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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22078/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errore nel calcolo della pena concordata; Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (la pena applicata era pari a quella indicata dalle parti e non essendo illegale, poiché rientra nei limiti edittali, non può essere oggetto di ricorso); Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ry i [OSCURATO:PERSONA] 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errore nel calcolo della pena concordata; Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (la pena applicata era pari a quella indicata dalle parti e non essendo illegale, poiché rientra nei limiti edittali, non può essere oggetto di ricorso); Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ry i [OSCURATO:PERSONA] 07
Sentenza Cassazione n. 22078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris