CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Gorizia del 31/10/2018, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dai reati di lesioni aggravate e resistenza a P.U. per insussistenza del fatto, e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 651 cod. pen. in un mese di arresto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio della motivazione per contraddittorietà con le risultanze proba- torie, nonché per illogicità quanto all'affermazione di responsabilità ed alla scelta di applicare la pena detentiva invece di quella pecuniaria per il reato oblabile ex art. 651 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono per un verso volti ad una rilettura alternativa del materiale probatorio, per altro verso risultano di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato. 3.1. Non sussiste la pretesa contraddittorietà con le risultanze probatorie, avendo entrambi i giudici di merito rilevato che il Bassanese, richiesto dall'agente di Polizia municipale di fornire le generalità per la redazione del verbale di contravvenzione stradale, si rifiutava più volte di farlo, sicché ricorre la contestata contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. e non la diversa contravvenzione ex artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento. Invero, il silenzio serbato sulle proprie generalità è stato ritenuto dalla Corte territoriale integrare il reato in contestazione, trattandosi di un comportamento concludente che equivale al rifiuto di declinare le generalità. Né può intendersi detta condotta scriminata dal successivo adempimento dinanzi ai Carabinieri intervenuti, trattandosi, com'è noto, di un reato a consumazione istantanea, ispirato dalla ratio di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644). 3.2. Parimenti inammissibile+. la seconda censura, diretta a sollecitare a questa Corte un ulteriore apprezzamento di merito, che non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità, in ordine all'opzione della Corte territoriale per la pena detentiva, a fronte della resipiscenza dimostrata dal Bassanese dinanzi ai Carabinieri. La Corte triestina si è dilungata sul punto della scelta della pena, congruamente motivando non soltanto in considerazione della personalità dell'imputato, quale emergente dalla condotta provocatoriamente tenuta con la pattuglia di Polizia municipale, ma anche valutando il precedente per oltraggio e resistenza a P.U. Trattasi di una valutazione discrezionale condotta in termini di correttezza giuridica ed adeguatezza logica che la rende intangibile. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]