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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12159/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato a fronte dell'omessa giustificazione, da parte dello stesso, del possesso dell'autovettura provento di delitto.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, risponde del delitto di ricettazione colui che venga trovato nella disponibilità di beni di provenienza delittuosa, in assenza di elementi probatori idonei a ricondurre il possesso alla commissione del furto o del riciclaggio, qualora non fornisca una spiegazione attendibile in ordine alla provenienza del bene.

La consapevolezza dell'origine illecita può, infatti, essere desunta anche da elementi indiziari quali la qualità e le caratteristiche del bene, le modalità dell'acquisizione e l'omessa o insufficiente giustificazione circa la sua provenienza, circostanza quest'ultima logicamente compatibile con un acquisto in mala fede.

A tal fine è sufficiente la configurabilità del dolo eventuale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] CW.24IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato a fronte dell'omessa giustificazione, da parte dello stesso, del possesso dell'autovettura provento di delitto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, risponde del delitto di ricettazione colui che venga trovato nella disponibilità di beni di provenienza delittuosa, in assenza di elementi probatori idonei a ricondurre il possesso alla commissione del furto o del riciclaggio, qualora non fornisca una spiegazione attendibile in ordine alla provenienza del bene. La consapevolezza dell'origine illecita può, infatti, essere desunta anche da elementi indiziari quali la qualità e le caratteristiche del bene, le modalità dell'acquisizione e l'omessa o insufficiente giustificazione circa la sua provenienza, circostanza quest'ultima logicamente compatibile con un acquisto in mala fede. A tal fine è sufficiente la configurabilità del dolo eventuale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] CW.24IL
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