CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 22082/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11214/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA]) , quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 1995 /201 9 depositatoil 27/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizioneex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito di banca [OSCURATO:SOCIETA].) contro il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la domanda ex artt. 52 e 103 l.fall.di accertamento dell’opponibilità a Fornace d i Dosson d i [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] dell’ipoteca iscritta sui beni della società in bonisquale terza datrice; 2.– Italfondiario ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi, cui Fornace d i Dosson d i [OSCURATO:SOCIETA] . s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso; 3.–entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 4. – con memoria del 17/05/2024 parte ricorrente ha dichiarato « di rinunciare agli atti del giudizio e alle domande in esso svolte», ai sensi dell’art. 390 c.p.c., chiedendo la «compensazione delle spese di lite»ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8557 del 27/03/2023, che ha escluso la possibilità per i titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per debiti di terzi , di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, dovendo invece intervenire nel procedimento diripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati; 5. – con memoria del 20/05/2024 parte controricorrente ha richiamato le conclusioni formulate in controricorso; 6. –sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché il richiamato indirizzo nomofilattico è ampiamente sopravvenuto alla proposizione del ricorso; 7. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071 /2018, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]