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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15320/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per erronea valutazione della prova indiziaria laddove è stata lui attribuita la titolarità dello stupefacente sul presupposto che i militari intervenuti lo avrebbero notato mentre tentava di disfarsi di un borsello in cui la sostanza era contenuta in plichi cellofanati e termosaldati, senza considerare che, nel corso della perquisizione, non fosse stata rinvenuta alcuna termosaldatrice; Considerato che si tratta di motivo inammissibile, poiché si sollecita in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione del fatto e rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa il mancato rinvenimento di una termosaldatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per erronea valutazione della prova indiziaria laddove è stata lui attribuita la titolarità dello stupefacente sul presupposto che i militari intervenuti lo avrebbero notato mentre tentava di disfarsi di un borsello in cui la sostanza era contenuta in plichi cellofanati e termosaldati, senza considerare che, nel corso della perquisizione, non fosse stata rinvenuta alcuna termosaldatrice; Considerato che si tratta di motivo inammissibile, poiché si sollecita in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione del fatto e rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa il mancato rinvenimento di una termosaldatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A
Sentenza Cassazione n. 15320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris