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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 37448/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello - Sezione Minorenni di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona, Sezione Minori, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, in data 12 novembre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni della medesima città, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXXXX in relazione al reato di concorso in truffa aggravata commesso in data 6 giugno 2024 e procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, lett. e), 133 cod. proc. pen. e 61 n. 7 e 62-bis cod. pen.

In particolare, la difesa del ricorrente ha chiesto riconoscersi la non imputabilità del XXXXXXX, concedersi il perdono giudiziale dello stesso, ritenersi la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., escludersi la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 e riconoscersi all’imputato le circostanze attenuanti generiche anche alla luce del fatto che lo stesso è soggetto incensurato e si è prodigato al momento del fermo per procedere all’integrale restituzione di quanto sottratto.

Rilevato che il ricorso, in tutte le sue prospettazioni, è caratterizzato da genericità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non scanditi da idonea critica delle argomentazioni, dovendosi considerare le doglianze ivi contenute non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, ancora, che nell’ultima parte del ricorso la difesa dell’imputato ha inserito richiami anche alla sospensione condizionale della pena ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non menzionati nell’intestazione del ricorso, affrontando le questioni in modo assolutamente generico sulle quali comunque i Giudici di merito avevano adeguatamente motivato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che in ragione della minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello - Sezione Minorenni di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona, Sezione Minori, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, in data 12 novembre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni della medesima città, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXXXX in relazione al reato di concorso in truffa aggravata commesso in data 6 giugno 2024 e procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, lett. e), 133 cod. proc. pen. e 61 n. 7 e 62-bis cod. pen. In particolare, la difesa del ricorrente ha chiesto riconoscersi la non imputabilità del XXXXXXX, concedersi il perdono giudiziale dello stesso, ritenersi la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., escludersi la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 e riconoscersi all’imputato le circostanze attenuanti generiche anche alla luce del fatto che lo stesso è soggetto incensurato e si è prodigato al momento del fermo per procedere all’integrale restituzione di quanto sottratto. Rilevato che il ricorso, in tutte le sue prospettazioni, è caratterizzato da genericità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non scanditi da idonea critica delle argomentazioni, dovendosi considerare le doglianze ivi contenute non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, ancora, che nell’ultima parte del ricorso la difesa dell’imputato ha inserito richiami anche alla sospensione condizionale della pena ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non menzionati nell’intestazione del ricorso, affrontando le questioni in modo assolutamente generico sulle quali comunque i Giudici di merito avevano adeguatamente motivato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che in ragione della minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 37448/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris