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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21892/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe RICCARDI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, per avere, nella qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri, contribuito al perseguimento delle finalità della cosca PESCE di Rosarno.

In particolare, nel provvedimento impugnato si dà atto che le indagini avevano tratto origine da un colloquio del 16 gennaio 2009 intrattenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] dal detenuto PESCE Francesco (detto "Testuni") con alcuni familiari, durante il quale i conversanti avevano fatto riferimento a un compiacente appartenente alle forze dell'ordine, poi identificato nel LUCIANO.

Costui era stato assolto in secondo grado, ma la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione negativa di cui all'art. 314 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. 2.

La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, essendo stato il LUCIANO assolto con formula ampia, avendo il giudice d'appello ritenuto insussistenti i fatti ascrittigli, neppure ravvisabili con giudizio ex ante, al momento cioè della emissione del titolo cautelare.

Secondo la difesa, sarebbe ragionevole sostenere che, ove il giudice avesse seguito un percorso motivazionale logico e autonomo, correttamente applicando la legge, sarebbe giunto inevitabilmente a opposte conclusioni.

Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio e vizio delta motivazione quanto alla ravvisata colpa grave ostativa, rinvenuta nel colloquio del 16 gennaio 2009 presso il carcere di Palm" i tra PESCE Francesco, la madre CAPRIA Carmelina, il fratello Giuseppe e la fidanzata STANGANELLI Maria, durante il quale il primo si lamentava che, al momento dell'arresto, non fosse stato in servizio "questo qua" di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avrebbe avvertito consentendogli di sottrarsi alla cattura.

La difesa rileva l'assenza di elementi a conferma che l'appartenente alle forze dell'ordine cui il PESCE aveva fatto riferimento fosse proprio il LUCIANO e che, in ogni caso, anche ove si fosse trattato del ricorrente, ciò avrebbe sortito l'effetto sperato dal detenuto.

Al contrario, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che l'arresto del PESCE era atteso da tutti i é'arabinieri della caserma di Rosarno e che il detenuto non era stato avvisato da alcuno, men che meno dal ricorrente.

Quanto, invece, ai rapporti con RAO Franco, la difesa ritiene il dato non correlato alla vicenda inerente alla patita custodia, poiché la Corte della riparazione avrebbe dovuto dimostrare che, al momento della esecuzione del titolo, la vicinanza al RAO potesse ritenersi discutibile, trattandosi del gestore dell'impianto di rifornimento presso il quale si servivano le stesse forze dell'ordine e, quindi, di soggetto affidabile, del quale era presumibile si fosse verificata la specchiata moralità, non essendo emersi elementi a conferma della vicinanza tra RAO e i PESCE, né rapporti di parentela/affinità tra costoro.

Parimenti, parte ricorrente ritiene privo di pregio l'argomento che fa leva sulla circostanza che il LUCIANO si sarebbe rivolto ad ambienti malavitosi per vendicarsi delle lesioni patite da parte di un pregiudicato, difettando prova di ciò e, in ogni caso, trattandosi di persone che nulla avrebbero a che fare con il clan PESCE e con i fatti oggetto delle accuse mosse al LUCIANO.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe RICCARDI, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero resistente, con l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

5. La difesa ha depositato motivi nuovi e aggiunti, sviluppando le proprie argomentazioni difensive e insistendo nell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente provvedimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione ha preliminarmente dato atto delle valutazioni operate dal giudice dell'assoluzione, rispetto alla vicenda che fa da sfondo al presente procedimento.

Il giudice della cognizione, infatti, aveva ritenuto non sufficientemente provato l'addebito secondo il quale il LUCIANOavrebbe avvertito PESCE Francesco della esistenza di iniziative giudiziarie e di polizia nei 6uoi confronti, ritenendo tuttavia in capo allo stesso alcuni comportamenti, poi valorizzati in sede di riparazione: egli aveva dimostrato un illegittimo modo di considerare il proprio ruolo di rappresentante delle forze dell'ordine, essendo emerso dalle intercettazioni che il LUCIANO intratteneva rapporti con RAO Franco (titolare di un distributore di carburante, del quale si servivano anche i Carabinieri di Rosarno, coimputato nel medesimo procedimento), parimenti citato nella conversazione intrattenuta con i suoi familiari dal citato PESCE Francesco; aveva scambiato con costoro reciproci favori e non aveva esitato a rivolgersi a malavitosi per farsi giustizia a seguito di torti subiti; aveva avuto comunanza di comportamenti con altro carabiniere, parimenti imputato in quel procedimento; i due carabinieri, peraltro, avevano dimostrato un modo spregiudicato di interpretare il proprio ruolo, sebbene ciò si fosse tradotto in condotte generalizzate, non necessariamente ricollegabili a un accordo scellerato con l'organizzazione mafiosa; il RAO, con il quale interagiva il LUCIANO, era risultato vicino a PESCE Francesco.

Tale comportamento, secondo i giudici territoriali, aveva assunto una incontestabile valenza in sede di riparazione, considerando la condotta accertata in capo al LUCIANO del tutto contraria ai principi solidaristici che sovrintendono l'istituto invocato e etiologicamente collegata alla emissione del titolo nei suoi confronti.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta detenzione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

Con il motivo di ricorso, tuttavia, la difesa si è limitata a criticare la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta in termini di colpa grave ostativa, contestando la valutazione dei giudici territoriali, con la quale, di contro, sono stati valorizzati comportamenti rimasti accertati in sede di merito, certamente valutabili in sede di riparazione, proprio alla stregua del principio solidaristico che ispira l'istituto azionato.

Si è, infatti, più volte precisato in sede di legittimità, a proposito di riparazione per ingiusta detenzione, che le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, Denaro, Rv. 282565; n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475).

Ha, dunque, certamente rilevanza ai fini dello scrutinio imposto dalla previsione di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportament6 percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

La prova di tali comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, peraltro, può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stat él univocamente accertata dalla sentenza di assoluzione (sez, 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, in fattispecie in cui, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, era stata comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione).

Deve, pertanto, ribadirsi che, ai fini d'interesse, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (§ez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458), compresi scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (cfr. sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua/in, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685).

Il che è quanto accaduto nella specie, in considerazione della condizione del ricorrente, quale soggetto appartenente alle forze dell'ordine, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato l'assoluta negligenza/imprudenza del LUCIANO, soggetto che non aveva neppure esitato a chiedere l'intervento di malavitosi per vendicarsi di torti subiti, elemento che, letto in uno con il dato emerso dalla intercettazione valorizzata dalla stessa Corte, ha restituito quel quadro comportamentale ostativo ai sensi di legge, secondo il principio solidaristico che ispira l'istituto invocato.

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe RICCARDI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, per avere, nella qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri, contribuito al perseguimento delle finalità della cosca PESCE di Rosarno. In particolare, nel provvedimento impugnato si dà atto che le indagini avevano tratto origine da un colloquio del 16 gennaio 2009 intrattenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] dal detenuto PESCE Francesco (detto "Testuni") con alcuni familiari, durante il quale i conversanti avevano fatto riferimento a un compiacente appartenente alle forze dell'ordine, poi identificato nel LUCIANO. Costui era stato assolto in secondo grado, ma la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione negativa di cui all'art. 314 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, essendo stato il LUCIANO assolto con formula ampia, avendo il giudice d'appello ritenuto insussistenti i fatti ascrittigli, neppure ravvisabili con giudizio ex ante, al momento cioè della emissione del titolo cautelare. Secondo la difesa, sarebbe ragionevole sostenere che, ove il giudice avesse seguito un percorso motivazionale logico e autonomo, correttamente applicando la legge, sarebbe giunto inevitabilmente a opposte conclusioni. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio e vizio delta motivazione quanto alla ravvisata colpa grave ostativa, rinvenuta nel colloquio del 16 gennaio 2009 presso il carcere di Palm" i tra PESCE Francesco, la madre CAPRIA Carmelina, il fratello Giuseppe e la fidanzata STANGANELLI Maria, durante il quale il primo si lamentava che, al momento dell'arresto, non fosse stato in servizio "questo qua" di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avrebbe avvertito consentendogli di sottrarsi alla cattura. La difesa rileva l'assenza di elementi a conferma che l'appartenente alle forze dell'ordine cui il PESCE aveva fatto riferimento fosse proprio il LUCIANO e che, in ogni caso, anche ove si fosse trattato del ricorrente, ciò avrebbe sortito l'effetto sperato dal detenuto. Al contrario, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che l'arresto del PESCE era atteso da tutti i é'arabinieri della caserma di Rosarno e che il detenuto non era stato avvisato da alcuno, men che meno dal ricorrente. Quanto, invece, ai rapporti con RAO Franco, la difesa ritiene il dato non correlato alla vicenda inerente alla patita custodia, poiché la Corte della riparazione avrebbe dovuto dimostrare che, al momento della esecuzione del titolo, la vicinanza al RAO potesse ritenersi discutibile, trattandosi del gestore dell'impianto di rifornimento presso il quale si servivano le stesse forze dell'ordine e, quindi, di soggetto affidabile, del quale era presumibile si fosse verificata la specchiata moralità, non essendo emersi elementi a conferma della vicinanza tra RAO e i PESCE, né rapporti di parentela/affinità tra costoro. Parimenti, parte ricorrente ritiene privo di pregio l'argomento che fa leva sulla circostanza che il LUCIANO si sarebbe rivolto ad ambienti malavitosi per vendicarsi delle lesioni patite da parte di un pregiudicato, difettando prova di ciò e, in ogni caso, trattandosi di persone che nulla avrebbero a che fare con il clan PESCE e con i fatti oggetto delle accuse mosse al LUCIANO. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe RICCARDI, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero resistente, con l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. 5. La difesa ha depositato motivi nuovi e aggiunti, sviluppando le proprie argomentazioni difensive e insistendo nell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione ha preliminarmente dato atto delle valutazioni operate dal giudice dell'assoluzione, rispetto alla vicenda che fa da sfondo al presente procedimento. Il giudice della cognizione, infatti, aveva ritenuto non sufficientemente provato l'addebito secondo il quale il LUCIANOavrebbe avvertito PESCE Francesco della esistenza di iniziative giudiziarie e di polizia nei 6uoi confronti, ritenendo tuttavia in capo allo stesso alcuni comportamenti, poi valorizzati in sede di riparazione: egli aveva dimostrato un illegittimo modo di considerare il proprio ruolo di rappresentante delle forze dell'ordine, essendo emerso dalle intercettazioni che il LUCIANO intratteneva rapporti con RAO Franco (titolare di un distributore di carburante, del quale si servivano anche i Carabinieri di Rosarno, coimputato nel medesimo procedimento), parimenti citato nella conversazione intrattenuta con i suoi familiari dal citato PESCE Francesco; aveva scambiato con costoro reciproci favori e non aveva esitato a rivolgersi a malavitosi per farsi giustizia a seguito di torti subiti; aveva avuto comunanza di comportamenti con altro carabiniere, parimenti imputato in quel procedimento; i due carabinieri, peraltro, avevano dimostrato un modo spregiudicato di interpretare il proprio ruolo, sebbene ciò si fosse tradotto in condotte generalizzate, non necessariamente ricollegabili a un accordo scellerato con l'organizzazione mafiosa; il RAO, con il quale interagiva il LUCIANO, era risultato vicino a PESCE Francesco. Tale comportamento, secondo i giudici territoriali, aveva assunto una incontestabile valenza in sede di riparazione, considerando la condotta accertata in capo al LUCIANO del tutto contraria ai principi solidaristici che sovrintendono l'istituto invocato e etiologicamente collegata alla emissione del titolo nei suoi confronti. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta detenzione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). Con il motivo di ricorso, tuttavia, la difesa si è limitata a criticare la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta in termini di colpa grave ostativa, contestando la valutazione dei giudici territoriali, con la quale, di contro, sono stati valorizzati comportamenti rimasti accertati in sede di merito, certamente valutabili in sede di riparazione, proprio alla stregua del principio solidaristico che ispira l'istituto azionato. Si è, infatti, più volte precisato in sede di legittimità, a proposito di riparazione per ingiusta detenzione, che le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, Denaro, Rv. 282565; n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475). Ha, dunque, certamente rilevanza ai fini dello scrutinio imposto dalla previsione di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportament6 percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). La prova di tali comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, peraltro, può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stat él univocamente accertata dalla sentenza di assoluzione (sez, 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, in fattispecie in cui, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, era stata comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione). Deve, pertanto, ribadirsi che, ai fini d'interesse, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (§ez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458), compresi scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (cfr. sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua/in, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). Il che è quanto accaduto nella specie, in considerazione della condizione del ricorrente, quale soggetto appartenente alle forze dell'ordine, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato l'assoluta negligenza/imprudenza del LUCIANO, soggetto che non aveva neppure esitato a chiedere l'intervento di malavitosi per vendicarsi di torti subiti, elemento che, letto in uno con il dato emerso dalla intercettazione valorizzata dalla stessa Corte, ha restituito quel quadro comportamentale ostativo ai sensi di legge, secondo il principio solidaristico che ispira l'istituto invocato. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge.