CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 31617/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5795-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, in Via G. Marconi 43, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] CASTALDI, ma domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti, rappresentatae difesa da gli Avvocat i Patrizia MARINO e Luigi CASTALDI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER,in persona del Direttore Generale e legale rappresentante “ pro tempore ”, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e dife nde per legge; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione esecutiva - Qualificazione da parte del primo giudice ai sensi dell’art. 617 c.p.c. -Principio della “apparenza” - Mezzo d’impugnazione esperibile R.G.N.5795/2023 Cron. Rep. Ud.03/07/2025 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ”, con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, ma domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ARMENANTE; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 14599 /20 2 2 , del Tribunale di Roma , depositata in data 06/10/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 03/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 14599/22, del 6 ottobre 2022, del Tribunale di Roma, che ne ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 3221/21, del 16 febbraio 2021, del Giudice di pace della stessa città, così confermando la qualificazione come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. –data dal primo giudice – dell’iniziativa assunta dalla predetta società per l’annullamento di una cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ( ADER ) , mediante la quale era stata richiesta la somma complessiva di € 13.669,73, di cui € 2.900,00 a titolo di COSAP per presunta occupazione di suolo pubblico, la restante parte essendo stata determinata, invece, a titolo di sanzioni ed interessi. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver impugnato la suddetta cartella di pagamento (comunicatale a mezzo PEC, in data 22 febbraio 2020), lamentando che essa traeva origine da tre avvisi di accertamento, riferiti ad un “atto presupposto verbale/rapporto”, del 20 marzo 2018, mai notificatole, secondo quanto accertato da altra sentenza del Tribunale di Roma (n. 11152/22), passata in giudicato, di annullamento dei suddetti avvisi. In particolare, l’allora opponente aveva eccepito, in via preliminare, l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e la violazione dell’art. 221 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con conseguente inesistenza dell’impugnata cartella di pagamento per omessa sottoscrizione, per assenza di “firma elettronica qualificata”o di “firma digitale”. Nel merito, l’allora opponente aveva, invece, dedotto: - la violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (quale norma speciale disciplinante l’attività propria del concessionario della riscossione); - l ’ omessa notifica dell’originario atto presupposto (e cioè il verbale/rapporto del 20 marzo 2018); - la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212; - la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,per omessa e/o insufficiente motivazione; -l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento; -la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò detto, il giudice di prime cure, senza entrare nel merito dell’opposizione della società PF9, riteneva la stessa inammissibile, reputandola attinente a questioni inerenti vizi formali della cartella esattoriale e della sua procedura notificatoria che avrebbero dovuto essere proposte nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Disattendeva, inoltre, la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti sottesi, in quanto suscettibile di essere rappresentata in sede di opposizione avverso gli avvisi di accertamento che, per stessa ammissione dell’opponente, risultavano tutti esserle stati notificati il 5 dicembre 2018, donde l’inammissibilità delle censure relative alla mancata notifica dei verbali prodromici. Esperito gravame, il giudice d’appello lo dichiarava inammissibile, non essendo contemplato l’appello avverso le sentenze rese all’esito del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., da impugnarsi solo ex art. 111 Cost. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la società PF9, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 99, 615, 617 e 618 cod. proc. civ., degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 14, 14-bis e 17 del Regolamento in materia di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) e del Canone (COSAP) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale capitolino è impugnata, giacché assunta sul presupposto –ritenuto errato dalla ricorrente – che il Giudice di pace abbia qualificato in maniera inequivoca la domanda quale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., mentre, stando alla lettera di tale decisione, il primo giudice aveva ritenuto inammissibile il ricorso “attenendo a questioni inerenti vizi formali della cartella esattoriale e della sua procedura notificatoria che avrebbero dovuto essere proposte nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi”. In buona sostanza, il Giudice di Pace avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso proprio perché il giudizio non è stato introdotto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. sicché la relativa sentenza non sarebbe soggetta alla preclusione di cui all’art. 618 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, pertanto, posto che il Giudice di pace non aveva qualificato la domanda quale esperita ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., “avendo espressamente affermato che la domanda avrebbe dovuto essere introdotta con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto provvedere ad autonoma qualificazione della domanda tenendo conto del contenuto del ricorso, dell’appello e dell’oggetto della causa”, oltre che di quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Roma (passata in giudicato), di accoglimento dell’opposizione avverso gli avvisi di accertamento. Evidenzia, inoltre, la ricorrente di avere, sin dal primo grado, “eccepito l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 615 cod. proc. civ.”, in quanto l’opposizione alla cartella esattoriale, per omessa notifica dell’atto presupposto, costituirebbe un’opposizione all’esecuzione, “in quanto incide sulla legittimità della pretesa contributiva o meglio sul titolo che, in assenza della notifica dell’atto presupposto, deve essere considerato nullo”, e ciò “a prescindere dai successivi avvisi di accertamento”. Evidenzia, infine, che – nella più volte citata sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, relativa all’opposizione proposta avverso gli avvisi di accertamento – è stato affermato che il termine per impugnare gli avvisi, vertendo in materia di tassa per occupazione di suolo pubblico non è di 20 giorni, ma di 60, trattandosi comunque di accertamento negativo del credito di [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, l’ADER e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7.In via preliminare, deve rilevarsi che la copia della sentenza impugnata, depositata in atti in formato digitale, risulta priva della stampigliatura apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria (il c.d. “glifo”), indicante la data del deposito e il numero del provvedimento. Nondimeno, l’inammissibilità del ricorso –per le ragioni che si illustreranno appena di seguito –rende superflui, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, gli accertamenti indicati da questa Corte (si veda, al riguardo Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971), al fine di verificare la procedibilità del ricorso, ex art. 369, comma 2, n.2), cod. proc. civ. 8. Ciò premesso, il ricorso –come detto – è inammissibile , ex art. 380-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. 8.1. L’unico motivo è, infatti, manifestamente infondato. 8.1.1. Nello scrutinarlo, deve muoversi dal rilievo che l’affermazione del primo giudice, secondo cui l’opposizione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., è inequivoca, stando a significare che l’iniziativa giudiziaria della società PF9, da ricondurre all’opposizione agli atti esecutivi, non fu assunta nel rispetto del termine decadenziale per essa stabilito. L’uso del modo “condizionale” non è, pertanto, espressione di dubbio o incertezza da parte del Giudice di pace sulla qualificazione da dare all’opposizione, ma esprime, per contro, la necessità – non rispettata – che la società PF9 proponesse la sua iniziativa esclusivamente nell’osservanza delle forme e termini di cui all’art. 617 cod. proc.civ., ciò che, appunto, non fece. Così ricostruita la natura della proposta opposizione, il corretto mezzo di impugnazione da attivare avverso la decisione intervenuta su di essa (e ciò anche solo per metterne in discussione la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi) sarebbe stato il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. e non certo l’appello. A fronte di tale inequivoca qualificazione data all’esito del giudizio di prime cure, infatti, il giudice d’appello risultava impossibilitato a discostarsene, alla stregua del “principio dell’apparenza”, da esso correttamente richiamato, per la cui operatività è, appunto, “necessario che il giudice «a quo» abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica” (così, in motivazione, con specifico riferimento proprio ad un’opposizione avverso cartella di pagamento, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19993, Rv. 661840-01, che richiama quali precedenti conformi Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2006, n. 4507, Rv. 588209-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2007, n. 11012, Rv. 597778-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 dicembre 2009, n. 26919, Rv. 610652-01; cfr. altresì Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12872, Rv. 640421-01). Né, d’altra parte, l’univocità di tale qualificazione consente di dare rilievo alla circostanza che l’opposizione investisse pure gli atti sottesi alla cartella; circostanza che, peraltro, neppure avrebbe comportato la necessità di qualificare l’iniziativa della società odierna ricorrente come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., giacché valgono, al riguardo, i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il riferimento è a quell’arresto (Cass. Sez. Un., sent. 22 settembre 2017, n. 22080, Rv. 645323 - 01) alla stregua del quale la c.d. “opposizione recuperatoria”, ovvero esperita avverso una cartella di pagamento per far valere vizi propri degli atti ad essa sottesi, “deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”. Il ricorso è, dunque, manifestamente inammissibile. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere , a ll’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER e a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole: per la prima, in € 1.500,00, più spese eventualmente prenotate a debitoed accessori di legge; per la seconda, in € 1.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di co