Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 364/2008
ECLI:EU:C:2008:721
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] af 21. november 2002 / UAMI
(causa C‑197/07 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5 – Notorietà – Vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo “TDK” – Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, TDK – Impedimento alla registrazione»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v.
punto 15)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 6 febbraio 2007, causa T‑477/04, [OSCURATO:PERSONA] af
21. november 2001 / UAMI, che ha respinto in quanto non fondato un ricorso proposto dal richiedente del marchio denominativo
«TDK» per prodotti della classe 25 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 ottobre 2004, R 364/2003-1,
recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito
dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, «TDK».
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] af 21. november 2001 è condannata alle spese.