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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 2023

Cassazione n. 44224/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05EU89R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermando l'affermazione di responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Napoli il 28.08.2023 in relazione al reato di furto aggravato commesso in Napoli il 26.08.2023 2.11 ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso ' per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05EU89R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermando l'affermazione di responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Napoli il 28.08.2023 in relazione al reato di furto aggravato commesso in Napoli il 26.08.2023 2.11 ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso ' per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 44224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris