CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame in punto di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 giugno 2021 dal Tribunale di Asti, ha riconosciuto, in relazione al delitto di ricettazione contestato a [OSCURATO:PERSONA], l'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., rideterminando conseguentemente la pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Le sostanze, infatti, non sarebbero mai entrate nella materiale disponibilità del ricorrente e non potrebbe integrare il profitto richiesto dalla norma incriminatrice l'uso personale, data la loro nocività. Risulterebbe infine illogico punire l'acquirente con una sanzione più grave rispetto al venditore/spacciatore. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta sussistenza del dolo e la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., in difetto di prova della piena consapevolezza della provenienza illecita delle sostanze. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e comunque l'eccessiva asprezza della pena. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 3. Il ricorso, fondato su motivi che reiterano le doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello e comunque manifestamente infondati, è inammissibile. 3.1. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 cod. pen. distingue proprio l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione (Sez. 2, n. 33957 del 14/06/2017, Carbone, Rv. 270734; Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 12/06/2015, Zhang, Rv. 264559; Sez. 2, n. 31023 del 25/06/2013, Huang, Rv. 256843). Analogamente, il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, ben può avere - come nel caso di specie - anche natura non patrimoniale e può consistere in qualsiasi utilità o vantaggio, morale o materiale, che l'agente si riprometta dall'impossessamento della cosa (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516; Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248945). Non incide su tale nitida ricostruzione sistematica la possibile perniciosità di un uso diretto e personale delle sostanze ricettate. La misura della pena astrattamente prevista per le singole fattispecie incriminatrici è poi rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, salvi i limiti derivanti dal principio costituzionale di proporzionalità, e non costituisce un argomento esegetico spendibile a sostegno della pretesa illogicità della motivazione.3.2. I giudici di merito hanno correttamente ravvisato la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle sostanze, quale provento del reato di cui all'art. 586-bis cod. pen., sottolineando sul punto l'esperienza professionale dell'imputato, l'uso di canali di acquisto non convenzionali e di strumenti di pagamento non monitorati. Si è poi giustamente osservato, nell'escludere la contravvenzione dell'incauto acquisto, come sia sufficiente ad integrare la ricettazione anche il dolo eventuale, con la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza in tale accertamento (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). 3.3. La Corte subalpina, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha valutato incompatibili con l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. la natura pericolosa per la salute e l'incolumità fisica delle sostanze ricettate e tale congrua motivazione è intangibile in questa sede di legittimità. Del pari, risulta ugualmente illustrato in modo adeguato e non illogico il mite trattamento sanzionatorio (p. 8). 3.4. La sostituzione della pena non era stata richiesta nell'atto di gravame (dove si invocava viceversa, assai stringatamente, una non specificata sanzione alternativa, a cui si accede però nella fase esecutiva) e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 20-bis cod. pen., non risultano presentate conclusioni scritte, nell'ambito della procedura cartolare ai sensi dell'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Pertanto, correttamente la Corte territoriale rileva la assoluta genericità del motivo (genericità che permane anche nell'odierna impugnazione). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. <LI] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro