Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 256/1984
ECLI:IT:COST:1984:256
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 6 luglio 1977, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Campania
recante "variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976", approvata
il 16 marzo, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 21 giugno 1977.
Secondo il ricorrente, la legge in questione sarebbe infatti in
contrasto con gli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 della Costituzione,
"in relazione agli artt. 30 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 5 e 15 u.c.
della legge 19 maggio 1976 n. 335"; e, più precisamente, violerebbe il
"principio di annualità del bilancio", disponendo variazioni al
bilancio 1976 "quando il relativo esercizio era già da tempo scaduto e
quando erano da tempo scaduti tutti i termini "previsti a tal fine
dalla citata legge n. 335, recante "principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni".
Per contro, la costituita Regione Campania ha chiesto il rigetto
del ricorso, affermando "la piena conformità dell'impugnata l.
regionale sia alla Costituzione che allo Statuto e ad ogni altra legge
sulla contabilità".
2. - Con successiva memoria, l'Avvocatura generale dello Stato ha
peraltro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del
contendere, essendo "venuto meno l'oggetto del ricorso a suo tempo
presentato".
:
Conformemente alla richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con delibera del 19 aprile 1978, depositata dall'Avvocatura stessa,
il Consiglio regionale della Campania ha infatti revocato la delibera
n. 75/4 del 16 giugno 1977, avente ad oggetto le impugnate variazioni
al bilancio per l'anno finanziario 1976. A questo punto, dunque, la
legge in discussione non è più suscettibile di venire promulgata, né
di produrre alcuno degli effetti lesivi prospettati dal ricorso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere