CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di appello di Messina; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche; il rigetto, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria d'inammissibilità, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Viola e Gugliandolo; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 12 aprile 2019, la Corte d'appello della stessa città, con la sentenza impugnata, ha comunque confermato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], per cessione continuata di stupefacenti; di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per favoreggiamento reale; nonché diPietro Viola e [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di 1.070 gr. di marijuana, con l'aggravante del reato commesso da tre o più persone. Tutti costoro ricorrono per cassazione avverso tale decisione 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze. 2.1. Violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e vizio di motivazione sul punto, poiché le risultanze probatorie del presente processo si riferirebbero esclusivamente alla detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute nella sua disponibilità all'atto del suo arresto del 22 novembre 2013, condotta per la quale è stato già condannato in via definitiva, in diverso processo, con sentenza del 16 aprile 2016. 2.2. Violazione di legge ed assenza di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento di pena per continuazione su quella irrogata con tale sentenza precedente. 3. Due sono i motivi di ricorso anche per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza omesso di prendere in considerazione i profili evidenziati a tal fine con l'atto d'appello, ed avendo, anzi, rilevato un elemento favorevole all'imputato (l'aver egli agito, cioè, per fare un favore al proprio cognato [OSCURATO:PERSONA]), senza tuttavia trarne le dovute conseguenze. 3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta una pena significativamente superiore al minimo edittale senza alcuna motivazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], in distinti motivi, deduce violazioni di legge e vizi di motivazione su tre aspetti: 4.1. sussistenza del dolo, non avendo la sentenza spiegato, a fronte di specifiche circostanze evidenziate con l'atto d'appello, per quale motivo debba ritenersi che egli fosse consapevole della natura i:lecita dei crediti da lui riscossi per conto e su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], considerando che quest'ultimo svolgeva anche attività commerciale lecita; 2 5L 4.2. diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza omesso di prendere in considerazione i profili dedotti a tal fine con l'atto d'appello, ed avendo, anzi, rilevato il comportamento collaborativo di esso ricorrente, tuttavia contraddittoriamente non valorizzandolo a tal fine; 4.3. trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta una pena significativamente superiore al minimo edittale senza alcuna motivazione effettiva. 5. Viola e Gugliandolo, con un unico atto, propongono due motivi comuni. 5.1. Con il primo contestano il giudizio di colpevolezza formulato nei loro confronti. In particolare, Viola deduce l'equivocità della conversazione con il proprio fratello valorizzata dai giudici di merito, sostenendone la non riferibilità alla cessione di marijuana addebitatagli. Gugliandolo, invece, ritiene «non condivisibili» gli argomenti utilizzati in sentenza per la sua identificazione quale autore materiale della consegna. 5.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono poi dedotti relativamente al trattamento sanzionatorio, non avendo la sentenza indicato i criteri dell'art. 133, cod. pen., né spiegato, in particolare, il mancato rilievo assegnato al decorso del tempo dai fatti. 6. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, chiedendo: l'annullamento con rinvio per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche; il rigetto, nel resto, dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria d'inammissibilità, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Viola e Gugliandolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nella sola enunciazione dell'identità dei fatti oggetto dei due giudizi, non sorretta da precise allegazioni in tal senso. L'affermazione contenuta in sentenza, per cui l'episodio conclusosi con l'arresto del novembre del 2013 rappresenterebbe soltanto l'ultimo di una serie di precedenti reati analoghi, non risulta, infatti, specificamente e criticamente confutata. 1.2. E' fondato, invece, il secondo motivo. E' pur vero che, in punto di misura della pena, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, ma occorre pur sempre che esso dia conto, anche soltanto richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati qualificanti. Nello specifico, tutto questo manca completamente, essendosi la Corte d'appello limitata ad affermare, testualmente, che "la pena può ridursi come da dispositivo", senza altro aggiungere (pag. 7, sent., in fine). 1.3. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, con rinvio al giudice emittente per le sue determinazioni. Nelle more, però, i delitti contestati, tutti precedenti al 19 novembre 2013, si sono prescritti. Il relativo termine, infatti, calcolato sulla base del massimo edittale di pena previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (così precisata la contestazione già dal Tribunale), ed ulteriormente prorogato a norma dell'art. 161, secondo comma, stesso codice, era pari a sette anni e sei mesi, ai quali si debbono aggiungere le relative sospensioni (27 giorni nel corso del giudizio di primo grado, 64 in quello d'appello), talché lo stesso è spirato il 18 agosto 2021. La decisione impugnata, pertanto, dev'essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione dei reati. La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli - e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, con la conseguenza che, in caso di condanna, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, la res iudicata si forma solo quando anche tale punto sia definito. Pertanto, l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio). 2. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di questo imputato merita di essere accolto. La sentenza impugnata dà atto che l'appello da lui proposto devolveva anche il tema del riconoscimento di attenuanti generiche, sul quale, però, i giudici del gravame hanno completamente omesso di motivare.Tale decisione dev'essere perciò annullata sul punto, con rinvio al giudice di merito per la necessaria integrazione della motivazione. A norma dell'art. 624, cod. proc. pen., va tuttavia dichiarata l'irrevocabilità della sentenza per il capo relativo all'affermazione di colpevolezza, non avendo esso formato oggetto di controversia. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Valgono anche per questo imputato le considerazioni appena rassegnate in ordine all'assenza della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della misura della pena. Per lui, inoltre, tale mancanza si estende al profilo del dolo, questo pure specificamente dedotto con l'atto d'appello - secondo quanto si legge nella stessa sentenza (pag. 5) - ma anch'esso completamente pretermesso dai giudici del gravame. La sentenza, dunque, dev'essere nella sua interezza annullata con rinvio. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo dei loro comuni ricorsi, attinente all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, poiché è del tutto generico, oltre che volto ad un giudizio di merito: per Viola, infatti, si contesta l'interpretazione di uno stralcio di conversazione intercettata, che si assume essere suscettibile di lettura alternativa, che però neppure la difesa indica; per Gugliandolo, invece, c'è ancora meno, limitandosi l'impugnazione a definire «non condivisibili» le argomentazioni della sentenza impugnata. 4.2. E' fondato, invece, il comune motivo attinente al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per le medesime ragioni già illustrate per gli altri ricorrenti. Anche per loro, quindi, la sentenza dev'essere annullata su tale punto, con rinvio al competente giudice di merito per la necessaria integrazione della motivazione, ma con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza per il capo relativo alla colpevolezza, a norma dell'art. 624, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]