CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 30660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17101/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in piazza Cola di Rienzo n. 69 in Roma; -controricorrente – Impugnazione estratto ruolo nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso la medesima in via dei Portoghesi n. 12 in Roma - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5687/2015, depositata in data 31 / 12 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado della CTP di Milano, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 06820110370115362000, relativa a Irpef anno 2005, che egli aveva impugnato assumendo di averne avuto occasionale conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo; accertava infatti che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con affissione dell’avviso e spedizione di raccomandata informativa ricevuta a mani il 10/05/2012, mentre ilricorso era stato notificato in data 30/07/2012; - contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a quattro motivi; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorsoseguito da memoria; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso. Considerato che:1. Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR espressamente deciso in merito alla eccezione di inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difetto di interesse in assenza di appello da parte dell’Agenzia delle entrate sul disposto annullamento del ruolo (sull’assunto che il contribuente aveva impugnato sia il ruolo che la cartella). Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in quanto l’esattore non aveva interesse proprio da far valere con l’appello, avendo la CTP annullato il ruolo da cui era originata la cartella. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 2712, 2727, 2729, 2697 cod. civ., in merito alla prova della notifica della cartella, avendo la CTR deciso in base a documenti prodotti in copia e non in originale. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,in merito alla prova della notifica della cartella, nulla in quanto mancante dell’attestazione delle ricerche compiute dal notificatore che aveva ritenuto l’irreperibilità relativa del destinatario. 2. In via preliminare va osservato che: - il ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate, che si è difesa con controricorso; - per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] R iscossione s.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e l'automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 3/02/2022, n. 3312), nella specie non avvenuta; -va dichiarata però l’inammissibilità della memoria depositata da Agenzia delle entrate-Riscossione. Fermo quanto sopra, infatti, l’attività del difensore non sostituito può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto ad un nuovo soggetto, la cui spendita del nome richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass.n. 9/01/2024, n. 749; Cass. 18/05/2023, n. 13750; Cass. 13/12/2022, n. 36374 in riferimento alla analoga vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12759); la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supracitata. 3. I primi due motivi attengono alla eccepita inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per carenza di interesse, eccezione in relazione alla quale sono dedotte, con il primo motivo, l’omessa pronuncia, e, con il secondo motivo, la fondatezza; essi vanno esaminati prioritariamente poiché aventi ad oggetto questione pregiudiziale di rito in appello. Il ricorrente assume infatti di aver impugnato sia il ruolo che la cartella e che sulla prima domanda , accolta dalla CTP, si sarebbe formato il giudicato in assenza di appello da parte dell’Agenzia delle entrate; di conseguenza non vi sarebbe interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a proporre il proprio appello. 3.1. Il primo motivo non è fondato poiché, configurando la questione sull’interesse ad agireuna eccezione pregiudiziale di rito, la decisione che ha deciso sul merito della pretesa tributaria comporta necessariamente un rigetto implicito della stessa. Invero, il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (ex plurimisCass.05/07/2022, n. 21311; Cass. 25/06/2020, n. 12652; Cass.13/08/2018, n. 20718). 3.2. Il secondo motivo è anch’esso infondato , alla luce del dispositivo della sentenza di primo grado, riportato dalla ricorrente a pagina 10, che espressamente dispo ne il solo annullamento della cartella di pagamento, e degli stralci correttamente evidenziati dalla controricorrente che evidenziano unicamente l’assunto vizio della notifica della cartellastessa. 4. In merito agli altri due motivi, comunque in disparte i profili di inammissibilità di entrambi, in quanto il terzo in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui il disconoscimento della copia ex art. 2719 cod. civ. deve essere specifico (Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 25/05/2021, n. 14279 ) e il quarto non si confronta con la circostanza evidenziata dalla CTR che la raccomandata informativa è stata ricevuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che l’ha sottoscritta in data 10 maggio 2012, occorre peraltro osservare che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali, ha ad oggetto impugnativa del ruolo e della cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:- in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaledella norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario. 4. Il sopravvenuto intervento del legislatore e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. 29/12/2023, n. 36336; Cass. 25/09/2023, n. 27227; Cass.23/3/2023, n. 28330). P.Q.M. rigettati i primi due motivi, cassa senza rinvi