CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 32805/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria (tardiva - dep. 4 luglio 2025) di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso, che attengono, per diversi profili al giudizio di responsabilità e che pertanto possono essere trattati unitariamente, non son deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando, per tanto, non specifici ma soltanto apparenti; considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato, in ogni caso, che la Corte di appello, alle pagine da 2 a 5, ha sottolineato che l'affermazione di responsabilità è congruamente fondata, oltre che sulla compatibilità tra l'altezza del [OSCURATO:PERSONA] con quella di uno dei rapinatori, sul rinvenimento dell'impronta lasciata dal rapinatore sulla porta di accesso, confutando altresì, puntualmente, le tesi 'esclupatorie' avanzate dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 20