CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29294/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. Re- nato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio eletto in Roma, viaVolturno, n. 2 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] tonello Tornitore e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso Vit- torio Emanuele II, n.18; –controricorrente e ricorrente incidentale – e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2220/18, depositata il 7 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in piazza Umberto, convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., appaltatrice dei lavori di recupero dell'immobile, l'ing. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], pro- gettista dei lavori, e l'arch. [OSCURATO:PERSONA]Amico, direttore dei lavori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dal crollo parziale dell'edificio, verificatosi il 20 dicembre 1997. Premesso di aver acquistato il fabbricato, danneggiato per effetto degli eventi sismici del mese di maggio 1984, per riadattarlo e destinarlo a centro culturale e biblioteca, e precisato di aver ottenuto a tal fine un finanziamento regionale, ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 51, l'attore riferì che a seguito del crollo, verificatosi pochi giorni dopo l'inizio dei lavori,il cantiere era stato abbandonato ed il finanziamento dapprima sospeso e poi revocato. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, addebitandosi reciprocamente la produzione dell'evento dannoso e sostenendo che il Co- mune vi aveva contribuito, avendo accelerato le procedure per ragioni ammi- nistrative. [OSCURATO:PERSONA] chiese inoltre, in via riconvenzionale, la ri- soluzione del contratto di appalto per inadempimento del Comune, e la con- danna dello stesso alla restituzione dei costi da essa sopportati per le opere eseguite. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiese invece di essere autorizzato a chiamare in causa l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., presso la quale era assicurato per la responsa- bilità professionale, per proporre nei confronti della stessa domanda di man- leva. Autorizzata la chiamata in causa, si costituì anche l'Unipol, e contestò l'operatività della polizza, sostenendo che il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato falsa- mente di non essere a conoscenza di situazioni idonee a determinare una responsabilità professionale 1.1. Con sentenza del 15 dicembre 2011, il Tribunale di Cassino accolse parzialmente la domandaprincipale, dichiarando la responsabilità della Ge- neral Costruzioni, del D'[OSCURATO:PERSONA] e del D'Amico per il crollo del fabbricato e condannandoli al pagamento della somma di Euro 154.937,07, oltre rivaluta- zione monetaria; rigettò inoltre la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] accolse quella di pagamento, condan- nando il Comune a corrispondere alla convenuta la somma di Euro 34.502,98, oltre interessi legali; rigettò infine la domanda di manleva proposta dal D'O- nofrio neiconfronti dell'Unipol. 2. L'impugnazione proposta dal D'[OSCURATO:PERSONA] è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 7 aprile 2018 ha accolto parzialmente anche gli appelli incidentali propostidalla [OSCURATO:PERSONA] e dal D'Amico, rideterminando in Euro 30.000,00(successivamente corretti in Euro 46.481,12), oltre interessi e rivalutazione, la somma dovuta al Comune. A fondamento della decisione, la Corte ha ribadito la responsabilità con- corrente dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso, richiamando la relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dalla quale emergeva che a)l'elemento scatenante immediato del crollo era stato costituito dall'esecu- zione di uno scavo adiacente alla struttura di fondazione troppo esteso in relazione al precario stato della stessa, e dalla contemporanea esecuzione di alcune brecce nella muratura, con conseguente locale disgregazione dell'ap- parato murario, che aveva causato un progressivo locale cedimento e poi il crollo, b) quest'ultimo era addebitabile in primo luogo all'impresa appalta- trice, nelle cui specifiche competenze rientravano sia la capacità di operare secondo usuali criteri di prudenza che sulla base di conoscenze tecniche ido- nee ad individuare eventuali situazioni di criticità, b)un più accurato studio delle fondazioni e dell'apparato murario del fabbricato avrebbe potuto peral- tro indurre il progettista a prospettare soluzioni più idonee, ed in particolare a prevedere un rafforzamento delle murature, prima di procedere ad un in- tervento in fondazione, la cui elaborazione progettuale era risultata poco ac- curata, come evidenziato dalla difforme rappresentazione della struttura e dalla conseguente inadeguatezza dei calcoli strutturali, c)in tale contesto, al direttore dei lavori incombeva l'obbligo di controllare il progetto da eseguire, per rilevarne gli elementi di criticità, nonché quello di verificare che l'esecu- zione dei lavori avesse luogo a regola d'arte, d)non poteva ritenersi decisivo, in contrario, un verbale di constatazione redatto il 19 dicembre 1997 e fatto proprio dal Sindaco, con cui era stato ordinato all'impresa appaltatrice di ri- muovere le parti pericolose, non avendo lo stesso avuto un'efficacia causale tale da elidere le responsabilità del direttore dei lavori. La Corte ha altresì confermato che la responsabilità del crollo non era imputabile al Comune, pur in presenza d'incongruenze e lentezze nella pro- ceduraamministrativa, ed ha ritenuto pertanto infondata la domanda di riso- luzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'Amministrazione, ri- gettando inoltre la domanda di riconoscimento di ulteriori costi asseritamente sopportati dall'impresa e non contabilizzati dal c.t.u., in quanto non provati. Premesso poi che la perdita del finanziamento non aveva costituito un dato definitivo, avendo riguardato soltanto l'annualità di riferimento, e rile- vato che il Comune aveva successivamente rinnovato la propria fiducia al D'[OSCURATO:PERSONA], affidandogli l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, ap- provando il progetto da lui predisposto ed usufruendo di un finanziamento regionale, la Corte ha ritenuto che il danno dovesse essere commisurato al valore dell'immobile crollato, acquistato nell'anno 1991 per il prezzo di Lire 90.000.00, osservando che il fabbricato versava già in pessime condizioni statiche al momento dell'acquisto e non aveva potuto incrementare il suo valore nel tempo, in assenza di qualsiasi attività di manutenzione.La Corte ha inoltre escluso la decadenza del Comune dalla denuncia dei vizi e la prescrizione dell'azione risarcitoria, rilevando che quest'ultima era stata proposta in relazione al crollo dell'edificio, anziché alle specifiche fatti- specie previste dalla disciplina codicistica, le quali presuppongono la conse- gna dell'opera, nella specie peraltro non avvenuta. Ha infine confermato l'operatività della polizza di assicurazione stipulata dal D'[OSCURATO:PERSONA] con l'Unipol nel periodo di tempo considerato, ritenendo tuttavia che le dichiarazioni rese dall'assicurato in ordine alla preesistenza di situazioni critiche non potessero considerarsi veritiere, dal momento che egli non po- teva non aver compreso la criticità della vicenda in questione. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Hannoresistito con controricorsi il Comune e l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già Unipol), che hanno depositato anche memorie, nonché il D'Amico e il D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi, anch'essi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che nel suo controricorso il D'Amico, pur non avendo proposto ricorso incidentale, ha dichiarato di aderire alle difese svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], associandosi alla richiesta,dalla stessa proposta, di annullamento della sentenza impugnata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale modalità di formu- lazione dell'atto deve ritenersi processualmente valida, configurandosicome una semplice costituzione in giudizio, che non implica la proposizione di una autonoma impugnazione, ma si risolve in una mera condivisione delle ragioni addotte a sostegnodel ricorso principale, alla cui sorte resta dunque subor- dinata (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2016, n. 10329; Cass., Sez. II, 30/03/2006, n. 7564). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,la [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che essa ricorrente avesse contri- buito alla causazione del crollo, in virtù della mera riconducibilità dello stesso ai lavori di scavo, senza indicare gli errori e le negligenze ad essa addebitabili. Premesso che l'appalto aveva ad oggetto il recupero di un edificio fatiscente ed obsoleto, sostiene che l'intervento, volto a garantirne la stabilità e a scon- giurare l'imminente pericolo di crollo, richiedeva indagini tecniche dettagliate nella fase di studio, ed in particolare una descrizione dello stato delle fonda- zioni e delle modalità di scavo, alle cui carenze essa ricorrente non era in grado di sopperire con le proprie competenze tecniche, in qualità di mera esecutrice dei lavori. Precisato inoltre che al momento del crollo i lavori non erano neppure iniziati, essendo stati eseguiti soltanto scavi propedeutici, af- ferma che soltanto all'esito degli stessi essa ricorrente aveva potuto verificare i vizi del progetto, immediatamente denunciati al direttore dei lavori; ag- giunge di essersi limitata ad eseguire gli ordini di quest'ultimo, sostenendo che, nel riconoscere la sua responsabilità, la sentenza impugnata ha omesso di valutare le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., il quale aveva individuato la causa del crollo nelle scadenti caratteristiche delle strutture di fondazione e nella precaria condizione dello stabile, reputando l'evento non prevedibile da parte dell'impresa. 3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione degli artt. 16 e 25, comma secondo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la concorrente responsabilità del Co- munenella verificazione del crollo, senza tenere conto della natura dell'ap- palto, avente ad oggetto la mera esecuzione dei lavori, e del conseguente obbligo di essa ricorrente di attenersi al progetto ed alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Premesso che il progettista era tenuto a predisporre un progetto esecutivoconforme alla situazione esistente, sostiene di non po- ter essere chiamata a colmare le relative lacune, delle quali erano tenuti a rispondere il progettista stesso e l'Amministrazione, aggiungendo che la sen- tenza impugnata non ha tenuto conto delle incongruenze e delle lentezze ri- scontrate dal c.t.u. nella procedura amministrativa, né dell'insufficienza e della superficialità dallo stesso rilevate nello studio delle fondazioni e dell'ap- parato murario. 4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violaz ione dell'art. 1669 cod. civ., sostenendo che, nel rigettare l'eccezione di decadenza o prescri- zione del diritto azionato, la sentenza impugnata non ha considerato che l'in- quadramento della fattispecie nell'art. 1669 cod. civ. comportava l'applicabi- lità del termine di prescrizione dallo stesso previsto, decorrente dalla conse- gna delle opere, avvenuta l'11 ottobre 1997, sia pure sotto riserva di legge. Afferma che, a seguito del crollo, il Comune non aveva sollevato alcun rilievo in ordine alla condotta di essa ricorrente, essendosi interessato esclusiva- mente della messa in sicurezza del cantiere e del fabbricato, ed avendo atteso cinque anni prima di promuovere l'azione. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale , il D'[OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 2697 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che, nell'affermare la sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le conclusioni del c.t.u., senza considerare che le stesse non dispensano le parti dall'onere di fornire la prova dei fatti dedotti. Aggiunge che la Corte di merito ha omesso di valutare i documenti da lui prodotti, e segnatamente una consulenza geologica, il pa- rere favorevole reso dall'Ufficio del Genio civile e le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, che imponevano all'impresa di eseguire gli scavi con la cautela necessaria ad evitare danni alle strutture murarie. 6. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione degli artt. 1892, 2697 e 2729 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività della polizza assicurativa da lui stipulata con l'Unipol, in virtù dell'omessa segnalazione a quest'ultima della preesistenza di situazioni critiche, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto che egli non potessenon esserne a conoscenza. 7. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiunta- mente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati. In tema di appalto, l'impiego della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. impone all'appaltatore di realizzare l'opera com- missionatagli a regola d'arte, avvalendosi delle energie e dei mezzi normal- mente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, in modo tale da soddisfare l'interesse del committente ed evitare eventi dannosi: tale obbligo è configurabile anche nel caso in cui, come nella specie, l'appaltatore debba attenersi alle previsioni di un progetto altrui, sic- ché, ove sia stato il committente a predisporlo ed a fornire istruzioni per la sua realizzazione, egli risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto econformandosi alle indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella prestazione da lui dovuta, mentre va esente da responsabilità soltanto se il committente, reso edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare ugualmente esecuzione al progetto o ribadisca le relative indicazioni, in tal modo riducendo l'appaltatore ad un nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute e privo di qualsiasi margine d'iniziativa o della possibilità di unvaglio critico (cfr. Cass., Sez. II, 16/01/2020, n. 777; 2/02/2016, n. 1981; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 12995).La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto diappalto, deve ritenersi infatti sussistente anche nel caso in cui l'esercizio delle facoltà di controllo ed ingerenza spettanti al committente e le istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei la- vori, comportino una limitazione della sfera di autonomia e discrezionalità a lui riservata nell'esecuzione dei lavori, restando tale autonomia esclusa sol- tanto nell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui l' ingerenza e le istruzioni siano caratterizzate da una continuità ed un'analiticità tali da pri- vare l'esecutoredi ogni facoltà di valutazione e da modificare nei fatti il rap- porto d'appalto, ponendo l'appaltatore in una posizione di subordinazione (cfr. Cass., Sez. II, 2/12/2008, n. 28605; 29/01/2002, n. 1154). A taliprincipi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, pur ricono- scendo la scarsa accuratezza del progetto dell'opera predisposto dal D'[OSCURATO:PERSONA] per conto dell'Amministrazione, in quanto fondato su una rappresentazione delle fondazioni difforme dalla realtà e su calcoli strutturali conseguente- mente inadeguati, ha ritenuto di non poter escludere la concorrente respon- sabilità dell'impresa appaltatrice, la quale, pur essendo in possesso delle com- petenze necessarie per operare secondo gli usuali criteri di prudenza e di conoscenze tecniche idonee a consentirle d'individuare eventuali situazioni di criticità, aveva proceduto contemporaneamente all'esecuzione di uno scavo troppo esteso in prossimità della struttura di fondazione ed alla realizzazione di alcune brecce nella muratura, in tal modo provocando la disgregazione dell'apparato murario che aveva condotto ad un progressivo cedimento e poi al crollo dell'edificio da ristrutturare. Il rilievo in tal modo conferito all'inos- servanza delle regole tecniche e dei canoni di comune prudenza che presie- dono alla realizzazione delle opere edilizie deve ritenersi di per sé sufficiente ad evidenziare l'inadempimento dell'obbligo didiligenza gravante su ll 'appal- tatrice, la cui responsabilità non può ritenersi esclusa o diminuita né dalla precarietà delle condizioni statiche dell'immobile, di cui essa era in grado di rendersi conto fin dal momento in cui aveva preso conoscenza dello stato dei luoghi, né dai vizi del progettopredisposto dal committente, che era tenuta ad esaminare approfonditamente in vista della partecipazione alla gara d'ap- palto, né infine dal suo assoggettamento alle direttive impartite dal direttore dei lavori, al quale avrebbe dovuto immediatamente segnalare l'esistenza di una situazione di pericolo, senza attendere che si verificasse l'evento dan- noso. E' noto d'altronde che nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il pre- ventivo controllo della validità del progetto fornito dal committente, in rela- zione non solo alle caratteristiche dell'opera da realizzare, ma anche a quelle del suolo su cui la stessa deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dei lavori a regola d'arte, dipende il risultato pro- messo, sicché, anche nel caso in cui nel corso dei lavori emergano peculiarità geologiche del terreno tali da impedire la realizzazione dell'opera o da imporre una modificazione del progetto, non può escludersi la responsabilitàdell'ap- paltatore, il quale è tenuto a segnalarne immediatamente l'esistenza, a meno che il relativo accertamento non presupponga l'ausilio di strumenti, cono- scenze e procedure eccedenti quelli normalmente richiesti dalla natura e dalle caratteristiche dell'opera commissionata (cfr. Cass., Sez. I, 26/02/2020, n. 5144; 18/02/2008, n. 3932; Cass., Sez. II, 7/09/2000, n. 11783). Nella spe- cie, la ricorrente sostiene di essersi resa conto, dopo aver eseguito lo scavo, che lo stato delle fondazioni non corrispondeva a quello risultante dal pro- getto,e di aver immediatamente fatto presente tale circostanza al direttore dei lavori, il quale ne aveva dato notizia al Sindaco, con nota del 13dicembre 1997, evidenziando la necessità di predisporre una variante al progetto dell'o- pera ed ordinando di provvedere al rafforzamento delle fondazioni: l'adempi- mento dell'obbligo di segnalazione è rimasto tuttavia indimostrato, avendo la ricorrente omesso di riportare,a corredo delle proprie censure , il contenuto della predetta notae dell'ordine di servizio adottato dal direttore dei lavori, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, carente di spe- cificità.Altrettanto generico deve ritenersi infine il riferimento della ricorrente alle incongruenze ed alle lentezze riscontrate nell'espletamento della proce- dura amministrativa, non essendone state in alcun modo precisate la natura e l'incidenza sull'esecuzione dei lavori, e non essendo stato neppure riportato il passo della relazione di c.t.u. in cui se ne faceva menzione. 8. E' parimenti infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente insiste sull'i- nosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1669 cod. civ., pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente il rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta. Non risulta infatti pertinente il richiamo della Corte d'appello al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della respon- sabilità dell'appaltatore per rovina o difetti di beni immobili destinati a lunga durata, la decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'azione risarci- toria, previsto dal secondo comma dell'art. 1669, è subordinata alla denunzia dei difetti da parte del committente, da effettuarsi entro il termine annuale di decadenza previsto dall'ultima parte del primo comma, decorrente dalla sco- perta della gravità dei difetti e della loro imputabilità all'appaltatore (cfr. Cass., Sez. II, 19/10/2012, n. 18078): nella specie, non eranoin discussione né la data della scoperta dei difetti, concordemente identificata in quella del crollo dell'edificio, né l'assolvimento dell'onere della denunzia, pacificamente rimasto inadempiuto, ma solo l'applicabilità dei predetti termini, ritenuta dalla appellante ineludibile, in conseguenza della qualificazione della fattispecie ri- sultante dalla sentenza di primo grado. Parimenti non condivisibile è l'affermazione della sentenza impugnata se- condo cui, pur essendo stata la fattispecie ricondotta correttamente all'art. 11 1669 cod. civ., doveva escludersi l'applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione previsti da tale disposizione, dal momento che la domanda di risarcimento era stata proposta in relazione non già alle ipotesi specifica- mente contemplate dalla stessa, ma al crollo dell'edificio, che aveva impedito la consegna dell'opera commissionata : come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata consegna dell'opera esclude infatti l'operatività delle disposizioni speciali dettate dagli artt. 1667 e ss. cod. civ., le quali, presupponendo l'avvenuta ultimazione dell'opera,non possono tro- vare applicazione nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata realizzata o sia stata eseguita in ritardo o, pur essendo stata eseguita, ne sia stata rifiutata la consegna; tali disposizioni, tuttavia, non sostituiscono la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni, ma si limitano ad integrarla con riferimento alle ipotesi da esse specificamente contemplate, sicché, ove non ricorrano i presupposti necessari per l'operatività della garanziadi cui agli artt. 1667 e ss., l'appaltatore è tenuto a rispondere del proprio inadempi- mento secondo i principi generali, con la conseguente inapplicabilità dei brevi termini di decadenza e prescrizione previsti dalle norme in esame (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/2019, n. 4511; Cass., Sez. III, 13/04/2018, n. 9198; 6/04/ 2006, n. 8103; Cass., Sez. II, 22/01/2015, n. 1186). In quest'ottica, pur dovendosi ritenere corrette le conclusioni cui è per- venuta la sentenza impugnata, in termini di rigetto delleeccezioni di deca- denza e prescrizione, non può condividersene la premessa, costituita dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 1669 cod. civ., la cui operatività dev'es- sere invece esclusa nel caso in esame, proprio in virtù dell'inadempimento da parte dell'appaltatrice dell'obbligo di consegnare l'opera commissionatale. Tale affermazione, pur implicando una riqualificazione della fattispecie,non si pone in alcun modo in contrasto con la mancata impugnazione della sen- tenza di appello, nella parte in cui ha confermato la qualificazione risultante dalla sentenza di primo grado: l'intervenuto accoglimento della pretesa risar- citoria, sia pure per un importo inferiore a quello originariamente riconosciuto al Comune, escludendo l'interesse di quest'ultimoall'impugnazione della sen- tenza di secondo grado, nella parte concernente la predetta qualificazione, impedisce di ravvisare, al riguardo, l'intervenuta formazione di un giudicato interno, tale da precludere l'inquadramento della vicenda in una fattispecie astratta diversada quellaindividuata dal Giudice di appello. E' noto d'altronde che la modificazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della qualifica- zione giuridica della domanda risultante dalla sentenza impugnata è illegit- tima, per violazionedel giudicato interno, soltanto nel caso in cui la stessa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto (cfr. Cass., Sez. VI, 1/06/2018, n. 14077; Cass., Sez. II, 1/08/2013, n. 18427; Cass., Sez. III, 7/11/2005, n. 21490): tale condizionamento deve ritenersi nella specie insussistente, avendo la sentenza impugnata esaminato la domanda di risarcimento sulla base di principi comuni alla disciplina gene- rale delle obbligazioni ed a quella speciale dell'appalto, con la sola eccezione delle questioni relative alla decadenza ed alla prescrizione, il cui rigetto risulta tuttavia conforme alle disposizioni correttamente applicabilialla fattispecie. 9. Passando all'esame del ricorso incidentale, è infondato il primo motivo, con cui il D'[OSCURATO:PERSONA] censura l'utilizzazione delle risultanze della c.t.u. ai fini dell'affermazione della sua responsabilità nella produzione dell'evento dan- noso. La c.t.u., pur non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto volta a fornire un ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nell'esame di questioni la cui soluzione richiede il possesso di spe- cifiche conoscenze, può essere infatti disposta dal giudice, secondo il suo pru- dente apprezzamento, non solo al fine di valutare i fatti accertati o comunque dati per esistenti sulla base delle prove dedotte dalle parti (c.d. consulenza deducente), ma anche per l'accertamento dei fatti, ove la rilevazione degli stessi richieda particolari competenzetecniche (c.d. consulenza percipiente) , a condizione che la parte abbia allegato il fatto che pone a fondamento del proprio diritto (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2020, n. 13736; Cass., Sez. III, 8/02/2019, n. 3717; 13/03/2009, n. 6155). Tale onere, nella specie, è stato puntualmente adempiuto dal Comune, il quale, nel far valere la responsabilità del progettista,dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, ha specificamente individuato i fatti che ne costituivano il fondamento, indicando l'incarico affi- dato a ciascuno di essi nella realizzazione dell'opera commissionata, ed attri- buendo il crollo dell'edificio ad errori da loro commessi rispettivamente nella progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, dei quali ha sollecitato la verifica attraverso la nomina del c.t.u. Nel recepire le risultanze della relazione, la sentenza impugnata ha poi provveduto ad individuare distintamente il contributo fornito da ciascuno dei convenuti alla produzione dell'evento dannoso, ravvisandone la causa per un verso nella scarsa accuratezza del progetto predisposto dal D'[OSCURATO:PERSONA], non accompagnato da un adeguato studio delle fondazioni e dell'intero apparato murario, per altro verso nell'esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di uno scavo adiacente alla struttura di fondazione troppo esteso in relazione alle precarie condizioni statiche dell'immobile, e per altro verso ancora nell'o- missione da parte del D'Amico dei dovuti controlli in ordine agli elementi di criticità del progetto ed alle modalità di esecuzione dei lavori.Tale apprezza- mento, sorretto da un'ampia ed articolata motivazione, non risulta valida- mente censurato dal controricorrente, il quale, nel lamentare l'omesso esame dei documenti da lui prodotti,mira a sollecitare, attraverso l'apparente de- nuncia della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, non consentita a questa Corte, cui non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale sono riservati, in via esclusiva, l'individuazione dellefonti del proprio convincimento, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove acquisite e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle rite- nute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova ac- quisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. I, 4/11/ 2013, n. 24679). E' noto d'altronde che la violazione dell'art. 2697 cod. civ.è deducibile in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla dif- ferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/ 2020, n. 18092; 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395), men- tre quella dell'art. 115 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente nel caso in cui il giudiceabbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli rico- nosce poteri officiosi, e quella dell'art. 116 cod. proc. civ. soltanto quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato,in assenza di una specifica indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezza- mento, ma le abbia attribuito un valore diverso da quello previsto dalla legge, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; 31/08/2020, n. 18092). Nessuno di tali vizi è stato concretamente dedotto nel caso in esame, essendosi il controricorrente limitato a far valere l'omessa valutazione di elementi a suo avviso desumibili dalla documenta- zione prodotta, eventualmente censurabile ai sensi dell'art. 360, primo com- ma, n. 5 cod. proc. civ., corredando il motivo d'impugnazione con una tra- scrizione meramente parziale dei documenti richiamati, insufficiente a con- sentire la verifica della fondatezza delle proprie doglianze. 10. E' altresì infondato il secondo motivo dell'appello incidentale, volto a censurare la ritenuta inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal con- troricorrente con l'Unipol. In proposito, la Corte territoriale ha richiamato l'accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado, secondo cui la polizza, pur risultando tempo- ralmente efficace,in relazione alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, doveva ritenersi fondata su dichiarazioni non veritiere del con- traente, il quale, pur essendo verosimilmente consapevole della criticità della vicenda originata dall'appalto in questione,aveva riferito di non essere a co- noscenza di situazioni potenzialmente incidenti sul rischio assicurato.Tale ri- chiamo deve ritenersi sufficiente ai fini dell'adempimento del dovere di moti- vazione gravante sul giudice di secondo grado, il quale può essere soddisfatto anche per relationem, a condizione che la sentenza dia conto, sia pure sinte- ticamente, delle ragioni della conferma di quella di primo grado, in relazione ai motivi di gravame, ovvero dell'identità delle questioni prospettate nei due gradi di giudizio, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2019, n. 20883; 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. lav., 5/11/2018, n. 28139). Come si evince dalla sentenza impugnata, il con- troricorrente, nel proporre appello, si era infatti limitato a ribadire le difese svolte in primo grado, insistendo sullaveridicità delle dichiarazioni rese all'as- sicuratore, sulla base della duplice affermazione che il progetto da lui redatto era stato approvato dagli organi comunali competenti, eche egli non avrebbe potuto prevedere le scelte arbitrarie successivamente compiute dall'impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori. In quanto riflettenti non già la consapevolezza della responsabilità poten- zialmente ricollegabile all'evento dannoso verificatosi nella realizzazione del progetto, ma la personale convinzione dell'assicurato in ordine all'infonda- tezza della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dal Comune, le predette allegazioni sono state correttamente ritenute irrilevanti dalla sen- tenza impugnata:l'art. 1892 cod. civ., nel prevedere l'annullabilità del con- tratto di assicurazione, nel caso in cui il contraente abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti in ordine a circostanze tali da escludere che l'assicuratore avrebbe prestato il suo consenso alla stipulazione, se fosse stato a cono- scenza del vero stato delle cose, fa infatti riferimento ad elementi e situazioni di fatto, che l'assicuratore ha il potere-dovere di apprezzare autonomamente, ai fini della valutazione del rischio; poiché tale apprezzamento risulta impe- dito o inficiato dalla mancata oinfedele comunicazione delle predette circo- stanze, indipendentemente dalla rilevanza accordata alle stesse dall'assicu- rato, l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni rese da quest'ultimo , ai fini dell'annullamento del contratto, dev'essere riscontrata esclusivamente in riferimento ai predetti elementi o situazioni, non potendo assumere alcun ri- lievo, in proposito, la personale valutazione dell'assicurato in ordine alla con- sistenza delrischio per il quale chiede la copertura (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/ 1989, n. 2396). 11. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente principale e del ricorrente incidentale al pagamento delle spese processualiin favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con gli altri controricorrenti, sussistono invece giu- stificati motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale. Condanna la [OSCURATO:PERSONA]- struzioni S.r.l. e D'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liq