CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore GruossoDonato il quale agisce anche in proprio nella qualità di fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Mattonato n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ( giàBanco di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Napoli alla via Toledo n. 177, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alLungoTevere Ripa, 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA]: Conto corrente [OSCURATO:PERSONA]' per la Gestione di Attivita' — [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Napoli (NA) alla via S. Giacomo n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- avverso lasentenza n. 799/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Potenza e depositata in Cancelleria il 21.11.2018, notificata in data 27.3.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13 . 6 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Potenza, in data 24.10.1994, d.i. n. 821/1994, con il quale si è ingiunto alla GSG costruzioni S.r.l., debitrice principale, ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, di pagare la somma di £ 185.719.274 a titolo di saldo passivo del conto corrente n.27/ 8278. Gli ingiunti hanno proposto opposizione. Con differente ricorso, depositato nell'aprile del 1997, il [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiestoed ottenuto dal Tribunale di Potenza decreto ingiuntivo n. 123/1997, con quale è stato ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare la somma di £ 168.795.089, derivante da un'anticipazione addebitata sul conto corrente n. 27/9410 a lei intestato. Entrambe le ingiunzionisono state opposte e la Lavinia ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla illegittima richiesta di decreto ingiuntivo. Riuniti i due giudizi di opposizione, con sentenza pubblicata il 27.5.2015 ilTribunale di Potenza ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 123/97 dalla Lavinia , nonché la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima ed ha parzialmente accolto l'opposizione della società SGS e dei fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n.321/94, revocandolo e condannando la società debitrice principale e i fideiussori al pagamento in solido a favore del banco di Napoli della minor somma di £ 122.296.451 a titolo di capitale oltre interessi moratori al tasso del 15,50 %, con limitazione del debito di fideiussori entro l'importo di £ 131. 949.182. Hanno proposto appello i soccombenti; evocando in giudizio dinanzi allaCorte di Appello di Potenza il [OSCURATO:SOCIETA]. Con la sentenza impugnata la Corte di merito, per quanto qui di interesse, ha escluso l’esistenza della evocata transazione, poiché la controproposta del Banco non fu mai accettata per iscritto dai ricorrenti e tantomeno da essi integralmente eseguita. Anche l’erogazione del mutuo previsto da tali trattative non fu destinata, probabilmente se non parzialmente,alla riduzione della debitoria. Quanto all’appello proposto dalla Lavinia, la Corte ha accertato l’inesistenza di un contratto di apertura di credito intercorso con l’opponente. Lo stampato risulta sottoscritto in bianco di ogni condizione contrattuale ed è pertanto affetto da nullità eccepibile dalla sola correntista. In tale direzione, però, la Corte ritiene che la ricorrente abbia riconosciuto espressamente la conclusione del contratto ed il versamento effettuato su di esso per £ 168.795.089 ed abbia anche riconosciuto di essere autonomamente debitrice. Precisa, infine , che l’offerta reale fatta dalla G . S.G. non è stata accettata dal Banco e che conseguentemente gli assegni offerti furono ritirati. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce anche in proprio nella qualità di fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 346 c.p.c. ai sensidall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Erronea qualificazione in termini di “rinuncia” dell’eccezione di nullità del contratto di conto corrente n. 27/9410 intestato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 1.1L’eccezione propone una diversa valutazione degli esiti istruttori ed è pertanto inammissibile.Già in primo grado la vicenda era stata accertata sulla base della dichiarazione della ricorrente datata 14.123.1995, contenente l’autorizzazione ad addebitare la somma di £ 168.795.089 da utilizzare al fine dell’estinzione parziale del mutuo intestato alla G.S.G., nonché dall’esistenza di un estratto conto del medesimo conto. In sede di interrogatorio formale la ricorrente aveva riconosciuto l’autenticità della sua sottoscrizione, ma riteneva di non essere titolare del predetto conto e di non aver mai incassato la somma in questione. Deduceva,inoltre , che nella transazione con la G.S.G. era incluso in ogni caso l’estinzione della sua posizione debitoria. Sul punto il [OSCURATO:SOCIETA] esibiva un conteggio dal quale risulta estinta soltanto il rapporto nascente dal mutuo. Su tali premesse la Corte ritiene che il modulo sottoscritto dalla ricorrente non aveva gli elementi sufficienti per essere considerato valido, ma che tale eccezione non era stata sollevata in appello ed in sede della sollecitazione della Corte a dedurre in merito all’esistenza del contratto diversa dalla fideiussione la C orte esplicitamente chiarisce «tanto che la stessa Lavinia riconosce oggi espressamente (v. sub15) non solo l’esecuzione del contratto di conto corrente ma anche il versamento su di esso dell’importo di £ 168.795.089» L’eccezione formulata dalla ricorrente si limita a sostenere che il rinvio al punto 15 non fa riferimento ad una dichiarazione della ricorrente, ma ad un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado. La ricostruzione è del tutto erronea perchè la Corte ritiene che il modulo del 24.5.1996 non abbia i requisiti di un contratto, ma ritiene che la dichiarazione del 14.12.1995 abbia di fatto autorizzato il versamento della somma in questione sul conto così come risulta dall’estratto conto esibito. Non c’è alcuna contraddizione nella motivazione perché fa riferimento ad un modulo ritenuto non valido come scheda contrattuale, ma valuta il comportamento della ricorrente nell’autorizzazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’estratto conto che certifica l’avvenuto versamento come adeguate prove per l’esistenza effettiva della posizione debitoria della ricorrente, che non è stata inclusa nella transazione, perché come accertato in primo grado e ribadito dalla Corte, questa non è stata mai conclusa né attuata anche per la mancata accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti posta come elemento perfezionativo dell’accordo stesso. 2. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,