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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 03207/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 15275/2024 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n.47/2024 pubblicata in data 16 febbraio 2024; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cui occorre provvedere sulle spese; P.Q.M Numero registro generale 15275/2024 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 3207/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi + 200,00 per esborsi.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15275/2024 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 3207/2026 Data pubblicazione 13/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 15275/2024 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n.47/2024 pubblicata in data 16 febbraio 2024; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cui occorre provvedere sulle spese; P.Q.M Numero registro generale 15275/2024 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 3207/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15275/2024 Numero sezionale 156/2026 Numero di raccolta generale 3207/2026 Data pubblicazione 13/02/2026
Decreto Cassazione n. 03207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris