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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23240/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n i ha n t'a avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —1-ette/sentite le conel-usi-onLdel [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n i ha n t'a avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —1-ette/sentite le conel-usi-onLdel [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall'imputato. 3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
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