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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 32749/2022

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32982/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ubicato in Salerno, alla via G.F.

Memoli n. 12, in persona dei titolari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via del Corso n. 300 . ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Macerata, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 controricorrente avverso il decreto , n. cron. 10716 / 20 18 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 17 ottobre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali titolari dello “[OSCURATO:PERSONA]”, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 17 ottobre 2018, n. 1893, con cui il Tribunale di Ravenna respinse la loro opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. del loro invocato credito di € 152.906,80 per compensi professionali relativi ad attività di assistenza e rappresentanza giudiziale svolta in favore della menzionata società in bonis.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Successivamente, con atto datato 28 settembre 2022, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese;

2. Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendone le parti concordato laloro integrale compensazione.

2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32982/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ubicato in Salerno, alla via G.F. Memoli n. 12, in persona dei titolari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via del Corso n. 300 . ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Macerata, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 controricorrente avverso il decreto , n. cron. 10716 / 20 18 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 17 ottobre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali titolari dello “[OSCURATO:PERSONA]”, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 17 ottobre 2018, n. 1893, con cui il Tribunale di Ravenna respinse la loro opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. del loro invocato credito di € 152.906,80 per compensi professionali relativi ad attività di assistenza e rappresentanza giudiziale svolta in favore della menzionata società in bonis. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Successivamente, con atto datato 28 settembre 2022, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese; 2. Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendone le parti concordato laloro integrale compensazione. 2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dell
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