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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31351/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza della stessa, sia in relazione alla commisurazione della pena, che all'individuazione degli elementi costitutivi del reato; ritenuto che, su entrambi gli aspetti (si veda p.2 per l'accertamento in fatto e p.3 per la determinazione della pena), la Corte di appello ha reso una motivazione non meramente apparente che, sia pur sinteticamente, ha dato ampiamente conto delle ragioni del rigetto dell'appello, argomenti con i quali il ricorso in cassazione non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza della stessa, sia in relazione alla commisurazione della pena, che all'individuazione degli elementi costitutivi del reato; ritenuto che, su entrambi gli aspetti (si veda p.2 per l'accertamento in fatto e p.3 per la determinazione della pena), la Corte di appello ha reso una motivazione non meramente apparente che, sia pur sinteticamente, ha dato ampiamente conto delle ragioni del rigetto dell'appello, argomenti con i quali il ricorso in cassazione non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il id