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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42964/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso reitera, peraltro in termini generici, deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che, con valutazioni convergenti con quelle della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche evidenziate nel ricorso, e sulla base di una corretta qualificazione giuridica delle condotte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso reitera, peraltro in termini generici, deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che, con valutazioni convergenti con quelle della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche evidenziate nel ricorso, e sulla base di una corretta qualificazione giuridica delle condotte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 42964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris