione con la quale la Corte ne ha motivato il giudizio di colpevolezza in ragione delle evidenze obiettive (l'imputato veniva notato uscire insieme alla coimputata trovata in possesso dello stupefacente e presso l'abitazione veniva trovato il necessario per predisporre le dosi); il valore non esiguo dello stupefacente detenuto, trattandosi di circa 15 dosi di eroina, ostativo all'applicazione della circostanza attenuante; la reiterazione di illeciti specifici in materia di stupefacenti che ne conclamano il più grave e allarmante giudizio di pericolosità sociale; la assenza di elementi di collegamento con lo Stato italiano diversi dalla commissione di fatti illeciti.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità non potendosi ritenere accertato la fattispecie di concorso nel reato; mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; applicazione della recidiva e della espulsione dal territorio dello Stato. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni sottese a tutti e ciascun motivo di ricorso a fronte della ampia e logica motivazione con la quale la Corte ne ha motivato il giudizio di colpevolezza in ragione delle evidenze obiettive (l'imputato veniva notato uscire insieme alla coimputata trovata in possesso dello stupefacente e presso l'abitazione veniva trovato il necessario per predisporre le dosi); il valore non esiguo dello stupefacente detenuto, trattandosi di circa 15 dosi di eroina, ostativo all'applicazione della circostanza attenuante; la reiterazione di illeciti specifici in materia di stupefacenti che ne conclamano il più grave e allarmante giudizio di pericolosità sociale; la assenza di elementi di collegamento con lo Stato italiano diversi dalla commissione di fatti illeciti. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]