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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 04583/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 3577 /20 23 proposto d a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudiziodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 Piano 4, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso l ’ ordinanza resa da questa Corte sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3577/2023 - Num.

Sezionale 994/2024 – Num. di raccolta generale 12199/2024– Data pubblicazione 06/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva così disposto: “ p.q.m. rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre euro 200 per esborsi cui aggiungersi 15% per spese generalie accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.” , sebbenefosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore deldifensore a vv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatari o; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Consideratoche: - il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale l’invocatadistrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass.

S ez .

U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m. dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12199/2024depositata il 0 6 / 05 /202 4 , dopo l’inciso «accessori di legge» Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario», m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3577 /20 23 proposto d a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudiziodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 Piano 4, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso l ’ ordinanza resa da questa Corte sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023 - Num. Sezionale 994/2024 – Num. di raccolta generale 12199/2024– Data pubblicazione 06/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva così disposto: “ p.q.m. rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre euro 200 per esborsi cui aggiungersi 15% per spese generalie accessori di legge. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.” , sebbenefosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore deldifensore a vv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatari o; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Consideratoche: - il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale l’invocatadistrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. S ez . U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m. dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12199/2024depositata il 0 6 / 05 /202 4 , dopo l’inciso «accessori di legge» Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario», m
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