Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 17050/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Firenze, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a cui carico si contestavano i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fatturazioni per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia, avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 273 e 299 cod.proc.pen.; al proposito lamentava che il tribunale fiorentino aveva errato nel non valutare la consulenza tecnica della difesa quanto al calcolo delle ore lavoro e delle maestranze impiegate e tale omessa valutazione integrava un vizio sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 299 cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio; inoltre, mancava l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione trattandosi di fatti commessi nel 2019. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura degli elementi probatori (per tutte, Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).

Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'appello cautelare ha adeguatamente motivato in ordine alla gravità indiziaria senza che sia stata omessa la valutazione della consulenza di parte; invero, a fronte delle conclusioni di tale elaborato, il giudice collegiale rilevava l'esistenza di altro accertamento compiuto dal consulente del P.M. depositato il 15 luglio 2021 dall'analisi del quale ricavava la sussistenza di specifici elementi per affermare la totale inattendibilità della contabilità formale (sull'analisi della quale era stata compiuta la consulenza della difesa) secondo le valutazioni specificamente esposte alle pagine 4-5 della motivazione.

Inoltre, ancora a sostegno della gravità indiziaria, il tribunale valorizzava le dichiarazioni del Cicala, soggetto coinvolto nella fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen., il quale ammetteva la natura fittizia dell'intestazione della Loreta costruzioni così confermando la ricostruzione dell'accusa.

Quanto alle esigenze cautelari, che si contestano sotto il profilo della attualità del pericolo di reiterazione e della mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, il tribunale, a pagina 6 della motivazione, sottolineava la lunga durata della condotta illecita, la natura professionale della stessa, la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo criminale e iquindii la particolare pericolosità manifestata.Al proposito va rammentato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421).

Si è anche precisato che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva. (Sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242 - 01).

E nel caso in esame il giudice dell'appello cautelare ha ricavato la sussistenza di tale concreto pericolo dalle particolari modalità di consumazione dei fatti con valutazione che in quanto ancorata a precisi e specifici elementi di fatto interpretati in assenza di illogicità appare non sindacabile nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 29 marzo 2022 ILJCONSIGL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Firenze, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a cui carico si contestavano i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fatturazioni per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia, avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 273 e 299 cod.proc.pen.; al proposito lamentava che il tribunale fiorentino aveva errato nel non valutare la consulenza tecnica della difesa quanto al calcolo delle ore lavoro e delle maestranze impiegate e tale omessa valutazione integrava un vizio sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 299 cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio; inoltre, mancava l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione trattandosi di fatti commessi nel 2019. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'appello cautelare ha adeguatamente motivato in ordine alla gravità indiziaria senza che sia stata omessa la valutazione della consulenza di parte; invero, a fronte delle conclusioni di tale elaborato, il giudice collegiale rilevava l'esistenza di altro accertamento compiuto dal consulente del P.M. depositato il 15 luglio 2021 dall'analisi del quale ricavava la sussistenza di specifici elementi per affermare la totale inattendibilità della contabilità formale (sull'analisi della quale era stata compiuta la consulenza della difesa) secondo le valutazioni specificamente esposte alle pagine 4-5 della motivazione. Inoltre, ancora a sostegno della gravità indiziaria, il tribunale valorizzava le dichiarazioni del Cicala, soggetto coinvolto nella fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen., il quale ammetteva la natura fittizia dell'intestazione della Loreta costruzioni così confermando la ricostruzione dell'accusa. Quanto alle esigenze cautelari, che si contestano sotto il profilo della attualità del pericolo di reiterazione e della mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, il tribunale, a pagina 6 della motivazione, sottolineava la lunga durata della condotta illecita, la natura professionale della stessa, la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo criminale e iquindii la particolare pericolosità manifestata.Al proposito va rammentato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421). Si è anche precisato che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva. (Sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242 - 01). E nel caso in esame il giudice dell'appello cautelare ha ricavato la sussistenza di tale concreto pericolo dalle particolari modalità di consumazione dei fatti con valutazione che in quanto ancorata a precisi e specifici elementi di fatto interpretati in assenza di illogicità appare non sindacabile nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 29 marzo 2022 ILJCONSIGL
Sentenza Cassazione n. 17050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris