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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16842/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 22/1/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],' in relazione ad un tentativo di rapina impropria, contestato come commesso con violenza ai danni di un addetto alla sorveglianza di un ipermercato che aveva cercato di impedirne la fuga.

Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.- 4 cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale nel qualificare il fatto come tentativo di rapina aggravata si è conformata alla pacifica giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617).

Analogamente, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nel mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., esclusa in considerazione non solo del valore dei beni oggetto del reato, ma anche del danno fisico e morale arrecato alla persona offesa, secondo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi aila lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'esten ore [OSCURATO:PERSONA] nØ-Fi1 pena li [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 22/1/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],' in relazione ad un tentativo di rapina impropria, contestato come commesso con violenza ai danni di un addetto alla sorveglianza di un ipermercato che aveva cercato di impedirne la fuga. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.- 4 cod. pen. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale nel qualificare il fatto come tentativo di rapina aggravata si è conformata alla pacifica giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617). Analogamente, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nel mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., esclusa in considerazione non solo del valore dei beni oggetto del reato, ma anche del danno fisico e morale arrecato alla persona offesa, secondo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi aila lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'esten ore [OSCURATO:PERSONA] nØ-Fi1 pena li [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 16842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris