CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 26086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12130/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro - tempore , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NUORO n. 493/2021 depositata il11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., Società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] in Sardegna, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinchè fosse riconosciuta l’inesistenza dei seguenti crediti: Euro 622,86, euro 205,83, Euro 31,10 e euro 187, 62. richiesto a titolo di conguaglio per le c.d. “partite pregresse”, relative al periodo 2005-2011, per fornitura erogata. Costituitasi, la [OSCURATO:SOCIETA], in via pregiudiziale, rilevava che la controversia non riguardava il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato e conseguentemente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, atteso che la controversia verteva sull’esercizio dei poteri discrezionali conferiti all’amministrazione e concretatisi nell’emanazione della Delibera n. 18 del 26 giugno 2014. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Nuoro, con sentenza n. 26/2018, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario accoglieva le domande degli attori ritenendo non dovute le somme richieste da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di conguaglio delle partite pregresse 2005-2011. 2. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 493/2021 del 11 novembre 2021, confermava la decisione di primo grado ritenendo le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal Comune o da altro ente locale, illegittime difettando in capo ad esse l’originaria potestà attributiva e il potere derivativo di emetterla per i relativi crediti. Ha ritenuto, inoltre, prescritta la pretesa creditoria della società concessionaria. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso in cassazione, sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.1.Con il primo motivo la società ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c. la “Violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.” Lamenta che erroneamente il Tribunale, quale giudice d’appello, ha affermato nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, nel cui ambito invece non rientra la presente controversia, posto che le contestazioni avversarie riguardano, in via principale, la legittimità delle scelte tecnico - discrezionali delle Autorità amministrative (AEEGSI, oggi ARERA, ed EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche “partite pregresse”). 5.1.1.Il motivo è infondato. Sulla questione di giurisdizione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29593; Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386) e l’hanno risolta affermando che la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolta la P.A. nella veste di autorità (Cass., Sez. Un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha quindi natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale, non investendo il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale” (v. anche Cass. 01/02/2023, n. 3065; Cass. 3/02/2023, n. 3449 e n. 3453; Cass.17/02/2023, n. 5127; Cass. 17/04/2023, n. 10204). 5.2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod.civ., a agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (par. b.16)”. Lamenta che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata sarebbe viziata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel [OSCURATO:PERSONA], in violazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento. La definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell’ambiente”). Secondo la società ricorrente, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base –non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE) Le determinazioni tariffarie, perciò, entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c. Il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale. [OSCURATO:SOCIETA], nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si sarebbe limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento. 5.2.1.Il secondo motivo merita accoglimento, in relazione alla sua specifica prospettazione come sopra riportata e quivi ora esaminata, ma con le precisazioni che seguono, già indicate in alcuni precedenti di questa Corte (v. di recente Cass., n. 5127 del 2023). In astratto, non può escludersi il ricorso ai “conguagli regolatori”. Va infatti considerato - con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C- 686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo "ora per allora", ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 cod. civ.). 4.2. Tuttavia, il fatto che non sia preclusa "in astratto" una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso "ogni" recupero tariffario. Il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE). La dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno- economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla "capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi"; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari') e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socioeconomico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell'applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione. Tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che "coessenziale alla nozione di 'rilevanza' economica del servizio idrico integrato è l'esercizio dell'attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)"; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell'art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e dell'allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il d.lgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio; ii) "la tariffa è definita dall'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo del servizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di 'riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria: si veda in tal senso Cass.23/06/2021, n.17959. Ne deriva pertanto non già l'immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell'affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza "per l'ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione" (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n.5386), ma l'obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso. Ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà tuttavia ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio. Va invece esclusa la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502). In sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica. La relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono "fatti costitutivi" della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). 5.3.Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 D.L. 70/2011 conv. con modificazione dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; Delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16). pag. 24 La sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima nella parte in cui il Tribunale, al pari del Giudice di Pace, ha rigettato il motivo di appello relativo alla prescrizione dei conguagli regolatori. L’erronea interpretazione della normativa di riferimento emerge tenuto conto che il diritto alla riscossione dei conguagli regolatori e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione, devono essere necessariamente collocati nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA] è stata autorizzata a fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione (i.e., 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 dell’Ente d’Ambito). In applicazione dell’art. 2935 c.c., il Gestore ha potuto procedere alla fatturazione delle partite pregresse soltanto a seguito dell’adozione dei provvedimenti resi in materia dall’AEEGSI (oggi, ARERA) e dall’EGAS. 5.3.1.Anche il terzo motivo è fondato. La questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: "la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", "implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 cod.civ.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero"; il motivo, pertanto, è fondato e merita accoglimento; Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espresse con numerose sentenze. In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (tra le tante, Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 22 febbraio 2023, n. 5492; Cass. Sez. Un. del 11 ottobre 2022, n. 29593; Cass. Sez. 3. del 17 aprile 2023, n. 10204; Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3453; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3449; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n. 3065; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n. 2967; Cass. Sez. 3. del 11 settembre 2023, n. 26281; Cass. Sez. 3. del 6 settembre 2023, n. 26227. 5.4.Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1224, comma 2, c.c.. La sentenza è errata nella parte in cui il giudice dell’appello ha confermato le statuizioni della sentenza del giudice di pace relative alla condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 622,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sostiene la società ricorrente che il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi deve essere inteso come ammissibile unicamente nelle obbligazioni cosiddette di valore è, pertanto, non applicabile al caso di specie che è inquadrabile come obbligazioni di valuta. 5.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, D.M. n. 55/2014. La sentenza è errata nella parte delle liquidazione delle spese. 5.5.1. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti motivi. 6. All’ accogli mento del secondo e terzo motivo nei suindicati termini, assorbiti il quarto e quinto motivo, rigettato il primo motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nuoro, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P