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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 47055/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 9/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito, per gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/6/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '96) e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziati del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., per essersi associati, con condotta perdurante al 2021, nel sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel quartiere napoletano di Scampia (capo A); nonché del delitto di concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di mandante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quello di organizzatori, Esposito e Morriale in quello di esecutori materiali designati), organizzato con metodo mafioso e con finalità di agevolazione del clan (capo B).

1.1. Con ordinanza in data 9/7/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento genetico e, per quanto qui di rilievo, ha ritenuto idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] gli atti compiuti dai concorrenti (consistenti nel mandato omicidiario del capo clan [OSCURATO:PERSONA] ai sottoposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella successiva attività di organizzazione del delitto da parte di questi ultimi, con il sopralluogo nel bosco in cui avrebbe dovuto essere sepolto il cadavere, l'individuazione degli esecutori materiali in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la puntuale pianificazione delle modalità esecutive dell'omicidio insieme a costoro); uccisione non portata a compimento per l'intervento delle Forze dell'ordine, che stavano intercettando le conversazioni dei soggetti coinvolti e avevano proceduto, a poche ore dalla consumazione del delitto, alla perquisizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinando l'interruzione dell'iter criminis.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Nel caso in esame, l'unico atto astrattamente significativo sarebbe quello dell'avere scavato la fossa destinata ad accogliere il cadavere, mentre gli altri elencati nell'ordinanza (i sopralluoghi nel posto in cui seppellirlo, l'aver individuato gli esecutori materiali e programmato le modalità del delitto) si limiterebbero alla fase della ideazione, penalmente non punibile.

E tuttavia, la realizzazione della fossa, posta in rapporto alla condotta di omicidio, non sarebbe idonea a determinare l'evento morte, potendo al più ritenersi idonea rispetto al mero occultamento di cadavere.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del tentativo sarebbe necessario che l'agente abbia dato inizio all'attuazione del piano delittuoso; che gli atti rivelino l'adeguatezza causale della sequenza operativa funzionale alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto; e che essi siano dimostrativi, per la loro essenza e per il contesto nel quale si inseriscono, dell'intenzione di commettere il delitto.

L'opposta tesi, accolta dai Giudici di merito, finirebbe per anticipare la configurabilità del tentativo tanto da elidere una qualche possibile applicazione dell'art. 115 cod. pen., che esclude la punibilità dell'accordo per la commissione di un delitto non seguito dalla sua concreta realizzazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.110, 112, 56 e 575 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Dalla captazione dei colloqui ambientali non emergerebbe alcun espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale vittima dell'omicidio.

Inoltre, la circostanza che all'esito di un incontro con Esposito e Morriale, Rignante avesse evitato di salire a bordo dell'autovettura con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non deporrebbe nel senso della sua identificazione come vittima designata, posto che, subito dopo, quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da soli a bordo della vettura, essi non avrebbero fatto riferimento a un piano in suo danno.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], individuato quale committente dell'omicidio, il brano della conversazione richiamata a pag. 21 dell'ordinanza non offrirebbe indicazioni circa il motivo dell'elargizione della somma da parte sua, considerato che i gestori nelle piazze di spaccio erano tenuti a versare del denaro nelle casse del clan e che la somma oggetto del colloquio potrebbe essere stata consegnata per tale ragione.

Quanto alla indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante, la motivazione sarebbe illogica, atteso che dalle conversazioni presso la sua abitazione, documentate dopo il 16/4/2021, emergerebbero esclusivamente le preoccupazioni per le attività di polizia giudiziaria svolte nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Né, in epoca precedente, i dialoghi intrattenuti dagli indagati dopo gli incontri presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] offrirebbero indicazioni circa il fatto che egli avesse impartito l'ordine di uccidere.

Quanto al grado di sviluppo raggiunto dalle attività degli indagati in rapporto al piano omicidiario, i dati acquisiti non avrebbero consentito di ritenere che esso fosse stato approntato in ogni dettaglio, che gli indagati avessero iniziato ad attuarlo e che le attività svolte avessero una concreta potenzialità lesiva del bene giuridico tutelato, essendo il contenuto delle captazioni ambientali del 15/4/2021 (progressivi nn. 23280, 23281, 23282) indicativo soltanto dell'intenzione omicidiaria degli interlocutori, ma non del fatto che essi si fossero accordati per eseguire il delitto proprio il 16/4/2021.

Infatti, la circostanza che gli interlocutori si fossero dati appuntamento per il giorno successivo non consentirebbe di ritenere che l'incontro fosse finalizzato all'esecuzione dell'omicidio, tanto più che gli essi erano impegnati in diverse illecite attività in comune, in particolare nel settore degli stupefacenti.

Né alla luce del contenuto delle captazioni potrebbe ritenersi che gli indagati avessero la disponibilità di un'arma da sparo «pronta» per eseguire il delitto.

Nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non emergerebbe che si trattasse di un'arma.

E il successivo rinvenimento da parte dei Carabinieri, il 26/4/2021, di alcune armi nelle cassette degli idranti antincendio all'interno della scala "D" di via [OSCURATO:PERSONA] non confermerebbe l'ipotesi di accusa, atteso che, nella citata conversazione, Esposito si riferiva a qualcosa che custodiva nei pressi della propria abitazione, sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e non in [OSCURATO:PERSONA]; né nelle conversazioni captate vi sarebbero riferimenti al sequestro di tali armi.

Pertanto, l'indimostrata disponibilità di armi in capo agli indagati non permetterebbe di ritenere che il piano onnicidiario fosse stato approntato in tutti i suoi dettagli e che essi avessero iniziato ad attuarlo.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i dati acquisiti con l'attività di captazione attesterebbero solo che egli conosceva le attività prodromiche alla commissione del delitto, ma non il contributo da lui prestato alla sua organizzazione.

L'indagato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (conversazione n. 21609), si sarebbe limitato a recarsi, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], in una località di Marano di Napoli ove, il giorno precedente, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un sopralluogo, venendo da lui edotto dell'attività precedentemente realizzata.

Le conversazioni successive al 16/4/2021 lungi dal dimostrare un suo coinvolgimento nel tentato omicidio, attesterebbero solo i timori degli interlocutori per le attività delle Forze dell'ordine nei confronti degli appartenenti al sodalizio.

Né sarebbe significativa la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui gli indagati sarebbero stati alla ricerca di un altro sito in cui scavare «il fosso» per portare a termine il piano originario.

Il brano della conversazione non presenterebbe i caratteri della univocità, chiarezza e decifrabilità di significati richiesti dalla giurisprudenza e non sarebbe, dunque, dimostrativa della persistente volontà degli indagati di realizzare il piano.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante de qua.

Le modalità dell'omicidio non evocherebbero quelle proprie delle associazioni mafiose, né sarebbero idonee a esercitare sui soggetti passivi l'intimidazione propria di tali organizzazioni criminali.

Né il richiamo alla efferatezza dell'atto sarebbe sufficiente a dimostrare che l'azione fosse finalizzata ad avvantaggiare l'associazione camorristica, non essendo stato motivato il dolo specifico e trattandosi di vicenda originata da circostanze estranee agli interessi del sodalizio.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, fondate sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sulla attuale esistenza e operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non avendo il Tribunale proceduto a una corretta valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], mero partecipe del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., il quale avrebbe assunto, nell'ambito della vicenda di cui al capo B), un ruolo minoritario e che, pur gravato da alcuni precedenti penali, non potrebbe ritenersi socialmente pericoloso.

Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 16/7/2013, che nel richiamare il principio di «adeguatezza» di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. ha sottolineato l'obbligo del giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale motivo le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte attraverso misure meno afflittive.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. e, in particolare, del terzo comma di esso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il tentativo senza considerare che, alla luce dell'art. 115 cod. pen., gli atti aventi la natura giuridica di un mero accordo non dovrebbero essere punibili.

Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia come gli atti integranti il tentativo debbano essere prossimi all'esecuzione del reato sia da un punto di vista spazio- temporale, sia da un punto di vista logico-causale, come confermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini dell'inizio dell'attività punibile nel tentativo, sarebbe necessario il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva.

E anche ritenendo, secondo l'orientamento prevalente, che ai fini dei tentativo punibile rilevino anche le condotte che precedano «di poco» l'esecuzione del delitto, sarebbero rilevanti solo gli atti preparatori arrivati a una progressione tale da rivelare l'intenzione criminosa dell'agente, tali da portare, salvo il verificarsi di circostanze imprevedibili, alla consumazione del delitto.

Sotto altro aspetto, il ricorso censura la mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. ovvero della desistenza volontaria, configurabile quando il colpevole non porti l'azione a pieno compimento per effetto di una libera scelta, non coartata, né derivante da un qualsivoglia fattore esterno.

Nel caso di specie, se si assume, come affermato a pag. 16 della ordinanza di non convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare, che gli indagati avrebbero potuto procedere alla commissione del delitto fino al 18/6/2021, data di applicazione della custodia in carcere, allora non sarebbe corretto ritenere che essi avessero desistito dall'azione a causa della perquisizione del 16/4/2021, non percepita dagli indagati quale motivo di ostacolo alla commissione dell'omicidio.

Sempre a pagina 16 del provvedimento di non convalida del fermo, inoltre, Esposito e Morriale avrebbero desistito non a causa dell'intensificarsi dei controlli sul territorio, ma utilizzando questa circostanza come pretesto per non commettere il reato, come si ricaverebbe dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, all'argomento secondo cui, al momento della desistenza, il tentativo si sarebbe già perfezionato, gli atti sarebbero stati diretti in modo non equivoco alla commissione del reato se gli indagati si fossero recati a casa della vittima o avessero preso appuntamento con la stessa, realizzando atti immediatamente prossimi all'azione.

Il semplice scavare una fossa e il ritornare sul luogo per riprendere le vanghe non costituirebbero atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, tanto più che gli indagati si sarebbero liberati delle vanghe e non le avrebbero occultate per utilizzarle in un secondo momento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

2. Muovendo dall'analisi delle censure attinenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio, giova premettere che, in materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura.

Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo in apparenza la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni die poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti rispondente ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

2.1. Sempre in premessa, va ricordato che il delitto tentato ricorre, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., nel caso in cui l'agente abbia posto in essere «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a cagionare un determinato risultato offensivo, costituito, nel tentato omicidio, dalla morte di una persona.

I due requisiti della «idoneità degli atti» e della «direzione non equivoca» degli atti vengono ricostruiti, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo ormai consolidate coordinate sistematico-interpretative.

La prima nozione rinvia alla capacità della condotta posta in essere dall'agente di realizzare il risultato tipico, costituito dal reato consumato; capacità che viene valutata alla stregua del paradigma della cd. prognosi postuma a base parziale.

In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale frangente, la verificazione del risultato tipico voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032).

Quanto, poi, alla direzione non equivoca degli atti, una più risalente ipotesi interpretativa richiedeva la realizzazione di atti esecutivi, ossia di atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, indicando la univocità degli atti non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Sez. 1, n. 9411 del 7/1/2010, Musso, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/9/2008, Cristello, Rv. 241649-01; Sez. 3, n. 16084 del 25/10/1978, Marotta, Rv. 140639-01).

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ritiene che la nozione in parola postuli la realizzazione non già di atti esecutivi veri e propri, quanto piuttosto di quegli atti che, pur eventualmente classificabili come preparatori, facciano, comunque, fondatamente ritenere che l'agente, avendo maturato uno specifico proposito criminoso e avendo definitivamente approntato il relativo piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo (Sez. 2, n.25264 del 10/3/2016, Colombo, Rv. 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/9/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106); di tal che l'azione, in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'iter criminis, abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato (Sez. 5, n. 36422 del 17/5/2011, Bellone, Rv. 250932-01; Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01), salvo che si verifichino eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dello stesso agente, che ne impediscano la realizzazione (Sez. 5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269931-01).

E in definitiva, il tentativo ricorrerebbe in presenza di un pericolo, attuale e concreto, di ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, quale effetto causalmente adeguato, secondo una valutazione ex ante, degli atti dell'agente (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Rv. 248305-01).

Conseguentemente, secondo tale impostazione, condivisa dal Collegio e qui riaffermata, l'art. 115 cod. pen., che disciplina l'istigazione non accolta e l'accordo per la commissione di un delitto non seguito dalla sua concreta realizzazione, riguarderebbe tutte le ipotesi nelle quali l'istigazione o l'accordo non siano seguiti dalla realizzazione di atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito (Sez. 6, n. 36534 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280119-01; Sez. 2, n. 5173 del 6/12/1972, dep. 1973, Pozzi, Rv. 124480).

2.2. Quanto, poi, alla desistenza volontaria, va evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità essa ricorre quando la scelta di non proseguire nell'azione criminosa, ancorché non spontanea, sia comunque non necessitata (Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, Pesce, Rv. 255919-01; Sez. 6, n. 11732 del 27/1/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252230-01), ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01; Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canade', Rv. 258791-01; Sez. 1, n. 46179 del 2/12/2005, Plivia, Rv. 233355-01), rendendo irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535-01).

3. Alla richiamata cornice di principio si sono uniformati i due provvedimenti cautelari.

Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, dalla attività intercettiva (effettuata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sul veicolo in uso al nipote Raffaele) e dalla installazione di apparecchiature di videosorveglianza sono emersi una serie di comportamenti degli indagati idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato al clan, reo di avere intrapreso una relazione con la moglie di altro camorrista detenuto, [OSCURATO:PERSONA] detto o' tenente, che attraverso il fratello Salvatore aveva chiesto agli [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Rignante dietro compenso.

Per tale ragione, il capo clan [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, presso l'abitazione in sui si trovava in detenzione domiciliare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando loro il mandato omicidiario; e i due avevano, quindi, organizzato il piano delittuoso, effettuando un sopralluogo, il 30/3/2021, in una radura sita in via [OSCURATO:PERSONA], nell'area dei Camaldoli.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle 14:55, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto salire sulla sua vettura [OSCURATO:PERSONA], il quale stava preparando il materiale necessario per lo scavo e per la copertura provvisoria di una fossa; e alle successive ore 18:00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due autovetture, avevano raggiunto la cennata radura, ove, muniti di vanghe, avevano scavato una fossa destinata a occultare il cadavere della vittima, fino a quel momento mai nominata.

Poi, verso le 20:45, essi erano tornati in prossimità del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a intercettazione ambientale; e, prima di ripartire, avevano discusso delle modalità di esecuzione del delitto, del quale erano stati incaricati Esposito e Morriale, di come ottenere la fiducia della vittima designata, facendole credere di dover andare insieme «a parlare con la signora», così inducendola a salire in auto per condurla sul luogo dell'esecuzione; delle concrete modalità dell'uccisione, consistenti nel cogliere di sorpresa il soggetto mentre scendeva dall'auto, con un unico colpo alla testa; della distruzione del veicolo usato per trasportare la vittima sul luogo dell'esecuzione.

Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, la realizzazione dell'omicidio era programmata per il giorno successivo all'incontro oggetto di captazione, ovvero per il 16/4/2021, posto che i conversanti si erano accordati per incontrarsi, il mattino successivo, nei pressi di un bar.

Per tale ragione, la polizia giudiziaria, la quale, come detto, aveva in corso l'attività di intercettazione, aveva proceduto alla perquisizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinando l'interruzione dell'iter criminis a poche ore dalla sua consumazione.

In questo modo, pertanto, i due provvedimenti hanno offerto una puntuale indicazione di un compendio logicamente interpretato come indicativo di un saldissimo proposito criminoso, fortemente radicato nei protagonisti della vicenda, che avevano pianificato nei dettagli l'attività criminale, individuando gli esecutori materiali e definendo le concrete modalità esecutive, e stabilendo altresì, quantomeno secondo quanto allo stato emerso e coerentemente con la natura solo cautelare dell'accertamento, la data di commissione del delitto.

Dunque, il grado raggiunto dallo sviluppo dell'iter criminis, al momento della perquisizione domiciliare effettuata dalle Forze dell'ordine, era tale da determinare una situazione di concreto pericolo per il bene giuridico tutelato, essendo del tutto probabile che, ove non si fosse verificato l'evento della perquisizione, i concorrenti avrebbero portato a esecuzione il delitto programmato, stante l'imminenza, anche cronologica, della consumazione.

3.1. A fronte del quadro di ricostruzione indiziaria, logicamente coerente, delineato dai due provvedimenti di merito, le censure difensive, articolate, in particolare, con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno, fondandosi su un tentativo di frammentare e decontestualizzare i singoli elementi indiziari, proponendone una lettura avulsa dal resto del compendio istruttorio.

Si opina, ad esempio, che dalla captazione dei colloqui ambientali non emergerebbe alcun espresso riferimento a Rignante quale vittima dell'omicidio e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo che Rignante aveva evitato di salire a bordo dell'autovettura all'esito dell'incontro con Esposito e Morriale, non avrebbero fatto riferimento a un piano in suo danno.

E ancora che, da un lato, non vi sarebbe la dimostrazione della causale del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], che ben avrebbe potuto essere riconducibile ad altri affari illeciti, in particolare nel traffico di droga; e che, dall'altro lato, le conversazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero idonee a sostenere la tesi che egli fosse il mandante dell'omicidio.

Tuttavia, in questo modo, si omette di considerare che il dialogo, di univoco tenore, in cui i loquenti descrivevano le modalità esecutive dell'omicidio era stato captato in prossimità della radura ove era stata scavata la buca chiaramente destinata ad accogliere il cadavere della vittima; che il posto ove la stessa era stata ricavata era stat4yoggetto di precedenti sopralluoghi da parte, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano recati, fin dal 19/3/2021, giorno precedente al primo sopralluogo, presso l'abitazione del capo clan, dal quale erano andati anche il 9/4/2021, prima di compiere quanto stabilito.

E dopo quest'ultimo incontro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato gli esecutori materiali designati, Morriale e Esposito.

Quest'ultimo, conversando con [OSCURATO:PERSONA], si era offerto di mostrargli una «cosa», che l'ordinanza ha identificato in un'arma da sparo «pronta» per eseguire il delitto, tenuto conto dell'uso di una espressione criptica, del pacifico coinvolgimento di Esposito nei preparativi dell'omicidio e del successivo ritrovamento di armi nella sua disponibilità, avvenuto il 26/4/2021.

A questo proposito, peraltro, non pare dirimente che Esposito avesse affermato di custodire la "cosa" presso la sua abitazione, laddove le armi erano state, invece, rinvenute presso l'edificio in cui si trovava la piazza di spaccio dal medesimo gestita.

Infatti, tra i due momenti erano intercorsi ben 17 giorni, sicché ci sarebbe stato tutto il tempo per trasportarle in un altro luogo.

Ancora, il giorno prima dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati, nuovamente, dallo «zio», [OSCURATO:PERSONA], e avevano parlato di un'attività che avrebbero dovuto realizzare, facendo i primi due riferimento, nel corso di una conversazione intercettata, al «fosso» che avevano realizzato (ovvero alla buca destinata ad accogliere il cadavere); mentre il giorno della perquisizione domiciliarei che aveva determinato la mancata esecuzione dell'omicidio, i commenti dei soggetti intercettati, tra i quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA], 10 jy)\ rimandavano all'attività delittuosa programmata per quel giorno.

Quanto, poi, alla rf circostanza che la vittima designata fosse Rignarre,, anche in questo caso l'ordinanza ha richiamato gli elementi di fatto su cui ha fondato la sua valutazione e, in particolare, la conversazione in cui egli si era schermito dall'accusa di intrattenere una relazione con la moglie di o' tenente e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano commentato la sua decisione di non salire a bordo dell'auto.

La lettura offerta delle intercettazioni dall'ordinanza impugnata appare coerente e priva di aporie manifeste, sicché, in proposito, è appena il caso di richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di cassazione, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01).

3.2. Le considerazioni che precedono hanno una diretta incidenza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il primo motivo del suo ricorso evidenzia la presenza di un compendio indiziario esile, indicativo, al più, di una sua conoscenza del proposito criminoso coltivato da [OSCURATO:PERSONA], del quale sarebbe stato messo a conoscenza, senza però partecipare alla elaborazione del piano attuativo.

In realtà, una volta riconosciuta la coerente e lineare sequenza criminosa, che da [OSCURATO:PERSONA] muoveva verso il nipote, suo sottoposto, con il coinvolgimento di altri esponenti di fiducia della cosca, quali Morriale ed Esposito, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il braccio destro del capo clan, si staglia con assoluta chiarezza, connotandosi per una piena e fattiva partecipazione al momento organizzativo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era presente alle riunioni con il capo e al sopralluogo, aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a rapportarsi costantemente con lo «zio», era presente, ancora, al successivo incontro con i "due cognati" (ovvero i menzionati Morriale ed Esposito); elementi indicativi di un pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] dell'impresa criminale, interrotta dalla perquisizione e mai portata a termine per il successivo arresto dei vari complici.

4. Corretta è, poi, la esclusione, da parte delle due ordinanze, della desistenza volontaria, non potendo ravvisarsi, nella specie, quell'elemento di libertà nella scelta di non portare a compimento l'omicidio che è proprio della fattispecie in parola.

E ciò a partire dalla perquisizione domiciliare che aveva indotto gli indagati a interrompere il loro progetto criminale, come dimostrato dal fatto che, dopo tale evento, il 17/4/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati nel luogo in cui era stata realizzata la buca e l'avevano ricoperta, per poi disfarsi delle vanghe e dei teloni utilizzati.

In proposito, non appare dirimente la circostanza che, anche in un momento successivo e sino all'atto del loro arresto, i concorrenti avrebbero potuto commettere il delitto, sicché la consumazione non sarebbe stata imminente.

Invero, una volta ritenuto che l'omicidio dovesse essere commesso il 16/4/2021 e che, pertanto, nel momento in cui la perquisizione era stata compiuta gli estremi del tentativo erano stati ormai integrati, non è più possibile configurare l'operatività della desistenza volontaria (Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 18322 del 30/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01).

Non significativa è, poi, la circostanza che, a pagina 16 dell'ordinanza di non convalida del fermo, si sia ipotizzato che Esposito e Morriale non abbiano portato a compimento l'incarico loro affidato utilizzando la perquisizione come pretesto per non commettere il reato, trattandosi di una mera congettura elaborata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, che l'ordinanza impugnata ha riportato, ma non ha, affatto, mostrato di condividere.

5. Infondata è, poi, la censura articolata con il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'omicidio non sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., rientrando lo stesso a pieno titolo, secondo la ricostruzione accolta, nella sfera di interesse del clan, che i sodali avevano inteso mettere al riparo da possibili turbolenze rispetto alla richiesta di rivalsa proveniente da parte di o' tenente e dei suoi familiari, con evidente finalizzazione dell'impresa criminale verso gli interessi della consorteria.

6. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, anch'esse oggetto di specifica censura da parte del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che la misura custodiale gli è stata applicata, secondo quanto si ricava dall'ordinanza, non soltanto in relazione al tentato omicidio, quanto a partire dalla sua condotta di partecipazione al sodalizio camorristico, rispetto al cui quadro di gravità indiziaria non vi è ricorso per cassazione.

In proposito, va rimarcato che il Tribunale del riesame, dopo avere correttamente richiamato le disposizioni in materia di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore e i relativi principi di elaborazione giurisprudenziale, ha sottolineato la rilevante caratura criminale dell'indagato, definito come storico componente del clan, «legato ai vertici della famiglia da uno stretto vincolo fiduciario, in forza del quale è deputato alla gestione dei traffici di droga e, in generale, degli affari criminali del clan, provvedendo alla raccolta e alla suddivisione delle quote destinate alle casse dell'organizzazione nonché partecipando in rappresentanza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni con altri sodalizi della zona per concordare e attuare strategie di controllo del territorio e di contrasto contro gruppl,' antagonisti».

Un quadro di personalità estremamente preoccupante sul piano prognostico, dunque, tale da condurre i Giudici di merito, con corretto esercizio delle massime di esperienza che sorreggono il giudizio sul pericolo di reiterazione di reati, a ravvisare le esigenze cautelari previste dalla lett. co) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza della censura. - i ,

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, i ! con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

7.1. Non comportando la presente decisione la rim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 9/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito, per gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/6/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '96) e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziati del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., per essersi associati, con condotta perdurante al 2021, nel sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel quartiere napoletano di Scampia (capo A); nonché del delitto di concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di mandante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quello di organizzatori, Esposito e Morriale in quello di esecutori materiali designati), organizzato con metodo mafioso e con finalità di agevolazione del clan (capo B). 1.1. Con ordinanza in data 9/7/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento genetico e, per quanto qui di rilievo, ha ritenuto idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] gli atti compiuti dai concorrenti (consistenti nel mandato omicidiario del capo clan [OSCURATO:PERSONA] ai sottoposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella successiva attività di organizzazione del delitto da parte di questi ultimi, con il sopralluogo nel bosco in cui avrebbe dovuto essere sepolto il cadavere, l'individuazione degli esecutori materiali in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la puntuale pianificazione delle modalità esecutive dell'omicidio insieme a costoro); uccisione non portata a compimento per l'intervento delle Forze dell'ordine, che stavano intercettando le conversazioni dei soggetti coinvolti e avevano proceduto, a poche ore dalla consumazione del delitto, alla perquisizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinando l'interruzione dell'iter criminis. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Nel caso in esame, l'unico atto astrattamente significativo sarebbe quello dell'avere scavato la fossa destinata ad accogliere il cadavere, mentre gli altri elencati nell'ordinanza (i sopralluoghi nel posto in cui seppellirlo, l'aver individuato gli esecutori materiali e programmato le modalità del delitto) si limiterebbero alla fase della ideazione, penalmente non punibile. E tuttavia, la realizzazione della fossa, posta in rapporto alla condotta di omicidio, non sarebbe idonea a determinare l'evento morte, potendo al più ritenersi idonea rispetto al mero occultamento di cadavere. Secondo la giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del tentativo sarebbe necessario che l'agente abbia dato inizio all'attuazione del piano delittuoso; che gli atti rivelino l'adeguatezza causale della sequenza operativa funzionale alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto; e che essi siano dimostrativi, per la loro essenza e per il contesto nel quale si inseriscono, dell'intenzione di commettere il delitto. L'opposta tesi, accolta dai Giudici di merito, finirebbe per anticipare la configurabilità del tentativo tanto da elidere una qualche possibile applicazione dell'art. 115 cod. pen., che esclude la punibilità dell'accordo per la commissione di un delitto non seguito dalla sua concreta realizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.110, 112, 56 e 575 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Dalla captazione dei colloqui ambientali non emergerebbe alcun espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale vittima dell'omicidio. Inoltre, la circostanza che all'esito di un incontro con Esposito e Morriale, Rignante avesse evitato di salire a bordo dell'autovettura con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non deporrebbe nel senso della sua identificazione come vittima designata, posto che, subito dopo, quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da soli a bordo della vettura, essi non avrebbero fatto riferimento a un piano in suo danno. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], individuato quale committente dell'omicidio, il brano della conversazione richiamata a pag. 21 dell'ordinanza non offrirebbe indicazioni circa il motivo dell'elargizione della somma da parte sua, considerato che i gestori nelle piazze di spaccio erano tenuti a versare del denaro nelle casse del clan e che la somma oggetto del colloquio potrebbe essere stata consegnata per tale ragione. Quanto alla indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante, la motivazione sarebbe illogica, atteso che dalle conversazioni presso la sua abitazione, documentate dopo il 16/4/2021, emergerebbero esclusivamente le preoccupazioni per le attività di polizia giudiziaria svolte nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né, in epoca precedente, i dialoghi intrattenuti dagli indagati dopo gli incontri presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] offrirebbero indicazioni circa il fatto che egli avesse impartito l'ordine di uccidere. Quanto al grado di sviluppo raggiunto dalle attività degli indagati in rapporto al piano omicidiario, i dati acquisiti non avrebbero consentito di ritenere che esso fosse stato approntato in ogni dettaglio, che gli indagati avessero iniziato ad attuarlo e che le attività svolte avessero una concreta potenzialità lesiva del bene giuridico tutelato, essendo il contenuto delle captazioni ambientali del 15/4/2021 (progressivi nn. 23280, 23281, 23282) indicativo soltanto dell'intenzione omicidiaria degli interlocutori, ma non del fatto che essi si fossero accordati per eseguire il delitto proprio il 16/4/2021. Infatti, la circostanza che gli interlocutori si fossero dati appuntamento per il giorno successivo non consentirebbe di ritenere che l'incontro fosse finalizzato all'esecuzione dell'omicidio, tanto più che gli essi erano impegnati in diverse illecite attività in comune, in particolare nel settore degli stupefacenti. Né alla luce del contenuto delle captazioni potrebbe ritenersi che gli indagati avessero la disponibilità di un'arma da sparo «pronta» per eseguire il delitto. Nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non emergerebbe che si trattasse di un'arma. E il successivo rinvenimento da parte dei Carabinieri, il 26/4/2021, di alcune armi nelle cassette degli idranti antincendio all'interno della scala "D" di via [OSCURATO:PERSONA] non confermerebbe l'ipotesi di accusa, atteso che, nella citata conversazione, Esposito si riferiva a qualcosa che custodiva nei pressi della propria abitazione, sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e non in [OSCURATO:PERSONA]; né nelle conversazioni captate vi sarebbero riferimenti al sequestro di tali armi. Pertanto, l'indimostrata disponibilità di armi in capo agli indagati non permetterebbe di ritenere che il piano onnicidiario fosse stato approntato in tutti i suoi dettagli e che essi avessero iniziato ad attuarlo. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i dati acquisiti con l'attività di captazione attesterebbero solo che egli conosceva le attività prodromiche alla commissione del delitto, ma non il contributo da lui prestato alla sua organizzazione. L'indagato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (conversazione n. 21609), si sarebbe limitato a recarsi, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], in una località di Marano di Napoli ove, il giorno precedente, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un sopralluogo, venendo da lui edotto dell'attività precedentemente realizzata. Le conversazioni successive al 16/4/2021 lungi dal dimostrare un suo coinvolgimento nel tentato omicidio, attesterebbero solo i timori degli interlocutori per le attività delle Forze dell'ordine nei confronti degli appartenenti al sodalizio. Né sarebbe significativa la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui gli indagati sarebbero stati alla ricerca di un altro sito in cui scavare «il fosso» per portare a termine il piano originario. Il brano della conversazione non presenterebbe i caratteri della univocità, chiarezza e decifrabilità di significati richiesti dalla giurisprudenza e non sarebbe, dunque, dimostrativa della persistente volontà degli indagati di realizzare il piano. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante de qua. Le modalità dell'omicidio non evocherebbero quelle proprie delle associazioni mafiose, né sarebbero idonee a esercitare sui soggetti passivi l'intimidazione propria di tali organizzazioni criminali. Né il richiamo alla efferatezza dell'atto sarebbe sufficiente a dimostrare che l'azione fosse finalizzata ad avvantaggiare l'associazione camorristica, non essendo stato motivato il dolo specifico e trattandosi di vicenda originata da circostanze estranee agli interessi del sodalizio. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, fondate sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sulla attuale esistenza e operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non avendo il Tribunale proceduto a una corretta valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], mero partecipe del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., il quale avrebbe assunto, nell'ambito della vicenda di cui al capo B), un ruolo minoritario e che, pur gravato da alcuni precedenti penali, non potrebbe ritenersi socialmente pericoloso. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 16/7/2013, che nel richiamare il principio di «adeguatezza» di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. ha sottolineato l'obbligo del giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quale motivo le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte attraverso misure meno afflittive. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. e, in particolare, del terzo comma di esso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il tentativo senza considerare che, alla luce dell'art. 115 cod. pen., gli atti aventi la natura giuridica di un mero accordo non dovrebbero essere punibili. Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia come gli atti integranti il tentativo debbano essere prossimi all'esecuzione del reato sia da un punto di vista spazio- temporale, sia da un punto di vista logico-causale, come confermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini dell'inizio dell'attività punibile nel tentativo, sarebbe necessario il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva. E anche ritenendo, secondo l'orientamento prevalente, che ai fini dei tentativo punibile rilevino anche le condotte che precedano «di poco» l'esecuzione del delitto, sarebbero rilevanti solo gli atti preparatori arrivati a una progressione tale da rivelare l'intenzione criminosa dell'agente, tali da portare, salvo il verificarsi di circostanze imprevedibili, alla consumazione del delitto. Sotto altro aspetto, il ricorso censura la mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. ovvero della desistenza volontaria, configurabile quando il colpevole non porti l'azione a pieno compimento per effetto di una libera scelta, non coartata, né derivante da un qualsivoglia fattore esterno. Nel caso di specie, se si assume, come affermato a pag. 16 della ordinanza di non convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare, che gli indagati avrebbero potuto procedere alla commissione del delitto fino al 18/6/2021, data di applicazione della custodia in carcere, allora non sarebbe corretto ritenere che essi avessero desistito dall'azione a causa della perquisizione del 16/4/2021, non percepita dagli indagati quale motivo di ostacolo alla commissione dell'omicidio. Sempre a pagina 16 del provvedimento di non convalida del fermo, inoltre, Esposito e Morriale avrebbero desistito non a causa dell'intensificarsi dei controlli sul territorio, ma utilizzando questa circostanza come pretesto per non commettere il reato, come si ricaverebbe dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, all'argomento secondo cui, al momento della desistenza, il tentativo si sarebbe già perfezionato, gli atti sarebbero stati diretti in modo non equivoco alla commissione del reato se gli indagati si fossero recati a casa della vittima o avessero preso appuntamento con la stessa, realizzando atti immediatamente prossimi all'azione. Il semplice scavare una fossa e il ritornare sul luogo per riprendere le vanghe non costituirebbero atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, tanto più che gli indagati si sarebbero liberati delle vanghe e non le avrebbero occultate per utilizzarle in un secondo momento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Muovendo dall'analisi delle censure attinenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio, giova premettere che, in materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura. Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo in apparenza la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni die poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti rispondente ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2.1. Sempre in premessa, va ricordato che il delitto tentato ricorre, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., nel caso in cui l'agente abbia posto in essere «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a cagionare un determinato risultato offensivo, costituito, nel tentato omicidio, dalla morte di una persona. I due requisiti della «idoneità degli atti» e della «direzione non equivoca» degli atti vengono ricostruiti, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo ormai consolidate coordinate sistematico-interpretative. La prima nozione rinvia alla capacità della condotta posta in essere dall'agente di realizzare il risultato tipico, costituito dal reato consumato; capacità che viene valutata alla stregua del paradigma della cd. prognosi postuma a base parziale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale frangente, la verificazione del risultato tipico voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032). Quanto, poi, alla direzione non equivoca degli atti, una più risalente ipotesi interpretativa richiedeva la realizzazione di atti esecutivi, ossia di atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, indicando la univocità degli atti non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Sez. 1, n. 9411 del 7/1/2010, Musso, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/9/2008, Cristello, Rv. 241649-01; Sez. 3, n. 16084 del 25/10/1978, Marotta, Rv. 140639-01). Tuttavia, la giurisprudenza più recente ritiene che la nozione in parola postuli la realizzazione non già di atti esecutivi veri e propri, quanto piuttosto di quegli atti che, pur eventualmente classificabili come preparatori, facciano, comunque, fondatamente ritenere che l'agente, avendo maturato uno specifico proposito criminoso e avendo definitivamente approntato il relativo piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo (Sez. 2, n.25264 del 10/3/2016, Colombo, Rv. 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/9/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106); di tal che l'azione, in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'iter criminis, abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato (Sez. 5, n. 36422 del 17/5/2011, Bellone, Rv. 250932-01; Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01), salvo che si verifichino eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dello stesso agente, che ne impediscano la realizzazione (Sez. 5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269931-01). E in definitiva, il tentativo ricorrerebbe in presenza di un pericolo, attuale e concreto, di ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, quale effetto causalmente adeguato, secondo una valutazione ex ante, degli atti dell'agente (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Rv. 248305-01). Conseguentemente, secondo tale impostazione, condivisa dal Collegio e qui riaffermata, l'art. 115 cod. pen., che disciplina l'istigazione non accolta e l'accordo per la commissione di un delitto non seguito dalla sua concreta realizzazione, riguarderebbe tutte le ipotesi nelle quali l'istigazione o l'accordo non siano seguiti dalla realizzazione di atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito (Sez. 6, n. 36534 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280119-01; Sez. 2, n. 5173 del 6/12/1972, dep. 1973, Pozzi, Rv. 124480). 2.2. Quanto, poi, alla desistenza volontaria, va evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità essa ricorre quando la scelta di non proseguire nell'azione criminosa, ancorché non spontanea, sia comunque non necessitata (Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, Pesce, Rv. 255919-01; Sez. 6, n. 11732 del 27/1/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252230-01), ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01; Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canade', Rv. 258791-01; Sez. 1, n. 46179 del 2/12/2005, Plivia, Rv. 233355-01), rendendo irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535-01). 3. Alla richiamata cornice di principio si sono uniformati i due provvedimenti cautelari. Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, dalla attività intercettiva (effettuata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sul veicolo in uso al nipote Raffaele) e dalla installazione di apparecchiature di videosorveglianza sono emersi una serie di comportamenti degli indagati idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato al clan, reo di avere intrapreso una relazione con la moglie di altro camorrista detenuto, [OSCURATO:PERSONA] detto o' tenente, che attraverso il fratello Salvatore aveva chiesto agli [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Rignante dietro compenso. Per tale ragione, il capo clan [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, presso l'abitazione in sui si trovava in detenzione domiciliare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando loro il mandato omicidiario; e i due avevano, quindi, organizzato il piano delittuoso, effettuando un sopralluogo, il 30/3/2021, in una radura sita in via [OSCURATO:PERSONA], nell'area dei Camaldoli. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle 14:55, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto salire sulla sua vettura [OSCURATO:PERSONA], il quale stava preparando il materiale necessario per lo scavo e per la copertura provvisoria di una fossa; e alle successive ore 18:00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due autovetture, avevano raggiunto la cennata radura, ove, muniti di vanghe, avevano scavato una fossa destinata a occultare il cadavere della vittima, fino a quel momento mai nominata. Poi, verso le 20:45, essi erano tornati in prossimità del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a intercettazione ambientale; e, prima di ripartire, avevano discusso delle modalità di esecuzione del delitto, del quale erano stati incaricati Esposito e Morriale, di come ottenere la fiducia della vittima designata, facendole credere di dover andare insieme «a parlare con la signora», così inducendola a salire in auto per condurla sul luogo dell'esecuzione; delle concrete modalità dell'uccisione, consistenti nel cogliere di sorpresa il soggetto mentre scendeva dall'auto, con un unico colpo alla testa; della distruzione del veicolo usato per trasportare la vittima sul luogo dell'esecuzione. Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, la realizzazione dell'omicidio era programmata per il giorno successivo all'incontro oggetto di captazione, ovvero per il 16/4/2021, posto che i conversanti si erano accordati per incontrarsi, il mattino successivo, nei pressi di un bar. Per tale ragione, la polizia giudiziaria, la quale, come detto, aveva in corso l'attività di intercettazione, aveva proceduto alla perquisizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinando l'interruzione dell'iter criminis a poche ore dalla sua consumazione. In questo modo, pertanto, i due provvedimenti hanno offerto una puntuale indicazione di un compendio logicamente interpretato come indicativo di un saldissimo proposito criminoso, fortemente radicato nei protagonisti della vicenda, che avevano pianificato nei dettagli l'attività criminale, individuando gli esecutori materiali e definendo le concrete modalità esecutive, e stabilendo altresì, quantomeno secondo quanto allo stato emerso e coerentemente con la natura solo cautelare dell'accertamento, la data di commissione del delitto. Dunque, il grado raggiunto dallo sviluppo dell'iter criminis, al momento della perquisizione domiciliare effettuata dalle Forze dell'ordine, era tale da determinare una situazione di concreto pericolo per il bene giuridico tutelato, essendo del tutto probabile che, ove non si fosse verificato l'evento della perquisizione, i concorrenti avrebbero portato a esecuzione il delitto programmato, stante l'imminenza, anche cronologica, della consumazione. 3.1. A fronte del quadro di ricostruzione indiziaria, logicamente coerente, delineato dai due provvedimenti di merito, le censure difensive, articolate, in particolare, con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno, fondandosi su un tentativo di frammentare e decontestualizzare i singoli elementi indiziari, proponendone una lettura avulsa dal resto del compendio istruttorio. Si opina, ad esempio, che dalla captazione dei colloqui ambientali non emergerebbe alcun espresso riferimento a Rignante quale vittima dell'omicidio e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo che Rignante aveva evitato di salire a bordo dell'autovettura all'esito dell'incontro con Esposito e Morriale, non avrebbero fatto riferimento a un piano in suo danno. E ancora che, da un lato, non vi sarebbe la dimostrazione della causale del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], che ben avrebbe potuto essere riconducibile ad altri affari illeciti, in particolare nel traffico di droga; e che, dall'altro lato, le conversazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero idonee a sostenere la tesi che egli fosse il mandante dell'omicidio. Tuttavia, in questo modo, si omette di considerare che il dialogo, di univoco tenore, in cui i loquenti descrivevano le modalità esecutive dell'omicidio era stato captato in prossimità della radura ove era stata scavata la buca chiaramente destinata ad accogliere il cadavere della vittima; che il posto ove la stessa era stata ricavata era stat4yoggetto di precedenti sopralluoghi da parte, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano recati, fin dal 19/3/2021, giorno precedente al primo sopralluogo, presso l'abitazione del capo clan, dal quale erano andati anche il 9/4/2021, prima di compiere quanto stabilito. E dopo quest'ultimo incontro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato gli esecutori materiali designati, Morriale e Esposito. Quest'ultimo, conversando con [OSCURATO:PERSONA], si era offerto di mostrargli una «cosa», che l'ordinanza ha identificato in un'arma da sparo «pronta» per eseguire il delitto, tenuto conto dell'uso di una espressione criptica, del pacifico coinvolgimento di Esposito nei preparativi dell'omicidio e del successivo ritrovamento di armi nella sua disponibilità, avvenuto il 26/4/2021. A questo proposito, peraltro, non pare dirimente che Esposito avesse affermato di custodire la "cosa" presso la sua abitazione, laddove le armi erano state, invece, rinvenute presso l'edificio in cui si trovava la piazza di spaccio dal medesimo gestita. Infatti, tra i due momenti erano intercorsi ben 17 giorni, sicché ci sarebbe stato tutto il tempo per trasportarle in un altro luogo. Ancora, il giorno prima dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati, nuovamente, dallo «zio», [OSCURATO:PERSONA], e avevano parlato di un'attività che avrebbero dovuto realizzare, facendo i primi due riferimento, nel corso di una conversazione intercettata, al «fosso» che avevano realizzato (ovvero alla buca destinata ad accogliere il cadavere); mentre il giorno della perquisizione domiciliarei che aveva determinato la mancata esecuzione dell'omicidio, i commenti dei soggetti intercettati, tra i quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA], 10 jy)\ rimandavano all'attività delittuosa programmata per quel giorno. Quanto, poi, alla rf circostanza che la vittima designata fosse Rignarre,, anche in questo caso l'ordinanza ha richiamato gli elementi di fatto su cui ha fondato la sua valutazione e, in particolare, la conversazione in cui egli si era schermito dall'accusa di intrattenere una relazione con la moglie di o' tenente e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano commentato la sua decisione di non salire a bordo dell'auto. La lettura offerta delle intercettazioni dall'ordinanza impugnata appare coerente e priva di aporie manifeste, sicché, in proposito, è appena il caso di richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di cassazione, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). 3.2. Le considerazioni che precedono hanno una diretta incidenza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il primo motivo del suo ricorso evidenzia la presenza di un compendio indiziario esile, indicativo, al più, di una sua conoscenza del proposito criminoso coltivato da [OSCURATO:PERSONA], del quale sarebbe stato messo a conoscenza, senza però partecipare alla elaborazione del piano attuativo. In realtà, una volta riconosciuta la coerente e lineare sequenza criminosa, che da [OSCURATO:PERSONA] muoveva verso il nipote, suo sottoposto, con il coinvolgimento di altri esponenti di fiducia della cosca, quali Morriale ed Esposito, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il braccio destro del capo clan, si staglia con assoluta chiarezza, connotandosi per una piena e fattiva partecipazione al momento organizzativo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era presente alle riunioni con il capo e al sopralluogo, aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a rapportarsi costantemente con lo «zio», era presente, ancora, al successivo incontro con i "due cognati" (ovvero i menzionati Morriale ed Esposito); elementi indicativi di un pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] dell'impresa criminale, interrotta dalla perquisizione e mai portata a termine per il successivo arresto dei vari complici. 4. Corretta è, poi, la esclusione, da parte delle due ordinanze, della desistenza volontaria, non potendo ravvisarsi, nella specie, quell'elemento di libertà nella scelta di non portare a compimento l'omicidio che è proprio della fattispecie in parola. E ciò a partire dalla perquisizione domiciliare che aveva indotto gli indagati a interrompere il loro progetto criminale, come dimostrato dal fatto che, dopo tale evento, il 17/4/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati nel luogo in cui era stata realizzata la buca e l'avevano ricoperta, per poi disfarsi delle vanghe e dei teloni utilizzati. In proposito, non appare dirimente la circostanza che, anche in un momento successivo e sino all'atto del loro arresto, i concorrenti avrebbero potuto commettere il delitto, sicché la consumazione non sarebbe stata imminente. Invero, una volta ritenuto che l'omicidio dovesse essere commesso il 16/4/2021 e che, pertanto, nel momento in cui la perquisizione era stata compiuta gli estremi del tentativo erano stati ormai integrati, non è più possibile configurare l'operatività della desistenza volontaria (Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 18322 del 30/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797-01). Non significativa è, poi, la circostanza che, a pagina 16 dell'ordinanza di non convalida del fermo, si sia ipotizzato che Esposito e Morriale non abbiano portato a compimento l'incarico loro affidato utilizzando la perquisizione come pretesto per non commettere il reato, trattandosi di una mera congettura elaborata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, che l'ordinanza impugnata ha riportato, ma non ha, affatto, mostrato di condividere. 5. Infondata è, poi, la censura articolata con il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'omicidio non sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., rientrando lo stesso a pieno titolo, secondo la ricostruzione accolta, nella sfera di interesse del clan, che i sodali avevano inteso mettere al riparo da possibili turbolenze rispetto alla richiesta di rivalsa proveniente da parte di o' tenente e dei suoi familiari, con evidente finalizzazione dell'impresa criminale verso gli interessi della consorteria. 6. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, anch'esse oggetto di specifica censura da parte del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che la misura custodiale gli è stata applicata, secondo quanto si ricava dall'ordinanza, non soltanto in relazione al tentato omicidio, quanto a partire dalla sua condotta di partecipazione al sodalizio camorristico, rispetto al cui quadro di gravità indiziaria non vi è ricorso per cassazione. In proposito, va rimarcato che il Tribunale del riesame, dopo avere correttamente richiamato le disposizioni in materia di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore e i relativi principi di elaborazione giurisprudenziale, ha sottolineato la rilevante caratura criminale dell'indagato, definito come storico componente del clan, «legato ai vertici della famiglia da uno stretto vincolo fiduciario, in forza del quale è deputato alla gestione dei traffici di droga e, in generale, degli affari criminali del clan, provvedendo alla raccolta e alla suddivisione delle quote destinate alle casse dell'organizzazione nonché partecipando in rappresentanza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni con altri sodalizi della zona per concordare e attuare strategie di controllo del territorio e di contrasto contro gruppl,' antagonisti». Un quadro di personalità estremamente preoccupante sul piano prognostico, dunque, tale da condurre i Giudici di merito, con corretto esercizio delle massime di esperienza che sorreggono il giudizio sul pericolo di reiterazione di reati, a ravvisare le esigenze cautelari previste dalla lett. co) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza della censura. - i , 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, i ! con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7.1. Non comportando la presente decisione la rim
Sentenza Cassazione n. 47055/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris