CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 41374/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/1/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte d'appello di Firenze, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16 aprile 2019 del Tribunale di Firenze, con la quale erano stati entrambi condannati alla pena di otto mesi di arresto e 25.000,00 euro di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 (capo A, per avere, Cinuzzi quale proprietario, committente e direttore dei lavori, Caputo quale esecutore, realizzato opere in difformità dalla SCIA presentata al Comune di Greve in Chianti, consistenti in uno scavo di 81 metri cubi, un muretto a L in pietra e un muretto in blocchetti di cemento, in assenza del necessario permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opere di manutenzione destinate anche a determinare un aumento di volumetria e a modificare l'aspetto esteriore dell'immobile interessato) e di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo B della rubrica), ha escluso per il solo Caputo la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimozione delle opere sanabili, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost. e all'art. 6, par. 1, CEDU, in relazione agli artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001 e agli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., a causa del mancato rilievo della estinzione dei reati per prescrizione, in quanto in occasione del primo sopralluogo, eseguito il 17 dicembre 2013, a seguito del quale era stata emanata ordinanza di sospensione dei lavori, questi erano ancora in corso, mentre all'atto del secondo sopralluogo, in data 4 febbraio 2014, erano stati accertati ulteriori interventi, tutti già ultimati, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Greve in Chianti, cosicché il momento di consumazione dei reati doveva essere individuato in tale data, dalla quale al momento della pronuncia della sentenza di primo grado erano trascorsi oltre cinque anni, non essendovi elementi indicativi del fatto che la permanenza della condotta si fosse protratta oltre tale secondo accertamento. Hanno contestato il computo delle sospensioni del termine di prescrizione disposte nel corso del giudizio di primo grado, che avevano condotto a escludere il decorso del termine di prescrizione, in quanto tali termini erano stati sospesi due volte, per 60 giorni a causa della adesione dei difensori alla astensione dall'attività d'udienza indetta dall'Unione delle Camere penali e per 2 anni, 8 2 L mesi e 28 giorni a causa della pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria, benché tale sospensione non potesse che essere disposta per 60 giorni, come stabilito dagli artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001. I reati contestati agli imputati dovevano, quindi, ritenersi estinti al compimento del quinto anno dal 4 febbraio 2014, oltre i due mesi e i 60 giorni di sospensione legittima, e quindi il 5 giugno 2019, giacché diversamente opinando si determinerebbe una violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. 2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato l'errata applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. c), 93 e 95 d.P.R. 380/2001 e 12 d.P.G.R. Toscana e un vizio della motivazione, con riferimento alla individuazione degli interventi edilizi subordinati al rilascio del permesso di costruire, risultando congetturale l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della destinazione dello scavo oggetto della contestazione alla realizzazione di un ampliamento del preesistente locale scantinato, in quanto l'amministrazione comunale di Greve in Chianti non aveva mai contestato alcun ampliamento volumetrico, né la realizzazione di un vano abitabile mediante tale nuovo scavo. L'amministrazione comunale non aveva rilasciato la sanatoria di tale opera solamente a causa dell'impatto della attività edificatoria sul tracciato di una strada vicinale limitrofa, dunque per una violazione al codice della strada, con la conseguente errata applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, che richiede il permesso di costruire solamente per gli interventi che comportino aumenti volumetrici fuori terra, con la conseguente irrilevanza dell'aumento volumetrico determinato dal nuovo scavo realizzato dai ricorrenti, che non era destinato alla realizzazione di un nuovo vano e non determinava una modificazione durevole dell'area impegnata dai lavori, tanto che lo stato dei luoghi era stato ripristinato con facilità. L'entità delle opere, di modestissima consistenza, escludeva anche la necessità del deposito del progetto presso gli uffici del Genio Civile, essendo le stesse qualificabili come opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non richiedenti tale adempimento ai sensi dell'art. 12 del d.P.G.R. Toscana n. 36/R/2009, essendo lo scavo finalizzato alla realizzazione di un vano tecnico di volume inferiore a 30 metri cubi. 2.3. Con il terzo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 146, 149 e 181 d.lgs. 42/2004 e un vizio della motivazione, a causa della mancata declaratoria di estinzione del reato paesaggistico, da qualificarsi come contravvenzione per il mancato superamento del limite volumetrico di 750 metri cubi di cui all'art. 181, comma 1 bis, lett. b), d.lgs. 42/2004, con la conseguenza che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ottenuto il 30 maggio 2016 in relazione a tutte le opere realizzate e descritte nella contestazione, dunque non solo in relazione ai muretti, comportava la non punibilità degli imputati per tale reato paesaggistico, secondo quanto previsto dall'art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, in quanto, come desumibile dal parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza alle [OSCURATO:PERSONA] e al Paesaggio il 18 giugno 2014, le opere eseguite non avevano determinato incrementi di volume e di superficie utile. In ogni caso tali opere avrebbero dovuto essere qualificate come opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni e di realizzazione di intercapedini e locali tombati, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 80, comma 2, I. R. Toscana n. 1 del 2005, che qualificano tale attività come attività edilizia libera, non richiedono il preventivo nulla osta paesaggistico di cui agli artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004, trattandosi di opere completamente interrate, inidonee ad alterare l'aspetto esteriore dell'edificio o lo stato dei luoghi e comunque tutte riconducibili all'attività di restauro conservativo e consolidamento statico. 3. Con memoria del 19 settembre 2019 i ricorrenti hanno formulato due motivi nuovi, in relazione al secondo e al terzo motivo del loro ricorso. Hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. c), 93 e 95, d.P.R. 380/2001, degli artt. 146, 149 e 181 d.lgs. 42/2004 e un vizio della motivazione, nella parte in cui era stata affermata la configurabilità del reato urbanistico e di quello paesaggistico contestati a causa della realizzazione dello scavo di cui all'imputazione e in relazione al quale era stata affermata la loro responsabilità, essendo congetturale l'affermazione della sua destinazione alla creazione di nuova volumetria e di un nuovo vano abitabile, esclusa dalla amministrazione comunale, che in realtà non aveva inteso rilasciare la sanatoria di tale opera solo a causa dell'impatto dell'attività edilizia sul tracciato della limitrofa strada vicinale, in quanto tale tracciato avrebbe dovuto essere traslato nella rappresentazione catastale, essendo di fatto stato spostato almeno dal 1978, come accertato dallo stesso Comune di Greve in Chianti, che aveva avviato il relativo procedimento di rettifica, con la conseguente opportunità di rinviare la trattazione del processo in attesa della conclusione di tale procedimento amministrativo di accertamento dell'effettivo tracciato della strada vicinale in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il terzo motivo del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, relativi al computo del termine di prescrizione e alla erroneità della esclusione della estinzione del reato paesaggistico, non sono manifestamente infondati e, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, impongono il rilievo della estinzione per prescrizione dei reati contestati. 2. Premesso che non sussistono i presupposti per disporre il rinvio d'udienza richiesto dal difensore dei ricorrenti, sia in considerazione della sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati, sia perché la illegittimità delle opere è stata ravvisata a causa delle loro caratteristiche intrinseche, con la conseguente irrilevanza degli accertamenti in corso in ordine al tracciato della strada vicinale, che avrebbe impedito il rilascio del permesso di costruire (che invece, ad avviso dei giudici di merito, non potrebbe comunque essere ottenuto a causa delle caratteristiche intrinseche delle opere e del loro impatto paesaggistico), va, anzitutto, rilevata l'erroneità del computo delle sospensioni del termine di prescrizione. Va dunque al riguardo ricordato che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sospesi i termini prescrizionali per l'intera durata dei rinvii delle udienze disposti su richiesta difensiva in pendenza del procedimento amministrativo successivamente non perfezionatosi di sanatoria edilizia di un immobile abusivo). Le Sezioni Unite, con la sentenza Cavallo (Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042), nel risolvere il contrasto esistente sul punto proprio in materia urbanistica, hanno definitivamente stabilito che in caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen. Ora, nel caso in esame, le sospensioni considerate, pari a complessivi 1.012 giorni, per effetto delle quali il termine massimo di prescrizione di 5 anni decorrente dall'ultimo accertamento delle condotte, dunque dal 4 febbraio 2014, scadrebbe il 12 novembre 2021, contemplano anche quella, pari a 147 giorni, conseguente al rinvio dell'udienza del 18 settembre 2018 al 12 febbraio 2019, che però attiene a un rinvio disposto d'ufficio, tra l'altro in relazione a una udienza, quella del 18 settembre 2018, nel corso della quale venne anche svolta attività processuale, ammettendo le prove richieste dalle parti, cosicché il tempo intercorrente tra tali udienze, pari a 147 giorni, non può essere utilmente < ai q I.; considerato ai fini della sospensione del termine di prescrizione, non essendo conseguente a una richiesta delle parti, cosicché la sospensione di detto termine risulta pari a 865 giorni, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulta interamente decorso il 18 giugno 2021 e quindi deve esserne rilevato l'avvenuto e, con esso, l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione. Non è, poi, manifestamente infondato il terzo motivo, relativo alla estinzione del reato paesaggistico, contestato come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, benché non siano state certamente superate le soglie volumetriche (di 750 metri cubi) indicate da tale disposizione e non sia neppure stata accertata la realizzazione di nuovi volumi, essendosi interrotti i lavori allo stadio degli scavi, con la conseguente idoneità del sopravvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, adottato nel 2016, a determinare, ai sensi dell'art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, l'estinzione di tale reato, da qualificare come contravvenzione, con la conseguente erroneità della mancata esclusione della estinzione della contravvenzione paesaggistica. 3. La sopravvenuta estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rende ultroneo l'esame del secondo motivo. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso solleva questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza im