CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13817/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 del Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 16/11/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo E) dell'imputazione in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado e rideterminare la pena, aveva omesso di confermare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna concessi dal primo giudice. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui omette di confermare i predetti benefici. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è infondato. 2. Costituisce principio di diritto consolidato, l'affermazione che in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché, diversamente, si violerebbe il principio del divieto di "reformatio in peius" (Sez.5, n. 20506 del 14/01/2019, Rv. 275308 - 01; Sez.3, n 16184 del 28/02/2013, Rv. 255292 - 01; Sez.3, n. 580 del 07/12/2007, dep.09/01/2008, Rv. 238583 - 01). 2. Tanto è avvenuto, nella specie, avendo la Corte di appello, in sede di appello del solo imputato, rideterminato la pena per effetto dell'estinzione di parte dei reati contestati per intervenuta prescrizione senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione era stata assunta con riferimento ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, benefici già concessi dal giudice di primo grado. I benefici in questione, pertanto, già concessi in primo grado, devono ritenersi implicitamente confermati dal giudice d'appello, trovando applicazione il suesposto principio di carattere generale, riferibile anche alla non menzione della condanna per identità di rado. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p