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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17996/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.

R.G. 7989-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – NAVIGLIO – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa d a ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso lasentenza n. 3745/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 3 / 10 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 9 /5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe,respingeva l'appello del [OSCURATO:PERSONA] – Naviglio – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito il Consorzio) avverso la pronuncia n. 173 /20 1 8 della Commissione t ributaria p rovinciale di Cremonacon cui era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.s. (di seguito la Società) avverso avviso di pagamento emess o da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], su delega del [OSCURATO:PERSONA], Naviglio, [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno 2017 e inerenti terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio; avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; la Società resistecon controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primomotivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010con conseguente insussistenza del potere di recuperare i contributi consortili mediante il meccanismo dell’iscrizione a ruolo nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avevaagito;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo i Giudici d’appello affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporti il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, spostando l’onere della prova in capo al Consorzio;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale affermato che i terreni della Società non avevanoricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento e che il Consorzio non avevaofferto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione, lamentandoal contrario il Consorzio che , seppure non onerato, aveva dimostrato la sussistenza di tale beneficio;

2.1. la ricorrente ha formulato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al nr.

R.G. 7975/2023 , in attesa di fissazione di udienza,avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento relativa all’avviso di liquidazione, impugnato nella presente sede;

2.2. al fine di assicurare omogeneità del giudizio relativa a i due att i impugnati è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr.

RG. 7975/2023 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr.

R.G. 7975/2023.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 7989-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – NAVIGLIO – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa d a ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso lasentenza n. 3745/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 3 / 10 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 9 /5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe,respingeva l'appello del [OSCURATO:PERSONA] – Naviglio – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito il Consorzio) avverso la pronuncia n. 173 /20 1 8 della Commissione t ributaria p rovinciale di Cremonacon cui era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.s. (di seguito la Società) avverso avviso di pagamento emess o da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], su delega del [OSCURATO:PERSONA], Naviglio, [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno 2017 e inerenti terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio; avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; la Società resistecon controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010con conseguente insussistenza del potere di recuperare i contributi consortili mediante il meccanismo dell’iscrizione a ruolo nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avevaagito; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo i Giudici d’appello affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporti il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, spostando l’onere della prova in capo al Consorzio; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale affermato che i terreni della Società non avevanoricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento e che il Consorzio non avevaofferto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione, lamentandoal contrario il Consorzio che , seppure non onerato, aveva dimostrato la sussistenza di tale beneficio; 2.1. la ricorrente ha formulato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023 , in attesa di fissazione di udienza,avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento relativa all’avviso di liquidazione, impugnato nella presente sede; 2.2. al fine di assicurare omogeneità del giudizio relativa a i due att i impugnati è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr. RG. 7975/2023 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità
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