CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02935/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione perché estinto per intervenuta prescrizione; rilevato che con l'unico motivo di ricorso, proposto ai soli effetti civili, il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione del contesto politico in cui la condotta diffamatoria sarebbe stata espressa, nonché la differente valutazione del Pubblico ministero in ordine all'identica querela proposta da altra persona, oggetto di archiviazione; ritenuto che il suddetto motivo non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale - in modo corretto ed esaustivo - ha pienamente valutato il contesto politico, così come il differente epilogo dell'altro procedimento (si veda, in particolare, la pag. 3 del provvedimento impugnato), senza che il ricorso si confronti con detta motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigli