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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24706/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio 2020 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, condannandola alla pena di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputata si duole della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto reitera i motivi di appello ed omette di confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della sua decisione ai quali non muove rilievi critici, sostenendo invece che le prove sono state mal valutate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio 2020 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, condannandola alla pena di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputata si duole della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto reitera i motivi di appello ed omette di confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della sua decisione ai quali non muove rilievi critici, sostenendo invece che le prove sono state mal valutate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 24706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris