Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1979

Cassazione n. 03908/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1979 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il primo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 378 cod. pen. - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione è quello del 29/10/2024 (quindi successivo alla pronuncia della presente sentenza).

Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1979 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 378 cod. pen. - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione è quello del 29/10/2024 (quindi successivo alla pronuncia della presente sentenza). Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 03908/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris