CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime deten- tivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, applicato al reclamante ininterrottamente dal 2007. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che il decreto ministeriale del 7/7/2020, di proroga del regime speciale, ha dato conto - a seguito di istruttoria consistita nell'acquisizione di informazioni dalla DDA di [OSCURATO:PERSONA] (nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e dalla DNAA (nota del 25/6/2020) - della perdurante pericolosità sociale del Bellocco, esponente dell'omonimo clan, attualmente in piena opera- tività come risulta dalla recente emissione di un'ordinanza cautelare nei confronti di quarantacinque affiliati, indagati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. e per associazione dedita al narcotraffico. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della potenziale capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, intessuto di legami familiari in quanto diretto da figli e nipoti del Bellocco. Si è anche rilevato che non osta alla ritenuta necessità di perdurante controllo in sede carceraria il dato che il reclamante non sia stato condannato per fattispecie associative - dalle quali fu assolto - bensì esclusiva- mente per un duplice omicidio e per detenzione di armi risalenti all'anno 1975, trattandosi di vicende inserite nell'ambito delle dinamiche di 'ndrangheta, in cui il Bellocco e la sua famiglia risultano interamente calati. 1.2. È stata infine specificamente vagliata la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa, che propugna l'applicabilità anche al tema del regime detentivo differenziato dei principi dettati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 12-26 febbraio 2020 che ha riconosciuto la necessità di non applicare retroattivamente modalità della sanzione penale peggiorative rispetto al regime esecutivo vigente all'atto della commissione del reato. Sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto tale lettura della citata sentenza, rilevando che il Giudice delle Leggi non ha affermato la irretroattività di un qualsiasi regime detentivo, ma si è riferito all'applicabilità di misure sopravvenute che comportino una modificazione sostanziale dello status di detenuto, rilevante nel passaggio dalla condizione di libertà a quella restrittiva o viceversa, e non invece attinenti ad aspetti collaterali come una determinata tipologia di regime detentivo. Pertanto, ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], reiterando la già prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis 0.P., nella parte in cui se ne consente l'applicazione anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, introduttivo della normativa speciale, per contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata laddove ha valutato manifesta- mente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2, 0.P., alla luce della portata applicativa della sentenza della Corte costitu- zionale n. 32 del 2020, di cui il Tribunale di sorveglianza ha dato una lettura parziale e minimalista; censura altresì l'ordinanza laddove non avrebbe consi- derato che il Bellocco è detenuto in forza di un titolo esecutivo relativo ad un reato che è stato ricompreso nell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. solo successivamente alla sua commissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso ha ad oggetto esclusivo la censura di violazione di legge per omessa motivazione sulla questione di legittimità costituzionale della sottoposi- zione al regime detentivo differenziato del condannato per delitti commessi anteriormente all'introduzione di detto regime. 1.1. Nel caso di specie, il Bellocco è in espiazione della pena per un cumulo di condanne, tra le quali quella all'ergastolo per un duplice omicidio commesso nel 1975, dunque per un titolo generico, non connotato da aggravanti attinenti all'agevolazione di associazione mafiosa o di uso del metodo mafioso. Dunque il titolo esecutivo in questione - peraltro, il ricorso non specifica se sia l'unico residuato nell'ambito del cumulo in esecuzione - non rientrerebbe stricto iure nel novero dei delitti in relazione ai quali è applicabile il regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, circostanza che tuttavia non va individuata in maniera formale e non postula l'avvenuta formale contestazione in sede cognitiva, ma deve essere identificata in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906; Sez. 1, n. 50922 del 27/11/2013, Papa, Rv. 258755; Sez. 1, n. 374 del 23/11/2004, Bosti, Rv. 230539).L'istruttoria ha confermato la perdurante pericolosità sociale del ricor- rente, come sopra sintetizzata, inducendo il Tribunale di sorveglianza alla proroga del regime detentivo speciale al quale il Bellocco è ininterrottamente sottoposto dal 2007 in considerazione della conclamata potenzialità di ripristino delle relazioni associative con il clan omonimo, diretto dai figli del ricorrente ed attinto in tempi recenti da un'estesa ordinanza cautelare, il che dà piena contezza dell'attuale e vivace operatività della compagine associativa. L'unico dato che si è invocato per supportare il sospetto di incostituzio- nalità della sottoposizione del Bellocco al regime ex art. 41 bis Ord. Pen. è il rilievo che all'epoca degli omicidi non era in vigore la normativa introduttiva del regime detentivo differenziato. 1.2. Questa Corte si è già pronunciata negativamente in ordine al dubbio di costituzionalità riguardante l'applicazione del regime detentivo differenziato nell'esecuzione della sanzione per reati commessi anteriormente all'introduzione di detto regime, con argomentazioni alle quali si intende dare continuità, che chiariscono i contenuti della sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale sul tema dell'applicazione retroattiva delle modifiche normative concernenti le modalità esecutive della pena. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative concernenti le modalità esecutive della pena non «costituisce la regola», sicché il legislatore può legittimamente introdurre delle deroghe, specie se fondate sulla tutela di beni di rilevanza costituzionale con esso confliggenti. Va, infatti, evitato «un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena» ai regimi esecutivi paralleli e, soprattutto, all'«introduzione di trattamenti penitenziari diversi tra detenuti ... con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena». Il legislatore, attraverso la regola fissata dall'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, ha perseguito un fine perfettamente compatibile con la ratio sottesa al principio della tendenziale applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta modificativa delle modalità esecutive della pena detentiva come declinata dalla Corte costituzionale. Ha, infatti, inteso evitare che il trattamento penitenziario dei detenuti sottoposti al regime speciale, dei quali, in relazione alla pena inflitta per i reati ostativi, è stata accertata l'elevata ed attuale pericolosità, in quanto in grado di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata ove sottoposti al regime ordinario, improvvisamente muti nel corso dell'esecuzione unitaria e senza soluzione di continuità, irrimediabilmente frus&ndo le esigenze preventive rimaste, invece, immutate. In caso contrario, si creerebbe un irragionevole trattamento differenziato tra detenuti nella identica situazione perché parimenti condannati per reati ostativi e parimenti pericolosi. L'unico limite invalicabile al divieto di irretroattività concerne «le modi- fiche normative in grado di determinare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato», situazione che si verifica, per esempio, quando al momento del fatto sia prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere e, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, la sua esecuzione debba avvenire di norma "dentro" il carcere. In tale ipotesi per ripetere le parole della Corte costituzionale «tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa». Invece, tra il regime penitenziario ordinario ed il regime ex art. 41-bis Ord. pen. non si ravvisa una differenza di tale consistenza in ragione delle caratteristiche di quest'ultimo, che, alla stregua della disciplina normativa attualmente in vigore e degli interventi correttivi della Corte costituzionale, determina una sospensione solo temporanea delle regole del trattamento comuni agli altri detenuti, persegue finalità di prevenzione dei reati indipendentemente dalla espiazione della pena, e non impedisce al detenuto né di continuare ad usufruire dei benefici penitenziari, sia pure con limiti più rigorosi, né di partecipare al percorso rieducativo che non viene interrotto, ma anzi agevolato dalla rescissione dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza. 1.3. Tale impostazione è stata correttamente recepita nell'impugnata ordinanza, la cui motivazione esprime gli stessi concetti delineati nell'elabora- zione giurisprudenziale di questa Corte, così da escludere il censurato vizio di legittimità dal punto di vista formale - dedotta violazione di legge sub specie di assenza di motivazione - né collidendo nei contenuti con il tema della sollevata questione di costituzionalità, che deve confermarsi essere nella specie manifestamente infondata. Invero, non si assiste ad uno stravolgimento delle concrete caratteristiche esecutive della condanna, che allora come oggi prevede per l'omicidio la pena detentiva, bensì consiste in una mera modalità del regime detentivo, caratterizzato dalla temporanea sospensione di alcuni contenuti trattamentali specificamente funzionali alla necessità di assicurare l'interruzione di ogni relazione con le compagini criminali di riferimento. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trem