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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 28941/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 5112 / 20 22 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, L.[OSCURATO:PERSONA], N. 6 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a r appresenta e dife nde come da procura allegata alricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 1295/2022 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositatail 18 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 12 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] formulò all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni compresi fra il 2004 e il 20 07 per l’importo di euro 2340,14, deducendo di aver svolto la propria attività nell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione.

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente lo impugnò innanzialla Commissione tributaria provinciale di Roma.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvide ad effettuare il rimborso richiesto; il ricorso venne comunque trattato dalla C.T.P. adìta, che lo dichiarò inammissibile per tardività.

2. La sentenza di primo grado fu appellata dalla Cilluffo inna nzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] , la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione, respinse il gravame , condannando l’appellante al pagamento delle spese.

I giudici regionali rilevarono che l’istanza era stata depositata dopo la perenzione del termine di quarantotto mesi successivo al momento nel quale era stata effettuata la ritenuta, e perciò quando ormai la contribuente era decaduta dal relativo diritto, siccome disposto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In tal senso, in particolare, rilevarono che l’Amministrazione aveva «disposto il rimborso in data 9.12.2017 a fronte di un ricorso introduttivo presentato dalla contribuente in data 26/6/2017, rispetto a un silenzio/rifiuto formatosi in data 11/4/2008».

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motiv i .

L’A genzia delle entrate ha depositato un atto contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata la abbia ritenuta decaduta dal diritto al rimborso in ragione della tardività dell’istanza – que stione mai eccepita dall’Amministrazione, né rilevata dai giudici di primo grado –ed abbia invece trascurato di rilevarela tempestività del ricorso, poiché il rifiuto tacito può essere impugnato entro il termine di prescrizione del diritto alla restituzione.

2. Il secondo motivo agita la medesima questione in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ.

La ricorrente evidenzia che, ove la C.T.R. non avesse falsamente applicato le norme evocate con il primo mezzo di impugnazione, il ricorso sarebbe stato dichiarato ammissibile e accolto, e l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto subire la condanna al pagamento delle spese.

3. L’esame degli atti di merito, consentito dalla denunzia di un error in procedendo mediante la seconda censura, eviden zia la sussistenza di una questione di carattere preliminare.

3.1. Invero, con la propria memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione innanzi ai giudici di primo grado, la contribuente ha documentat o di aver ricevuto l’integrale versamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, della somma oggetto della sua istanza di rimborso.

Non constano, al riguardo, contestazioni o diverse allegazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, che risulta, peraltro, aver comunicato alla contribuente la disponibilità delle somme oggetto di istanza dopo la scadenza del termine per la definizione della procedura di mediazione, di cui all’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3.2. Il rilievo dell’avvenuto versamentoavrebbe dovuto condurre i giudici di primo grado a dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione del giudizio.

L’omessa adozione di tale provvedimento ha evidentemente riverberato i suoi effettianche sulla sentenza qui impugnata, poiché i giudici d’appello, allo stesso modo, avrebbero dovuto dare atto della globale definizione della vicenda e, pertanto, del fatto che il giudizio non doveva essere proseguito La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

4. Quanto al regime delle spese, va osservato chela cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni della contribuente, intervenuto, come si è detto, oltre la scadenza del termine per la definizione della fase di reclamo - mediazione normativamente previstaproprio al fine di evitare l’instaurazione del giudizio.

4.1. Com’è noto, l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 contempla l’ipotesi dell'estinzione del giudizio nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.

Con la sentenza n. 274 del 2005 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale ultima disposizione nella parte in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere in ipotesi diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.

La Corte, in particolare, ha affermato che l’ obbligo imposto al giudice di lasciarele spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integra un ’ ipote si di vera e propria compensazione ope legis, ontologicamente diversa dall ’ operazione logica, ef fetto di apposito giudizio, di compensazionedelle spese consentita al giudice dall’art. 15, comma 1, seconda parte , del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

4.2. In continuità con tale impostazione, questa Corte ha ritenuto, in fattispecie inerente ad annullamento in autotutela dell’atto impositivo, che la compensazione delle spese riserv erebbe alla parte pubblica «un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”» (così Cass. n. 1230/2007); si registran o, poi, pronunzie in termini analoghi per le ipotesi di riconoscimento della pretesa del contribuente(v. ad es.

Cass. n. 33587/2018; Cass. n. 9174/2011) .

Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenzavirtuale”, con conseguente necessità di ripercorrere l’iter decisionale facendo riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

4.2. In tale ottica, fermo restando quanto so pra evidenziato, entrambe le censurein questa sede formulate s ono fondate.

La sentenza impugnata ha ritenuto la contribuente decaduta dal diritto al rimborso facendo riferimento al termine di cui all’art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602/1973, a mente del quale l’istanza di rimborso dev’essere presentata nel termine di quarantotto mesi dalla data del versamento.

Tale statuizione, tuttavia, è stata corredata dal rilievo del tempo trascorso fra la formazione del silenzio-rifiuto e la proposizione della relativa impugnazione, in conformità a quanto già ritenuto dai giudici di primo grado; ma,così operando, i giudici d’appello hanno errato nell’applicazione della disposizione evocata, facendo evidente riferimento a termini null’affatto pertinenti alla stessa.

Infatti, una volta maturato il silenzio - rifiuto, la relativa impugnazionepuò essere proposta fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. c iv (Cass. n. 25446/2021; Cass. n. 30083/2021; Cass. n. 1542/2018).

4.3. L’Amministrazione va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio e di quelle dei gradi di merito, liquidate in dispositivo ex art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed oneri accessori, nonché delle spese dei gradi di merito, che liquida per il primo grado in € 800,00 e per il gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 5112 / 20 22 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, L.[OSCURATO:PERSONA], N. 6 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a r appresenta e dife nde come da procura allegata alricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 1295/2022 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositatail 18 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 12 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] formulò all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni compresi fra il 2004 e il 20 07 per l’importo di euro 2340,14, deducendo di aver svolto la propria attività nell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente lo impugnò innanzialla Commissione tributaria provinciale di Roma. Dopo la notifica del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvide ad effettuare il rimborso richiesto; il ricorso venne comunque trattato dalla C.T.P. adìta, che lo dichiarò inammissibile per tardività. 2. La sentenza di primo grado fu appellata dalla Cilluffo inna nzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] , la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione, respinse il gravame , condannando l’appellante al pagamento delle spese. I giudici regionali rilevarono che l’istanza era stata depositata dopo la perenzione del termine di quarantotto mesi successivo al momento nel quale era stata effettuata la ritenuta, e perciò quando ormai la contribuente era decaduta dal relativo diritto, siccome disposto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tal senso, in particolare, rilevarono che l’Amministrazione aveva «disposto il rimborso in data 9.12.2017 a fronte di un ricorso introduttivo presentato dalla contribuente in data 26/6/2017, rispetto a un silenzio/rifiuto formatosi in data 11/4/2008». 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motiv i . L’A genzia delle entrate ha depositato un atto contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata la abbia ritenuta decaduta dal diritto al rimborso in ragione della tardività dell’istanza – que stione mai eccepita dall’Amministrazione, né rilevata dai giudici di primo grado –ed abbia invece trascurato di rilevarela tempestività del ricorso, poiché il rifiuto tacito può essere impugnato entro il termine di prescrizione del diritto alla restituzione. 2. Il secondo motivo agita la medesima questione in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia che, ove la C.T.R. non avesse falsamente applicato le norme evocate con il primo mezzo di impugnazione, il ricorso sarebbe stato dichiarato ammissibile e accolto, e l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto subire la condanna al pagamento delle spese. 3. L’esame degli atti di merito, consentito dalla denunzia di un error in procedendo mediante la seconda censura, eviden zia la sussistenza di una questione di carattere preliminare. 3.1. Invero, con la propria memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione innanzi ai giudici di primo grado, la contribuente ha documentat o di aver ricevuto l’integrale versamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, della somma oggetto della sua istanza di rimborso. Non constano, al riguardo, contestazioni o diverse allegazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, che risulta, peraltro, aver comunicato alla contribuente la disponibilità delle somme oggetto di istanza dopo la scadenza del termine per la definizione della procedura di mediazione, di cui all’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.2. Il rilievo dell’avvenuto versamentoavrebbe dovuto condurre i giudici di primo grado a dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione del giudizio. L’omessa adozione di tale provvedimento ha evidentemente riverberato i suoi effettianche sulla sentenza qui impugnata, poiché i giudici d’appello, allo stesso modo, avrebbero dovuto dare atto della globale definizione della vicenda e, pertanto, del fatto che il giudizio non doveva essere proseguito La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. 4. Quanto al regime delle spese, va osservato chela cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni della contribuente, intervenuto, come si è detto, oltre la scadenza del termine per la definizione della fase di reclamo - mediazione normativamente previstaproprio al fine di evitare l’instaurazione del giudizio. 4.1. Com’è noto, l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 contempla l’ipotesi dell'estinzione del giudizio nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. Con la sentenza n. 274 del 2005 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale ultima disposizione nella parte in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere in ipotesi diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. La Corte, in particolare, ha affermato che l’ obbligo imposto al giudice di lasciarele spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integra un ’ ipote si di vera e propria compensazione ope legis, ontologicamente diversa dall ’ operazione logica, ef fetto di apposito giudizio, di compensazionedelle spese consentita al giudice dall’art. 15, comma 1, seconda parte , del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992. 4.2. In continuità con tale impostazione, questa Corte ha ritenuto, in fattispecie inerente ad annullamento in autotutela dell’atto impositivo, che la compensazione delle spese riserv erebbe alla parte pubblica «un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”» (così Cass. n. 1230/2007); si registran o, poi, pronunzie in termini analoghi per le ipotesi di riconoscimento della pretesa del contribuente(v. ad es. Cass. n. 33587/2018; Cass. n. 9174/2011) . Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenzavirtuale”, con conseguente necessità di ripercorrere l’iter decisionale facendo riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati. 4.2. In tale ottica, fermo restando quanto so pra evidenziato, entrambe le censurein questa sede formulate s ono fondate. La sentenza impugnata ha ritenuto la contribuente decaduta dal diritto al rimborso facendo riferimento al termine di cui all’art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602/1973, a mente del quale l’istanza di rimborso dev’essere presentata nel termine di quarantotto mesi dalla data del versamento. Tale statuizione, tuttavia, è stata corredata dal rilievo del tempo trascorso fra la formazione del silenzio-rifiuto e la proposizione della relativa impugnazione, in conformità a quanto già ritenuto dai giudici di primo grado; ma,così operando, i giudici d’appello hanno errato nell’applicazione della disposizione evocata, facendo evidente riferimento a termini null’affatto pertinenti alla stessa. Infatti, una volta maturato il silenzio - rifiuto, la relativa impugnazionepuò essere proposta fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. c iv (Cass. n. 25446/2021; Cass. n. 30083/2021; Cass. n. 1542/2018). 4.3. L’Amministrazione va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio e di quelle dei gradi di merito, liquidate in dispositivo ex art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed oneri accessori, nonché delle spese dei gradi di merito, che liquida per il primo grado in € 800,00 e per il gr
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