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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 00069/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • BUA Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare, con ordinanza del 27/05/2021 accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso l'ordinanza del Gip del locale tribunale del 13/04/2021 di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art.629 cod. pen. contestati ai capi 1) e 2) a [OSCURATO:PERSONA], applicando detta misura soltanto con riferimento al capo 1). •ork

2. Avverso il provvedimento collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bua eccependo il vizio di motivazione sulle prove a discarico, considerata l'esclusione dalla valutazione dei documenti prodotti il 20/05/2021 (audio e trascrizione di conversazioni telefoniche) e delle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], vittima dell'estorsione, tese a negare richieste di denaro da parte dell'indagato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo.

4. Con argomentazioni immuni da vizi logici, il tribunale palermitano ha riscontrato le continue dazioni di denaro al Bua da parte dell'Agliano, indotto ad assecondare le richieste del ricorrente a causa delle minacce e delle violenze subite: in tal senso, le dichiarazioni della compagna della vittima e le conversazioni intercettate, così come riportate alle pagine da 4 a 6 dell'ordinanza impugnata, con ricostruzione della condotta delittuosa che si sottrae a censure sul piano logico.

Sono state altresì esaminate le argomentazioni difensive, reiterate nel ricorso in esame, ritenendosi - a fronte del suddetto quadro indiziario - che le dichiarazioni dell'Agliano - intimorito dal suo estorsore, reticente e succube rispetto alle violenze subite - non fossero attendibili; anche le conversazioni intercorse dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare non sono apparse genuine.

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AgostinaccfiTo Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • BUA Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare, con ordinanza del 27/05/2021 accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso l'ordinanza del Gip del locale tribunale del 13/04/2021 di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art.629 cod. pen. contestati ai capi 1) e 2) a [OSCURATO:PERSONA], applicando detta misura soltanto con riferimento al capo 1). •ork 2. Avverso il provvedimento collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bua eccependo il vizio di motivazione sulle prove a discarico, considerata l'esclusione dalla valutazione dei documenti prodotti il 20/05/2021 (audio e trascrizione di conversazioni telefoniche) e delle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], vittima dell'estorsione, tese a negare richieste di denaro da parte dell'indagato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo. 4. Con argomentazioni immuni da vizi logici, il tribunale palermitano ha riscontrato le continue dazioni di denaro al Bua da parte dell'Agliano, indotto ad assecondare le richieste del ricorrente a causa delle minacce e delle violenze subite: in tal senso, le dichiarazioni della compagna della vittima e le conversazioni intercettate, così come riportate alle pagine da 4 a 6 dell'ordinanza impugnata, con ricostruzione della condotta delittuosa che si sottrae a censure sul piano logico. Sono state altresì esaminate le argomentazioni difensive, reiterate nel ricorso in esame, ritenendosi - a fronte del suddetto quadro indiziario - che le dichiarazioni dell'Agliano - intimorito dal suo estorsore, reticente e succube rispetto alle violenze subite - non fossero attendibili; anche le conversazioni intercorse dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare non sono apparse genuine. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AgostinaccfiTo Ma
Sentenza Cassazione n. 00069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris