CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 36950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 24/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, emessa in data 07/09/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il concorso nei reati di furto aggravato tentato e resistenza a pubblico ufficiale, in Lucera il 08/03/2021. 2. In data 27/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo la prescrizione del reato di minaccia ascritto al [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 578 e 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stata erroneamente omessa la declaratoria di prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Appare evidente come, a fronte di una pronuncia di condanna relativa ad un tentativo di furto aggravato e ad una successiva resistenza a pubblico ufficiale, vicende verificatesi nel marzo 2021, il ricorso si riferisca a fatti del tutto estranei alla sentenza impugnata, facendo riferimento non solo a diverse fattispecie di reato (corruzione e minaccia), ma anche ad un diverso imputato ([OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, la stessa epoca di commissione dei reati di cui alla sentenza impugnata - 08/03/2021 e 09/03/2021 -, colloca il decorso del termine massimo di prescrizione nel settembre 2028, con ulteriore evidenza di un chiaro errore nella redazione dei motivi di ricorso. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/06/2023 Il Consigliere este