Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:T:2021:674
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0124_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 settembre 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento
(Causa T‑124/21)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 – Cooperazione con la Procura europea e efficacia delle indagini dell’OLAF – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto dalla persona fisica o giuridica destinataria dell’atto impugnato – Nozione di persona destinataria – Persona che non è stata designata nell’atto – Esclusione
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punti 14, 15)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punti 17, 19, 20)
3.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Regolamento 2020/2223 – [OSCURATO:PERSONA]. 325 del TFUE
(v. punto 21)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punto 23)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento 2020/2223 – Ricorso proposto da deputati europei contro una parte di tale regolamento per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Articoli 263, comma 4, e 325 TFUE)
(v. punti 25, 32)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento l’articolo 1 del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (
GU 2020, L 437, pag. 49
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Consiglio dell’Unione europea.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
4)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.