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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06055/2024

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24216/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che esercita i soli diritti di procuratore nel presente giudizio, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ludovisi, n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato - AAMS), Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 2239/52/15, depositata il 4 marzo2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del4 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione diprimo grado, n. 7714 del 26 marzo 2014 , con la quale era stato respinto il ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n.

A1/11947/anno 2007/PREU prot. nn. 9352 e 9345, del 15 febbraio 2012, con i qualiera stato intimato il pagamento del prelievo erariale unico riferito all'anno 2007 per quattro apparecchi (primo accertamento) e per due apparecchi (secondo accertamento) di intrattenimento non regolari.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della Esposito escludendo la legittimazione passiva della Esposito nella qualità. 3.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando la responsabilità solidale della Esposito, titolare del locale bar dove erano stati rinvenuti gli apparecchi oggetto dell'accertamento, in quanto l'art. 39 quater , comma (secondo) del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, prevedeva la responsabilità solidale dell'esercente il locale dove i beni erano statirinvenuti; che, in presenza di apparecchi con il nulla osta automaticamente sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e di identificazione della società che aveva provveduto alla installazione degli apparecchi, anche l'esercente del locale doveva ritenersi soggetto che aveva commesso l'illecito e, in quanto tale, responsabile diretto della violazione tributaria.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi.

5. IlMinistero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, resistonocon controricorso. 6.Nelle more del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130 e questa Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 33052 del 9 novembre 2022, il rinvio a nuovo ruolo della causa. 7.L'Amministrazione finanziaria ha depositato agli atti del giudizio il diniego della definizione agevolata della controversia,poiché la norma di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, considerava come Ente creditore l’Agenzia delle Entrate, mentre nella fattispecie in esame, l’Ente creditore era l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; l’atto di diniego è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente e non è stato impugnato. 8.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 16 gennaio 2024, istanza con la quale ha chiesto (rappresentando di avere nuovamente proposto la domanda per la definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 202 in data 2 ottobre 2023) un rinvio dell’udienza per valutare l’opportunità di procedere ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, tenuto conto del tenore della norma e della possibilità che possa trovare applicazione anche nel caso in esame, ovvero di volere definire il giudizio tenendo conto di tale circostanza [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente, tenuto conto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato atto di diniego della definizione agevolata presentata per la controversia in oggetto ai sensi della legge n. 130 del 2022, che risulta comunicato a [OSCURATO:PERSONA], giusta ricevuta di avvenuta consegna del 23 novembre 2022,e che non risulta essere stato impugnato.

2. In via gradatamente preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, il Ministero non è più legittimato attivo e passivo con riguardo ai rapporti sostanziali, e, quindi, ai processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie sin dal 1° gennaio 2001, giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 , spettando la legittimazione processuale esclusivamente a tali agenzie.

Quindi, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all'agenzia, con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 (come quello in esame, introdotto con ricorso depositato in data 24 aprile 2012), data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi qualificare la domanda azionata nei confronti del Ministero come proposta avverso il soggetto non legittimato (cfr. Cass., 23 marzo 2021, n. 8100; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; Cass. , 23 gennaio 2020, n. 1462; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5556; Cass. , 15 giugno 2018, n. 15869). 3.Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla sentenza n. 19560/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, non oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed, in subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento: la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 19560/02/14, sentenza passata in giudicato e non soggettapiù ad alcun rimedio impugnatorio, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.2Come questa Corte ha già precisato a ffinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass.,23 agosto 2018, n. 20974); la parte che eccepisce il giudicato esterno ha, dunque, l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., 2 marzo 2022, n. 6868) . 3.3Il motivo è pure inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso per cassazione, del testo integrale del giudicato del quale si assume la mancata interpretazione da parte del giudice d'appello e si chiede a questa Corte di accertarnela portata. 3.4Soccorre, al riguardo, l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione»(Cass., Sez.

U., 27 gennaio 2004, n. 1416; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 19 agosto 2020, n. 17310). 4.Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e in riferimento all'art. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto ammissibili le doglianze proposte per la prima volta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in nome della sinteticità ed economia processuale, provveduto ad emettere una «sentenza fotocopia» delle difese della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la Commissione tributaria regionale non aveva considerato e valutato che l'Agenzia appellante aveva proposto le proprie doglianze solo nella fase di secondo grado e che era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto che già nel giudizio di primo grado era stato applicato l'art. 39 quater, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 ed era stato ritenuto responsabile dell'illecito contestato la società noleggiatrice (Babylandia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ed aveva ritenuto responsabili sia il soggetto che aveva provveduto alla installazione,sia l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui erano stati installati gli apparecchi, ma non anche il concessionario di rete; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, cod. civ. (rectius: cod. proc. civ.), applicare il principio di non contestazione in relazione alla documentazione depositata, ma dalla motivazione della sentenza emergeva che la documentazione depositata dalla contribuente non era stata considerata, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la motivazione della sentenza impugnata non indicava in maniera chiara le ragioni della decisione sia con riguardo alle difese del ricorrente in primo grado, sia con riguardo al merito dell'appello. 4.1Il motivo è infondato. 4.2 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112). 4.3Nel caso in esame, non sussiste il preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo la Commissione tributaria regionale affermato che la Esposito doveva ritenersi responsabile solidalmente dell'illecito oggetto dell'avviso di accertamento, perché si era in presenza di apparecchi muniti di nulla osta, tuttavia sospeso per il prescritto collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e che la Esposito (che aveva anche pagato le sanzioni amministrative connesse sia all'accertamento del 2005, che a quello del 2007), in quanto esercente del bar dove si trovavano gli apparecchi non collegati alla rete telematica dell'amministrazione, doveva ritenersi perfettamente consapevole del mancato collegamento e, dunque, coautrice interessata della violazione fiscale. 4.4Si tratta di una motivazione, che seppure stringata, è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne il percorso logico, peraltro anche conforme all'orientamento recente di questa Corte secondo cui « In tema di prelievo erariale unico (cd.

PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 4 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d. l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purché non siano già debitori a titolo principale» (Cass., 6 giugno 2018, n. 14563).

Più in particolare, questa Corte, ha affermato: «la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l'area dei potenziali responsabili dell'adempimento dell'obbligazione tributaria e del pagamento delle eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione delle diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39 quinquies (intitolato "Sanzioni in materia di prelievo erariale unico"), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia delle condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche conla novella del 2009; -la stessa previsione della solidarietà non ha «una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di preservare l'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco e dell'introito anche delle sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù della speciale relazione con le macchine da gioco, ne traggono vantaggio economico» sicché la responsabilità solidale «per le sanzioni amministrative da illecito» è «addossata in precipua funzione di garanzia dell'adempimento, e non già a titolo di concorso nell'illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta; -neppure si può sostenere, quindi, «che la norma come modificata dall'art. 15 co. 8° D.L. n.78/2009 sia più favorevole della precedente: identico rimanendo l'illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo della condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta l'ipotesi di responsabilità solidale di quest'ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicché non appaiono realizzati i presupposti dell'ipotesi prevista nell'art. 3 co.2° d.lgs. n. 472/1997, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui»; - tali considerazioni sono pienamente estendibili e riferibili anche agli altri soggetti obbligati in via solidale (ossia, nella specie, il possessore dei locali), attesa l'unicità dei presupposti posti dalla normativa in questione.

È dunque irrilevante il mutamento legislativo in relazione all'avvenuta individuazione dell'autore dell'illecito poiché da quell'illecito scaturisce, per il concessionario e per gli altri soggetti contemplati dalla norma, sia nella precedente che nella successiva disciplina, una mera responsabilità solidale e mai una responsabilità diretta per la sanzione» (cfr. Cass., 19 dicembre 2019, n. 34076, in motivazione). 4.5Inoltre, il motivo è inammissibile laddove lamenta che i giudici di secondo grado non hanno considerato la documentazione depositata dalla contribuente, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404;Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).5.

Il terzo motivo deduce l'illogicità, insufficienza od omissione di motivazione rispetto ad uno o più fatti controversi e decisivi; eventuale non correttezza giuridica della sentenza impugnata, ovvero omessa pronuncia, da parte dei giudici d'appello, su una o più doglianze dell'appellato, ovvero su una o più accezioni di parte; la sentenza era del tutto carente di motivazione ed aveva omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, in particolare, le deduzioni e le doglianze riguardanti la posizione dell'appellato. 5.1Il motivo è inammissibile, poiché, in relazione al denunciato vizio motivazionale, infatti, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «illogicità, insufficienza od omissione di motivazione»)non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto leggen. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. n. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 5.2 Come affermato da questa Corte « In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)»(Cass., 29 luglio 2011, n. 16655; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883). 5.3Nel caso in esame, nell'esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, richiamando la ricorrente in modo estremamente generico il mancato esame di «deduzioni e doglianze riguardanti la posizione dell'appellata» e sollecitando una statuizione, peraltro di merito e come tale insindacabile in questa sede, sulla quale tuttavia la Commissione territoriale si è pronunciata, come già detto in relazione al precedente motivo,con sufficiente chiarezza e specificità.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e va rigettato nei confronti delle altre Amministrazioni controricorrenti; la ricorrent e va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall e Amministrazioni controricorrent i e liqui date come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti delle altre Amministrazioni controricorrenti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazioni controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24216/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che esercita i soli diritti di procuratore nel presente giudizio, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ludovisi, n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato - AAMS), Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 2239/52/15, depositata il 4 marzo2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del4 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione diprimo grado, n. 7714 del 26 marzo 2014 , con la quale era stato respinto il ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. A1/11947/anno 2007/PREU prot. nn. 9352 e 9345, del 15 febbraio 2012, con i qualiera stato intimato il pagamento del prelievo erariale unico riferito all'anno 2007 per quattro apparecchi (primo accertamento) e per due apparecchi (secondo accertamento) di intrattenimento non regolari. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della Esposito escludendo la legittimazione passiva della Esposito nella qualità. 3.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando la responsabilità solidale della Esposito, titolare del locale bar dove erano stati rinvenuti gli apparecchi oggetto dell'accertamento, in quanto l'art. 39 quater , comma (secondo) del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, prevedeva la responsabilità solidale dell'esercente il locale dove i beni erano statirinvenuti; che, in presenza di apparecchi con il nulla osta automaticamente sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e di identificazione della società che aveva provveduto alla installazione degli apparecchi, anche l'esercente del locale doveva ritenersi soggetto che aveva commesso l'illecito e, in quanto tale, responsabile diretto della violazione tributaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi. 5. IlMinistero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, resistonocon controricorso. 6.Nelle more del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130 e questa Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 33052 del 9 novembre 2022, il rinvio a nuovo ruolo della causa. 7.L'Amministrazione finanziaria ha depositato agli atti del giudizio il diniego della definizione agevolata della controversia,poiché la norma di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, considerava come Ente creditore l’Agenzia delle Entrate, mentre nella fattispecie in esame, l’Ente creditore era l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; l’atto di diniego è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente e non è stato impugnato. 8.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 16 gennaio 2024, istanza con la quale ha chiesto (rappresentando di avere nuovamente proposto la domanda per la definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 202 in data 2 ottobre 2023) un rinvio dell’udienza per valutare l’opportunità di procedere ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, tenuto conto del tenore della norma e della possibilità che possa trovare applicazione anche nel caso in esame, ovvero di volere definire il giudizio tenendo conto di tale circostanza [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente, tenuto conto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato atto di diniego della definizione agevolata presentata per la controversia in oggetto ai sensi della legge n. 130 del 2022, che risulta comunicato a [OSCURATO:PERSONA], giusta ricevuta di avvenuta consegna del 23 novembre 2022,e che non risulta essere stato impugnato. 2. In via gradatamente preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, il Ministero non è più legittimato attivo e passivo con riguardo ai rapporti sostanziali, e, quindi, ai processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie sin dal 1° gennaio 2001, giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 , spettando la legittimazione processuale esclusivamente a tali agenzie. Quindi, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all'agenzia, con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 (come quello in esame, introdotto con ricorso depositato in data 24 aprile 2012), data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi qualificare la domanda azionata nei confronti del Ministero come proposta avverso il soggetto non legittimato (cfr. Cass., 23 marzo 2021, n. 8100; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; Cass. , 23 gennaio 2020, n. 1462; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5556; Cass. , 15 giugno 2018, n. 15869). 3.Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla sentenza n. 19560/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, non oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed, in subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento: la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 19560/02/14, sentenza passata in giudicato e non soggettapiù ad alcun rimedio impugnatorio, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.2Come questa Corte ha già precisato a ffinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass.,23 agosto 2018, n. 20974); la parte che eccepisce il giudicato esterno ha, dunque, l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., 2 marzo 2022, n. 6868) . 3.3Il motivo è pure inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso per cassazione, del testo integrale del giudicato del quale si assume la mancata interpretazione da parte del giudice d'appello e si chiede a questa Corte di accertarnela portata. 3.4Soccorre, al riguardo, l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione»(Cass., Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 19 agosto 2020, n. 17310). 4.Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e in riferimento all'art. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto ammissibili le doglianze proposte per la prima volta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in nome della sinteticità ed economia processuale, provveduto ad emettere una «sentenza fotocopia» delle difese della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la Commissione tributaria regionale non aveva considerato e valutato che l'Agenzia appellante aveva proposto le proprie doglianze solo nella fase di secondo grado e che era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto che già nel giudizio di primo grado era stato applicato l'art. 39 quater, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 ed era stato ritenuto responsabile dell'illecito contestato la società noleggiatrice (Babylandia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ed aveva ritenuto responsabili sia il soggetto che aveva provveduto alla installazione,sia l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui erano stati installati gli apparecchi, ma non anche il concessionario di rete; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, cod. civ. (rectius: cod. proc. civ.), applicare il principio di non contestazione in relazione alla documentazione depositata, ma dalla motivazione della sentenza emergeva che la documentazione depositata dalla contribuente non era stata considerata, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la motivazione della sentenza impugnata non indicava in maniera chiara le ragioni della decisione sia con riguardo alle difese del ricorrente in primo grado, sia con riguardo al merito dell'appello. 4.1Il motivo è infondato. 4.2 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112). 4.3Nel caso in esame, non sussiste il preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo la Commissione tributaria regionale affermato che la Esposito doveva ritenersi responsabile solidalmente dell'illecito oggetto dell'avviso di accertamento, perché si era in presenza di apparecchi muniti di nulla osta, tuttavia sospeso per il prescritto collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e che la Esposito (che aveva anche pagato le sanzioni amministrative connesse sia all'accertamento del 2005, che a quello del 2007), in quanto esercente del bar dove si trovavano gli apparecchi non collegati alla rete telematica dell'amministrazione, doveva ritenersi perfettamente consapevole del mancato collegamento e, dunque, coautrice interessata della violazione fiscale. 4.4Si tratta di una motivazione, che seppure stringata, è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne il percorso logico, peraltro anche conforme all'orientamento recente di questa Corte secondo cui « In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 4 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d. l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purché non siano già debitori a titolo principale» (Cass., 6 giugno 2018, n. 14563). Più in particolare, questa Corte, ha affermato: «la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l'area dei potenziali responsabili dell'adempimento dell'obbligazione tributaria e del pagamento delle eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione delle diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39 quinquies (intitolato "Sanzioni in materia di prelievo erariale unico"), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia delle condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche conla novella del 2009; -la stessa previsione della solidarietà non ha «una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di preservare l'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco e dell'introito anche delle sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù della speciale relazione con le macchine da gioco, ne traggono vantaggio economico» sicché la responsabilità solidale «per le sanzioni amministrative da illecito» è «addossata in precipua funzione di garanzia dell'adempimento, e non già a titolo di concorso nell'illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta; -neppure si può sostenere, quindi, «che la norma come modificata dall'art. 15 co. 8° D.L. n.78/2009 sia più favorevole della precedente: identico rimanendo l'illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo della condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta l'ipotesi di responsabilità solidale di quest'ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicché non appaiono realizzati i presupposti dell'ipotesi prevista nell'art. 3 co.2° d.lgs. n. 472/1997, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui»; - tali considerazioni sono pienamente estendibili e riferibili anche agli altri soggetti obbligati in via solidale (ossia, nella specie, il possessore dei locali), attesa l'unicità dei presupposti posti dalla normativa in questione. È dunque irrilevante il mutamento legislativo in relazione all'avvenuta individuazione dell'autore dell'illecito poiché da quell'illecito scaturisce, per il concessionario e per gli altri soggetti contemplati dalla norma, sia nella precedente che nella successiva disciplina, una mera responsabilità solidale e mai una responsabilità diretta per la sanzione» (cfr. Cass., 19 dicembre 2019, n. 34076, in motivazione). 4.5Inoltre, il motivo è inammissibile laddove lamenta che i giudici di secondo grado non hanno considerato la documentazione depositata dalla contribuente, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404;Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).5. Il terzo motivo deduce l'illogicità, insufficienza od omissione di motivazione rispetto ad uno o più fatti controversi e decisivi; eventuale non correttezza giuridica della sentenza impugnata, ovvero omessa pronuncia, da parte dei giudici d'appello, su una o più doglianze dell'appellato, ovvero su una o più accezioni di parte; la sentenza era del tutto carente di motivazione ed aveva omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, in particolare, le deduzioni e le doglianze riguardanti la posizione dell'appellato. 5.1Il motivo è inammissibile, poiché, in relazione al denunciato vizio motivazionale, infatti, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «illogicità, insufficienza od omissione di motivazione»)non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto leggen. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. n. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 5.2 Come affermato da questa Corte « In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)»(Cass., 29 luglio 2011, n. 16655; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883). 5.3Nel caso in esame, nell'esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, richiamando la ricorrente in modo estremamente generico il mancato esame di «deduzioni e doglianze riguardanti la posizione dell'appellata» e sollecitando una statuizione, peraltro di merito e come tale insindacabile in questa sede, sulla quale tuttavia la Commissione territoriale si è pronunciata, come già detto in relazione al precedente motivo,con sufficiente chiarezza e specificità. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e va rigettato nei confronti delle altre Amministrazioni controricorrenti; la ricorrent e va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall e Amministrazioni controricorrent i e liqui date come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti delle altre Amministrazioni controricorrenti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazioni controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17
Sentenza Cassazione n. 06055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris