CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 1987
Cassazione n. 00986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26.9.1987, contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 29.10.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21.11.2014 il Tribunale di Genova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 450 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il fatto oggetto del processo e quelli giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione del 4.4.2019 che aveva determinato la pena complessiva, per i fatti di reato ivi unificati, in anni 4 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.100 di multa; la Corte ha quindi determinato la pena per il reato per cui si procede in anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa in aumento rispetto a quella sopra indicata che ha rideterminato, nel complesso, in anni 5 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.300 di multa; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla equiparazione di diverse condotte ai fini degli aumenti per la continuazione: richiama il contenuto del provvedimento del G.E. che aveva unificato sotto il vincolo della continuazione diverse condanne relative ad un episodio di furto aggravato e tre episodi di ricettazione; nel condividere la unificazione nel medesimo vincolo anche di quello per cui si procede, rileva tuttavia il difetto di motivazione sull'entità dell'aumento che è stato determinato in anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa senza fornire alcuna giustificazione dal momento che non erano state acquisite le sentenze di merito; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso; segnala che la sentenza ha fatto riferimento, sia pure in maniera estremamente sintetica, all'aumento operato dal G.E. per le altre ricettazioni mentre il ricorrente ha richiamato le altre sentenze ma non i relativi aumenti non consentendo perciò di verificare eventuali distonie; 5. la difesa ha trasmesso una memoria in cui, richiamando le considerazioni del PG, ha ribadito che il giudice di merito avrebbe dovuto acquisire le precedenti sentenze per dar conto del percorso logico con cui ha operato l'aumento sicché la motivazione risulta carente o, addirittura, del tutto assente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di Appello di Genova ha accolto l'impugnazione proposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure (che ne aveva riconosciuto la penale responsabilità per il delitto di ricettazione di un ciclomotore MBK di provenienza furtiva) limitatamente sulla richiesta di unificazione del fatto con altri reati già giudicati ed indicati nel provvedimento del Tribunale di Genova quale G.E. del 4.4.2019 "che ha come oggetto l'applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti dell'imputato relativamente alle condotte di ricettazione consumate nel luglio e nell'ottobre del 2013 nonché un ulteriore reato commesso sempre nello stesso periodo di tempo ..." (cfr., dalla sentenza impugnata). Nel ricorso la difesa lamenta che la Corte di Appello non soltanto non ha indicato il reato-base su cui operare l'aumento ma si è limitata a "stimare equo" un aumento pari ad anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa spiegando che "è la medesima misura di pena applicata per una ricettazione reato satellite nel più volte citato provvedimento del giudice dell'esecuzione" (cfr., pag. 5 della sentenza) senza indicare quale sarebbe stato il reato su cui parametrare la pena- base ed i criteri di computo dei relativi aumenti 2. Quanto al primo profilo, è sufficiente ribadire che il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile può fare riferimento, al fine di determinare il reato più grave, al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (cfr., così, ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447; Sez. 6, Sentenza n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli ed altri, Rv. 264582; Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, Vella ed altri, Rv. 265733). 3. E' inoltre consolidato il principio per cui l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, Sentenza n. 35600 del 12/06/2012, Silvestrini ed altro, Rv. 253895; Sez. 2, Sentenza n. 9275 del 14/02/2014, Tassone, Rv. 259069; Sez. 5, Sentenza n. 2795 del 22/10/2014, Recalcati, Rv. 262583; Sez. 5, Sentenza n. 9277 del 17/12/2014, Infantolino, Rv. 262817; Sez. 6, Sentenza n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi ed altri, Rv. 271581; Sez. 6, Sentenza n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto ed altri, Rv. 273380). 4. Detto questo, va rilevato che il ricorso richiama il provvedimento del G.E. del Tribunale di Genova che aveva unificato più condanne a carico del ricorrente e, tra queste, tre ricettazioni per le quali erano state comminate: con sentenza n. 6511/14 del Tribunale di Genova una condanna ad anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione ad un episodio di ricettazione di un motociclo; con sentenza n. 527/16 del Tribunale di Genova una condanna ad anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa in relazione ad un episodio di ricettazione di una tessera sanitaria; con sentenza n. 1997/16 del Tribunale di Genova una condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 300 di multa in relazione ad un episodio di ricettazione di una autovettura; il G.E. aveva correttamente individuato la pena più grave in quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa su cui aveva operato un aumento - analogo - nella misura di anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa per ciascuno degli altri due episodi di ricettazione.Tanto premesso, le considerazioni svolte dalla difesa circa l'ulteriore aumento disposto in misura esattamente analoga con la sentenza qui impugnata, prima ancora che infondate, sono assolutamente generiche e, in definitiva, per come articolata la censura, tali da non dar conto nemmeno del reale interesse del ricorrente a dedurre la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte avrebbe omesso di indicare su quale delle due ipotesi di ricettazione era stato "parametrato" l'ulteriore aumento operato in questa sede rispetto agli altri due dal momento che, come detto, esso era stato stabilito in termini assolutamente identici. Ed è appena il caso di ribadire che anche nel ricorso per cassazione è necessario verificare l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare per ritenere il quale non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece indispensabile che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr., così, ad esempio, Sez. 3 - , Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Pmt C/ Chiocchio, Rv. 276274; Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110; cfr., anche, Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275953, secondo cui la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata; conf., Sez. 3 - , Sentenza n. 5509 del 04/10/2019, Panarese, Rv. 278669). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.