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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 14062/2024

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4217/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domic . in Roma, via della Giuliana 37,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres . e di feso , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti elett.te domic. in Roma, via Flaminia 213, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 24149/22, pubblicata indata 03.08.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3.8.22- oggetto del ricorso per revocazione in esame- la Cassazio ne rigettava - previa riunione - due ricorsi proposti, l’uno da [OSCURATO:PERSONA] , e l’ altr o da [OSCURATO:PERSONA], Roberta, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del

6.4.17. Al riguardo, Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cita rono innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’attività di negoziazione di titoli dagli stessi svolta per loro conto, che aveva determinato la perdita integrale del capitale investito per euro 350.509,61; gli attori avevano stipulato contratti di negoziazione con i convenuti tra maggio e luglio 2000, di cui chiedevano la nullità in quanto stipulati con un soggetto che svolgeva abusivamente l’attività d’intermediazione finanziaria, nonché l’inefficacia degli ordini impartiti dal delegatoMolino, deducendo altresì l’inadeguatezza delle operazioni compiute per loro conto, in quanto caratterizzate da un altissimo grado di rischio.

Con sentenza del 23.8.10, il Tribunale dichiarò nulle le deleghe al convenuto Molino, ma rigettò la domanda, ritenendo che gli attori avessero ratificato le operazioni compiute, delle quali erano stati tempestivamente informati, escludendo la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, e l’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio degli investitori.La Corte territorialeaccoglieva l’appello dei Masetti- anche come eredi diHalima [OSCURATO:PERSONA] - e della Cascioli, condannando i convenuti al pagamento della somma di euro 580.850,85, in quanto: l’invalidità del mandato conferito al Molino escludeva il potere dello stesso di impartire ordini d’investimento all’intermediario, comportandone la responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dalla correttezza e dall’adeguatezza delle operazioni compiute in esecuzione degli ordini inefficaci, avuto riguardo alla consapevolezza della predetta nullità e alla gravità del pregiudizio arrecato agli attori; era responsabile anche il Somma per non aver rifiutato l’esecuzione degli ordini.

Con ordinanza del 3.8.2022, la Cassazione rigettava il ricorso proposto avvero tale sentenza da Molino, Rossi, e gli altri eredi Somma, osservando che: era irrilevante la pendenza di un procedimento arbitrale nei confronti di coobbligati solidali, non sussistendo i presupposti dell’integrazione del contraddittorio; era irrilevante il rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento dei danni, in quanto la citazione aveva ad oggetto anche la dichiarazione di nullità delle deleghe conferite al Molino per falsità delle relative sottoscrizioni, e per difetto di abilitazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario da parte del delegato, con la conseguenza che l’accoglimento di tale ultima domanda aveva determinato l’onere di impugnazione incidentale avverso l’altro capo della sentenza, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle eccezioni sollevate al riguardo; il giudicato interno formatosi precludeva dunque l’esame delle sentenze prodotte dal Molino, afferenti alla medesima que stione della validità delle deleghe; era infondata la tesi della ratifica degli ordini d’investimento, implicitamente disattesa dalla sentenza della Corte d’appello, non sprovvista di motivazione sul punto (né a diversa conclusione sarebbe stato possibile addivenire sulla base delle sentenze emesse in altri giudizi tra le parti, prive di efficacia vincolante nel giudizio in questione, poiché a tali giudizinon avevano preso parte i ricorrenti, mentre erano diversi petitum e causa petendi ) ; era infondata la doglianza sulla preclusione dell’eccezione di prescrizione, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado; la sentenza della Corte d’appelloaveva affermato il corretto principio per il quale il danno risarcibile era commisurabile alla differenza tra il valore dei titoli alla data dell’acquisto e quello residuo al momento della domanda di risarcimento, motivando, seppure sinteticamente, circa il rigetto della domanda riconvenzionale del Somma, escludendo l’elemento soggettivo del reato di calunnia ascritto agli attori.

Avverso la suddetta ordinanza della Cassazione , [OSCURATO:PERSONA] ricorre perrevocazione con due motivi, illustrati da memoria.

Angelo e [OSCURATO:PERSONA]- in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Non si sono costituiti gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia errore di fatto, ex art. 395, n.4, c.p.c., per aver la Corte di Cassazione ritenuto, contrariamente agli atti, che la sentenza di primo grado avesse espressamente rigettato l’eccezione di prescrizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ritenendo così necessario l’appello incidentale anziché, come avvenuto, la riproposizione di tale eccezione.

Il secondo motivo denunzia errore di fatto, per aver la Cassazione ritenuto che il ricorrente avesse tardivamente censurato la sentenza d’appello nella parte relativa alla statuizione sull’eccezione di prescrizione.

I due motivi di revocazione, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonoinammissibili.Va osservato che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., n.16439/2021; Cass., n. 3190/2006).

Inoltre, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ‒ atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza ‒ poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass., n. 5326/2023; Cass., n.4859/1998).

Nella medesima prospettiva, si è affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n.10040/2022; Cass., S.U., n. 8984/2018).

Orbene, nella specie , va premesso che il rilievo della tardività della censura mossa alla Corte d’appello dal Molino riguardo alla prescrizione, operato dalla sentenza oggetto diimpugnazione , non è decisivo, atteso che la Corte ha rigettato nel merito il motivo di ricorso.

Questa Corte ha invero rilevato ‒ ed in affetti il rilievo è corretto (v. sentenza di appello, p. 7) ‒ che il rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale non aveva costituito oggetto di appello incidentale, per cui, essendosi verificata un parziale soccombenza del Molino, questi avrebbe dovuto impugnare la decisione di primo grado con appello incidentale, non limitandosi a riproporre la questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Sul puntosi era dunque formato il giudicato, con la conseguenza che la questione di prescrizione non poteva essere valutata neppure in Cassazione; si tratta di decisione su questione controversa tra le parti, resa all’esito della valutazione degli atti processuali (sentenza di prime cure e atti difensivi delle parti), come tale incensurabile in sede di revocazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4217/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domic . in Roma, via della Giuliana 37,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres . e di feso , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti elett.te domic. in Roma, via Flaminia 213, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 24149/22, pubblicata indata 03.08.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3.8.22- oggetto del ricorso per revocazione in esame- la Cassazio ne rigettava - previa riunione - due ricorsi proposti, l’uno da [OSCURATO:PERSONA] , e l’ altr o da [OSCURATO:PERSONA], Roberta, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 6.4.17. Al riguardo, Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cita rono innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’attività di negoziazione di titoli dagli stessi svolta per loro conto, che aveva determinato la perdita integrale del capitale investito per euro 350.509,61; gli attori avevano stipulato contratti di negoziazione con i convenuti tra maggio e luglio 2000, di cui chiedevano la nullità in quanto stipulati con un soggetto che svolgeva abusivamente l’attività d’intermediazione finanziaria, nonché l’inefficacia degli ordini impartiti dal delegatoMolino, deducendo altresì l’inadeguatezza delle operazioni compiute per loro conto, in quanto caratterizzate da un altissimo grado di rischio. Con sentenza del 23.8.10, il Tribunale dichiarò nulle le deleghe al convenuto Molino, ma rigettò la domanda, ritenendo che gli attori avessero ratificato le operazioni compiute, delle quali erano stati tempestivamente informati, escludendo la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, e l’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio degli investitori.La Corte territorialeaccoglieva l’appello dei Masetti- anche come eredi diHalima [OSCURATO:PERSONA] - e della Cascioli, condannando i convenuti al pagamento della somma di euro 580.850,85, in quanto: l’invalidità del mandato conferito al Molino escludeva il potere dello stesso di impartire ordini d’investimento all’intermediario, comportandone la responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dalla correttezza e dall’adeguatezza delle operazioni compiute in esecuzione degli ordini inefficaci, avuto riguardo alla consapevolezza della predetta nullità e alla gravità del pregiudizio arrecato agli attori; era responsabile anche il Somma per non aver rifiutato l’esecuzione degli ordini. Con ordinanza del 3.8.2022, la Cassazione rigettava il ricorso proposto avvero tale sentenza da Molino, Rossi, e gli altri eredi Somma, osservando che: era irrilevante la pendenza di un procedimento arbitrale nei confronti di coobbligati solidali, non sussistendo i presupposti dell’integrazione del contraddittorio; era irrilevante il rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento dei danni, in quanto la citazione aveva ad oggetto anche la dichiarazione di nullità delle deleghe conferite al Molino per falsità delle relative sottoscrizioni, e per difetto di abilitazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario da parte del delegato, con la conseguenza che l’accoglimento di tale ultima domanda aveva determinato l’onere di impugnazione incidentale avverso l’altro capo della sentenza, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle eccezioni sollevate al riguardo; il giudicato interno formatosi precludeva dunque l’esame delle sentenze prodotte dal Molino, afferenti alla medesima que stione della validità delle deleghe; era infondata la tesi della ratifica degli ordini d’investimento, implicitamente disattesa dalla sentenza della Corte d’appello, non sprovvista di motivazione sul punto (né a diversa conclusione sarebbe stato possibile addivenire sulla base delle sentenze emesse in altri giudizi tra le parti, prive di efficacia vincolante nel giudizio in questione, poiché a tali giudizinon avevano preso parte i ricorrenti, mentre erano diversi petitum e causa petendi ) ; era infondata la doglianza sulla preclusione dell’eccezione di prescrizione, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado; la sentenza della Corte d’appelloaveva affermato il corretto principio per il quale il danno risarcibile era commisurabile alla differenza tra il valore dei titoli alla data dell’acquisto e quello residuo al momento della domanda di risarcimento, motivando, seppure sinteticamente, circa il rigetto della domanda riconvenzionale del Somma, escludendo l’elemento soggettivo del reato di calunnia ascritto agli attori. Avverso la suddetta ordinanza della Cassazione , [OSCURATO:PERSONA] ricorre perrevocazione con due motivi, illustrati da memoria. Angelo e [OSCURATO:PERSONA]- in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Non si sono costituiti gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia errore di fatto, ex art. 395, n.4, c.p.c., per aver la Corte di Cassazione ritenuto, contrariamente agli atti, che la sentenza di primo grado avesse espressamente rigettato l’eccezione di prescrizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ritenendo così necessario l’appello incidentale anziché, come avvenuto, la riproposizione di tale eccezione. Il secondo motivo denunzia errore di fatto, per aver la Cassazione ritenuto che il ricorrente avesse tardivamente censurato la sentenza d’appello nella parte relativa alla statuizione sull’eccezione di prescrizione. I due motivi di revocazione, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonoinammissibili.Va osservato che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., n.16439/2021; Cass., n. 3190/2006). Inoltre, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ‒ atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza ‒ poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass., n. 5326/2023; Cass., n.4859/1998). Nella medesima prospettiva, si è affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n.10040/2022; Cass., S.U., n. 8984/2018). Orbene, nella specie , va premesso che il rilievo della tardività della censura mossa alla Corte d’appello dal Molino riguardo alla prescrizione, operato dalla sentenza oggetto diimpugnazione , non è decisivo, atteso che la Corte ha rigettato nel merito il motivo di ricorso. Questa Corte ha invero rilevato ‒ ed in affetti il rilievo è corretto (v. sentenza di appello, p. 7) ‒ che il rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale non aveva costituito oggetto di appello incidentale, per cui, essendosi verificata un parziale soccombenza del Molino, questi avrebbe dovuto impugnare la decisione di primo grado con appello incidentale, non limitandosi a riproporre la questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Sul puntosi era dunque formato il giudicato, con la conseguenza che la questione di prescrizione non poteva essere valutata neppure in Cassazione; si tratta di decisione su questione controversa tra le parti, resa all’esito della valutazione degli atti processuali (sentenza di prime cure e atti difensivi delle parti), come tale incensurabile in sede di revocazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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