CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38016/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Co- mito [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio di applica- zione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi nn. 1, 6, 8, 9, 14, 24, 47, 48, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 60, 62, 91, 92, 93, 96, 106, 110, 114, 115, 117, 123, 126, 130, 136 e 142). Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, come confermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2022, secondo il quale, il paese di Rocca di Neto, da lui frequentato per circa quindici anni, si trovava sotto la gestione dei Corigliano e dei Gomito - e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], detto "Scienziato" - dediti principalmente a tale at- tività illecita. Insorgevano anche contrasti tra lo Zaffonte e [OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultimo erroneamente ritenuto che agisse come concorrente nel medesimo con- testo territoriale. Secondo il propalante, [OSCURATO:PERSONA] spacciava droga, unitamente ad una ragazza di [OSCURATO:PERSONA], sotto il ponte della ss. 107 all'altezza dello svincolo per Rocca di Neto, secondo quanto riferitogli da alcuni assuntori. La cocaina era affidata a tale ragazza, perché sarebbe stato più difficile perquisirla. Non sapeva dove si ri- fornisse; in un'occasione ebbe l'impressione che si rifornisse dal Frisenda e da [OSCURATO:PERSONA]. Aveva sentito dire anche che [OSCURATO:PERSONA] si recava a Vibo e a Rosarno. Le dichiarazioni del collaboratore trovavano plurime conferme nell'attività inve- stigativa ed in primis dai numerosissimi episodi di acquisto-cessione di stupefacenti di vario tipo da parte dell'indagato, attestati dall'esame congiunto delle immagini estrapolate dai sistemi - di video sorveglianza, dalle intercettazioni e dai sequestri dello stupefacente. Il coinvolgimento di tutti gli indagati si ricavava anche dal comportamento ser- bato dai medesimi successivamente alla scomparsa (rectius al sequestro) della droga, emergendo come essi si fossero prontamente adoperati per individuare la causa della sparizione (capo 6) ovvero fossero tornati a cercare il narcotico nel luogo in cui que- st'ultimo, in precedenza occultato, era stato rinvenuto e sequestrato dalla P.G. (capo 7). La gravità indiziaria per gli ulteriori episodi di cessione di narcotico (capi 8, 9 e 14) si fondava sulle dichiarazioni rese dagli assuntori, escussi a sommarie informa- zioni nell'immediatezza dei fatti. Con riguardo al capo 24) emergeva che: in data 27 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]- tore, dalla visione della telecamera, era visto nell'atto di prendere da un luogo ubicato nei pressi della sua abitazione un quantitativo di stupefacente, evidentemente oc- cultato altrove per ragioni di sicurezza. Infatti, la telecamera consentiva di vedere il Gomito nell'atto di prelevare due contenitori di vetro, contenenti un qualcosa di colore bianco che erano sciacquati, per poi apporli nel proprio giubbino, e nell'occasione era raggiunto dal padre [OSCURATO:PERSONA] cl. 63. Dalle immagini delle telecamere si poteva osservare che quello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1963) avevano effettuavano diverse cessioni di stupefacente in favore di altrettanti clienti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], segno questo che il contenuto dei recipienti di cui sopra era effettivamente cocaina. Infine, i gravi indizi sugli ulteriori episodi di cessione/detenzione di stupefacente contestati ai capi successivi (47, 48, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 60, 62, 91, 92, 93, 96, 106, 110, 114, 115, 117, 123, 126, 130, 136 e 142) si ricavavano principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate, la cui lettura complessiva ed unitaria restituiva un quadro di assoluta chiarezza circa l'oggetto effettivo dei dialoghi - anche laddove caratterizzati dall'uso di gergo criptico. Dalla complessiva analisi delle intercettazioni, aldilà delle conversazioni dal con- tenuto chiaro (a titolo esemplificativo, con riferimento al capo 46), si pensi alla con- versazione in cui il Marangolo si complimentava col Gomito per l'eccellente qualità dello stupefacente ovvero quanto al capo 117), al dialogo in cui si faceva univoco riferimento alle dosi da "cinquanta e cinquanta"), gli indagati ricorrevano ripetuta- mente a termini criptici ("macchine", "ortaggi", "smart" e così via) che, dal tenore complessivo dei discorsi, apparivano inequivocabilmente indicare la droga. L'attività investigativa rendeva evidente l'esistenza e l'operatività di una struttura associativa solida ed articolata, avente quale base logistica l'area residenziale ove vivevano i componenti della famiglia Gomito, sita nei pressi della s.s. 107 e caratte- rizzata dalla presenza di locali per la produzione agricola, di un magazzino e di terreni circostanti. In detti luoghi, facilmente controllabili da parte dei sodali, perché nella materiale disponibilità dei Gomito, avvenivano le attività di stoccaggio, preparazione e vendita dello stupefacente nonché di occultamento della stessa. Il gruppo illecito risultava organizzato in modo professionale, gestendo apprez- zabili quantitativi di droga, anche di tipo diverso, e servendosi di un sistema collau- dato, che vedeva quale base operativa principale il magazzino in uso a [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 nonché la piazza di spaccio sita in prossimità del cavalcavia presente sulla s.s. 107. L'associazione investigata risultava disporre di specifici luoghi per il deposito e per l'occultamento della sostanza illecita, ove i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- chele Antonio cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63 presenziavano stabilmente, ef- fettuando altresì perlustrazioni dell'area. Quivi, costoro, venivano raggiunti tanto dai singoli acquirenti per le cessioni, quanto dagli altri membri del gruppo per l'occulta- mento della droga ovvero per il prelievo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) non- ché per lo spaccio ([OSCURATO:PERSONA]). Si ricavava dalle intercettazioni il timore dei predetti per le indagini in corso (cfr. ad esempio, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il Marangolo e quella tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 63 e il Marangolo - nt. 64/21 progr. 2308); e ciò alla luce del rinvenimento da parte dei medesimi indagati di una telecamera installata dalla P.G. (pag. 53, 54, 55 e 56 del fermo) e dei sequestri di stupefacente subiti (pag. 58, 59, 60 e 61). L'associazione criminale dimostrava di operare costantemente e non in maniera estemporanea: le attività di videoripresa permettevano di svelare il modus operandi del sodalizio e le relative strategie. Gli indagati occultavano quantitativi consistenti di narcotico in determinati luoghi, mentre in altri - più prossimi alle abitazioni dei Connito - ne depositavano minori quantità. In tal modo, era possibile disporre di dotazioni di narcotico sufficienti per rifornire il mercato, evitando che eventuali perquisizioni po- tessero sottrarre alla signoria degli indagati le scorte, procurando così un emulato e grave danno patrimoniale al gruppo. Dette modalità di occultamento costituivano un elemento di peculiare rilievo, utile a qualificare il fenomeno in chiave associativa: la predisposizione di tali linee orga- nizzative era sintomatica della precisa volontà di imprimere stabilità all'attività senza prefigurarsi un termine finale. Parimenti sintomatico della sussistenza di un pactum sceleris appariva l'uso da parte degli indagati di un gergo criptico comune (espressione di una metodica collau- data) nei colloqui telefonici tra gli stessi e nei dialoghi con gli assuntori. Dall'esame dei numerosissimi reati fine emergeva come - fatta eccezione per i rapporti coi fornitori, gestiti unicamente dagli organizzatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63, i componenti della compagine criminale si occupavano di tutto: dall'occultamento della droga in luoghi nascosti (e ben noti a ciascuno di essi), allo stoccaggio, alla vendita al dettaglio, costituendo punto di riferimento unitario per i clienti bisognosi di rifornirsi della sostanza. A riprova del vincolo esistente tra gli indagati, dovevano evidenziarsi: i) la co- mune preoccupazione dagli stessi dimostrata a seguito della sparizione dello stupe- facente, oggetto dei sequestri operati dagli inquirenti; ii) l'uniforme modalità delle condotte e la loro apprezzabile ripetitività; iii) i continui contatti tra loro. Tali elementi dimostravano il carattere non occasionale delle cessioni e l'esi- stenza di una struttura votata al comune scopo dello spaccio, perché ciascuno degli aderenti operava, avendo ben presente il vincolo (c.d. affectio societatis) che lo le- gava agli altri correi, con la consapevolezza e la volontà che le attività proprie e altrui ricevessero vicendevole ausilio e contribuissero alla realizzazione del programma cri- minale. La condotta degli indagati era ben strutturata organizzata e condivisa da cia- scuno. Essi dialogavano tra di loro con esplicito riferimento a scopi e ad interessi comuni, a preoccupazioni comuni relativamente alla custodia della sostanza, alla sua qualità nonché alle modalità ed ai termini di approvvigionamento e di spaccio. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugna- zione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che al capo 1) della rubrica era stata indicata una serie di soggetti, che si sarebbero associati al fine di commettere il delitto di cui alla riconosciuta norma. Ma nessuno specifico ruolo concreto, nell'ambito della più ampia associazione era stato attribuito al ricorrente. I singoli episodi erano stati contestati, al più in concorso con un solo presunto correo. Né sono stati altri indicatori rilevatori di partecipazione e/o di attività criminosa, alla luce dei seguenti elementi: a) l'assenza di contatti costanti con i presunti sodali; b) la contestuale assenza, pur nell'ambito delle numerose conversazioni intercettate di specifici riferimenti a qualsivoglia programma criminoso. Non ricorrevano i presup- posti per la configurabilità del reato associativo, tenuto conto della mancanza di un gruppo organizzato, avente quale finalità la realizzazione dei delitti in materia di stu- pefacenti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; la dimostrazione di un consa- pevole e volontario stabile inserimento nel gruppo del ricorrente; la sua volontà di apportare un contributo al programma dell'associazione. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.. Si rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto la gravità delle esigenze cautelari e non l'esistenza delle esigenze medesime. La presunzione è solo relativa, per cui le esigenze devono essere esplicitamente in- dividuate. A fronte della prospettazione di elementi idonei ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivazione, dando atto in maniera puntuale e specifica che quelli prospettati dalla difesa non sono ele- menti idonei a vincere la presunzione suindicata, esplicitando altresì i criteri di valu- tazione. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non si versa nell'accezione di criminalità organizzata come intesa dal legislatore poiché la presunzione suddetta può operare soltanto in ambito di imputazioni riguardanti associazioni a delinquere di stampo mafioso e con finalità di terrorismo; non già, dunque, per ogni altra tipologia di sodalizio illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva CP più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti.La configurabilità del reato associativo è stata logicamente desunta dai seguenti elementi: a) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che de- scriveva in dettaglio le modalità organizzative ed operative del gruppo criminoso ope- rante in Rocca di Neto e facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi familiari; b) gli esiti delle videoriprese, attestanti le numerose attività di spaccio di stupe- facenti eseguite da vari componenti del sodalizio tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA]; c) l'esistenza di una base operativa e di diversi luoghi adoperati per la custodia della droga e per le attività di cessione ai consumatori; d) le discussioni riguardanti la progettazione di futuri traffici e le vicende orga- nizzative del gruppo; e) i ruoli svolti da [OSCURATO:PERSONA] cl. 63 con il supporto dei familiari relativamente all'organizzazione dello spaccio, all'occultamento degli stupefacenti e alla perlustrazione delle aree circostanti a quella di operatività del clan; f) l'ingente quantità, la diversa qualità delle sostanze trattate e l'approvazione della cosca di riferimento territoriale garantita da [OSCURATO:PERSONA] ad essa apparte- nente. Il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati dinanzi al Tribunale del riesame e motivatamente respinti da tale organo giudicante, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Le censure si fondano sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali e non tengono conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione; il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agii altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono indagati per il citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). 2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari, alla luce dei seguenti elementi: A) La continuità di appartenenza, la reiterazione e la gravità delle condotte. B) Il comportamento dell'indagato, il quale risultava palesemente aver fatto dello spaccio una stabile fonte di guadagno, con il beneplacito della cosca locale. C) La mancanza di segni di resipiscenza e di distacco. D) Lo svolgimento dell'attività criminale all'interno e nei pressi della abitazione dei Comito. Si tratta di motivazione lineare e coerente, rappresentativa di molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad esporre una serie di principi giurisprudenziali, senza nessun riferimento al caso concreto. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r