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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17538/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n.4654/2024 depositata il13/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, non potendosi reputare tale la memoriadel 26 maggio 2026 che dà esplicitamente conto della volontà della partedi non richiedere la decisione;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 22975/2024Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 17538/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Mauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n.4654/2024 depositata il13/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, non potendosi reputare tale la memoriadel 26 maggio 2026 che dà esplicitamente conto della volontà della partedi non richiedere la decisione;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 22975/2024Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 17538/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Mauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 17538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris